CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024
Cassazione n. 23288/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 2-3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa» (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520 - 01); considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché non è ravvisabile alcuna violazione di legge né inversione dell'onere della prova nel mancato riconoscimento della causa di giustificazione atteso che il giudice da un lato ha correttamente ritenuto inesistenti i presupposti applicativi e dall'altro ha affermato come l'odierno ricorrente fosse ancora domiciliato nell'immobile abusivamente occupato (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); osservato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagg. 3-4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, è inammissibile poiché nessuna sollecitazione era stata avanzata in tal senso dinanzi al giudice di appello; Va ribadito come secondo la costante giurisprudenza di questa Corte è necessaria una richiesta dell'imputato volta all'ottenimento della sanzione sostitutiva, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 0; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am