CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 25804/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11019/2022 proposto da : D’[OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso d a gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- GUORI e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato- avverso il decreto d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 5 2316 /202 1 depositatoil 04 /0 2 /202 2 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Presupposto è un processo parimenti di equa riparazione, svoltosi nella fase di cognizione dal 18/4/2012 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (5 anni, 5 mesi, e 23 giorni), nella fase di ottemperanza dal 24/4/2020 al 20/10/2020 (5 mesie 26 giorni). Nel processo di equa riparazione instaurato presso la Corte di appello di Roma,sono stati liquidati € 1.600 di indennizzo , 2di 4 – RG 1 1019 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 41 ) – [OSCURATO:PERSONA]. € 494di compensi, € 27 di esborsi , a seguito di rigetto dell’opposizione dellaparte privata. Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi, illustrati da memoria. Rimane intimato il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si censura che la durata ragionevole del processodi equa riparazione presupposto sia stata calcolata in un anno e sei mesi anziché un anno. Se ne desume che laquantificazione dell’in- dennizzo su 4 anziché su 5 anniè erronea (nel presupposto che la du- rata non ragionevole superiore a 6 mesi è equiparata ad un anno ) . Si fa valere che la durata non ragionevole è di 4anni e 11 mesi circa, non di 4 anni e 5 mesi circa, come invece è stata calcolatadalla Corte ter- ritoriale.Si deduce violazione degli artt. 2 co. 2, 2bis, 2quater, 3 co. 6, 5ter co. 5, 5sexies co. 1, 5 e 7 l. 89/2001; 111, 117 Cost.; 6 Cedu. Con il secondo motivo, subordinato al rigetto del primo, si censura la liquidazione degli esborsi del procedimentomonitorio. In particolare, si fa valere che sia stato negato il rimborso di € 1 per l’impiego di sistemi telematici di pagamento, obbligatorio durante l’emergenza sa- nitaria.Si deduce violazione degli artt. 91 co. 1 c.p.c. ; 30 co . 1 d.p.r. 115/2002; 13 co. 10 l. 247/2012;2 co. 2 d.m. 55/2014; 221 co. 3 d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020; 6 co. 1 d.l. 44/2021 conv. in l. 76/2021. 2. –Il primo motivo è fondato. L’amministrazione statale della giustizia è tenuta a far sì che i pro- cessi di equa riparazione si svolgano più rapidamente degli altri pro- cessi, poiché di regola sono più semplici e comunque costituiscono un rimedio ad una durata eccessiva già verificatasi di un altro processo. Pertanto, nel dichiara re l’incostituzionalità dell’art. 2 co. 2bis l. 89/2001,Corte cost. 36/2016 ha indicato in due anni il termine di du- rata ragionevoledi un processo di equa riparazione in due gradi , l’uno 3di 4 – RG 1 1019 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 41 ) – [OSCURATO:PERSONA]. di merito e l’altro di legittimità(la Corte costituzionale si è rifatta così alla giurisprudenza della Corte europea). Nel grado di merito, la realizzazione del diritto all’equa riparazione passa per una sequenza procedimentale unitaria, articolata in due fasi (di cognizione e di esecuzione). Tale struttura, rigida nel suo dover rispettare complessivamente il termineragionevole di un anno, è con- notata invece da flessibilitàtemporale nel suo snodo di passaggio dalla prima alla seconda fase, poiché non è necessario che la fase esecutiva inizi entro un determinato lasso di tempo (in particolare: di sei mesi) dalla definizione della fase di cognizione. D’altra parte, fa dacontrap- pesoa tale flessibilità la circostanza che il lasso di tempo intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva non è computato nella durata della sequenza cognitivo-esecutiva, poi- ché non è tempo del processo (così si è assestata la giurisprudenza di legittimitàsulla base di Cass. SU 19883/2019: cfr. Cass. 33764/2022, fra lepiù recenti). La fase esecutiva può esserecostituita indifferente mente dall’espro- priazione forzata secondo il codice di procedura civile oppure dal giu- dizio di ottemperanza secondo il codice del processo amministrativo, ma solo nel primo caso il creditore è tenuto a rispettare il termine di- latorio semestrale ex art. 14 d.l. 669/1996conv. in l. 30/1997, decor- rente dalla notifica del titolo esecutivo, prima di dare inizio alla fase esecutiva(cfr. Cass. 10182/2022, tra le altre). Ove la durata di tale sequenza cognitivo-esecutiva ecceda il termine ragionevole di un anno (al netto, come detto, dell’intervallo tra le due fa s i) e superi pure il limite minimo di sei mesi di non ragionevole durata indennizzabile, en- tro il termine di sei mesi ex art. 4 l. 89/2001, decorrente dalla definiti- vità della fase esecutiva, si puòagire in giudizio per l’equo indennizzo 4di 4 – RG 1 1019 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 41 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ex l. 89/2001per la non ragionevole durata del processo («presuppo- sto»)ex l. 89/2001 (in gergo: «Pinto su Pinto»). Questo è esattamente ciò che è accaduto nel caso di specie. Senon- ché la corte territoriale ha sostenuto: «il periodo di durata ragionevole del processo di equa riparazione[…] è di complessivi anni 1 e mesi 6 , considerata unitariamente la fase di accertamento avanti alla Corte di appello e di ottemperanza avanti al Tar». La corte territoriale ha com- messo l’errore di aggiungere indebitamente «mesi 6» alla durata ra- gionevole di «anni 1» del processo presupposto di equa riparazione nel suo grado di merito (cognitivo-esecutivo).Pertanto, ciò le ha impedito di cogliere che, nel caso di specie, il processo di equa riparazione si è protratto per una durata non ragionevole di 4 anni e 11 mesi circa, non solo di 4 anni e 5 mesi circa, e che, di conseguenza, è maturato un periodo indennizzabile di 5 anni, non solo di 4. 3. - Accol to il primo motivo, assorbito è il secondo motivo . I n rela- zione al motivo accolto, è cassato il decreto impugnato. La causa è rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondomotivo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo ac- colto, rinvia la causa alla