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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01933/2023

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 20063 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio allegato al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL]è.it ; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania n. 687/05/2021, depositata in data 21 gennaio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 57/05/2016 della Commissione Tributaria provinciale di Ragusa che aveva accolto il ricorso del suddetto contribuente, avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, a seguito di indagini bancarie condotte ai sensi dell'art.32, comma 1, d.P.R. n. 600/73, aveva contestato nei confronti di quest'ultimo, esercente la professione di avvocato, un maggiore reddito da lavoro autonomo, ai fini Irpef, add. com. e add. reg., Irap e Iva, per il 2006, in relazione a versamenti per euro 29.704,86 e prelevamenti per euro 46.700,00 risultati ingiustificati sui conti correnti bancari intestati al medesimo professionista; - il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n. 130/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima legge; - ricorrono i presupposti per la chiesta sospensione; P.Q.

M. La Corte sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023.

Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la trasmissione alla sezione tributari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 20063 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio allegato al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL]è.it ; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania n. 687/05/2021, depositata in data 21 gennaio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 57/05/2016 della Commissione Tributaria provinciale di Ragusa che aveva accolto il ricorso del suddetto contribuente, avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, a seguito di indagini bancarie condotte ai sensi dell'art.32, comma 1, d.P.R. n. 600/73, aveva contestato nei confronti di quest'ultimo, esercente la professione di avvocato, un maggiore reddito da lavoro autonomo, ai fini Irpef, add. com. e add. reg., Irap e Iva, per il 2006, in relazione a versamenti per euro 29.704,86 e prelevamenti per euro 46.700,00 risultati ingiustificati sui conti correnti bancari intestati al medesimo professionista; - il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n. 130/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima legge; - ricorrono i presupposti per la chiesta sospensione; P.Q. M. La Corte sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023. Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la trasmissione alla sezione tributari
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