CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08167/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamentedomiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende-controricorrente-Numero registro generale 9333/2023Numero sezionale 3886/2025Numero di raccolta generale 8167/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.Data pubblicazione 01/04/20266261/2022 depositata il 10/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Emilia DiLello hanno ceduto ad Equitalia, ora Agenzia delle EntrateRiscossione, la loro partecipazione nella società [OSCURATO:PERSONA].L’accordo prevedeva che Equitalia tenesse indenne da alcunesopravvenienze passive i venditori. Ed a tal fine era previsto che, ovefossero pervenute, dopo la vendita, richieste di pagamento da partedei creditori, l’acquirente, Equitalia, avrebbe dovuto informarne ivenditori, che in tal modo avrebbero potuto esaminare la richiestaed avrebbero avuto il tempo di replicare e difendersi.E’ accaduto che, giunte alcune richieste di indennizzo da parte diterzi, Equitalia ne ha dato comunicazione con ritardo. I venditori nonhanno inteso pagare, ed Equitalia ha escusso la polizza fideiussoriadagli stessi venditori prestata (per circa 679 mila euro).Questi ultimi hanno agito allora davanti al Tribunale di Roma, per fardichiarare che invece non erano tenuti al pagamento di quellasomma, che di conseguenza è stata trattenuta o escussaillegittimamente.Il Tribunale, espletata CTU, ha deciso che solo 75 mila euro circaerano dovuti dai venditori per le sopravvenienze passive, mentre larimanente somma andava loro restituita.Tale decisione, oggetto sia di appello principale dei venditori, cheincidentale di Equitalia, è stata riformata dalla Corte d’Appello diRoma, che ha ritenuto dovuti circa 570 mila euro.[OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per cassazione , affidatoa due motivi illustrati da memoria.2 di 6Numero registro generale 9333/2023Numero sezionale 3886/2025Numero di raccolta generale 8167/2026Resiste con controricorso illustrato da memoria l’Agenzia delleData pubblicazione 01/04/2026Entrate Riscossione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362, 1363 e 1457 c.c., nonché dell’art. 1218c.c..I venditori si dolevano dal fatto che Equitalia avesse violato l’obbligocontrattualmente assunto di informali tempestivamente dellerichieste di pagamento provenienti da terzi, la relativacomunicazione essendo stata tardivamente effettuata.La corte di merito ha ritenuto irrilevante la violazione del previstotermine entro il quale siffatta comunicazione avrebbe dovuto essereeffettuata, essendo di natura non perentoria.Nell’impugnata sentenza risulta al riguardo affermato che adifferenza del termine previsto dall’art. 12.3 (di trenta giorni per lecontestazioni dei venditori) … esplicitamente indicato quale termineperentorio, il termine per la trasmissione delle richieste di indennizzoda parte della società acquirente era invece meramenteordinatorio (p. 12 della sentenza), sicché ciò che deveritenersi determinante è il fatto che la mera tardività dellecomunicazioni di Equitalia, seppur sussistente, nel caso di specie nonpuò essere considerata quale causa di illegittimità della richiesta diindennizzo (p. 12).Orbene, siffatta ratio è dai ricorrenti contestata con una serie diargomenti.Anzitutto osservando che la distinzione tra termine perentorio edordinatorio vale solo sul piano processuale (p. 15 del ricorso).Quindi con l’argomento che la circostanza che il termine sia nonperentorio (o ordinatorio) non significa che il fatto che non vengarispettato è del tutto privo di conseguenze, posto che sempre di untermine si tratta (p. 12 del ricorso).3 di 6Numero registro generale 9333/2023Numero sezionale 3886/2025Numero di raccolta generale 8167/2026Ancora, lamentando che in ogni caso la circostanza secondo cuiData pubblicazione 01/04/2026l’inosservanza del termine (non perentorio) sia nella specie risultatascevra di conseguenze negative dovesse essere dimostrata dallacontroparte.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.L’affermazione della corte di appello secondo cui violazione di untermine ordinatorio è irrilevante e non può essere considerataquale causa di illegittimità della richiesta di indennizzo è inveroerronea.Va anzitutto osservato che la distinzione tra termine perentorio eordinatorio è invero propria del processo, addicendosi al compimentodi atti in una procedura dove ci sono tempi imposti dallo svolgimentodel processo, laddove nei rapporti contrattuali la distinzione èpropriamente da compiersi tra termine essenziale e non essenziale,avuto riguardo all’adempimento dell’obbligazione.Deve quindi sottolinearsi che in nessun caso il termine nonessenziale può considerarsi irrilevante, la cui inosservanza risulti cioèpriva di conseguenze.Si è al riguardo da questa Corte affermato che l’inosservanza diun termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione diun'obbligazione contrattuale, pur impedendo la configurabilità dellarisoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ. in mancanza diuna diffida ad adempiere, non esclude la risolubilità del contratto, anorma dell'art. 1453 cod. civ., se si traduce in un inadempimento dinon scarsa importanza e cioè se il ritardo, imputabile al debitoreanche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, superi ogniragionevole limite di tolleranza. Accertare quando il ritardo eccedaqualsivoglia limite di tollerabilità costituisce apprezzamentodiscrezionale del giudice del merito, che deve essere condotto inrelazione all'oggetto e alla natura del contratto, al comportamentocomplessivo delle parti anche posteriore alla conclusione delcontratto e all'interesse dell'altro contraente; in particolare, con4 di 6Numero registro generale 9333/2023Numero sezionale 3886/2025Numero di raccolta generale 8167/2026riferimento a tale ultimo elemento, il giudice deve accertare se ilData pubblicazione 01/04/2026creditore abbia ancora interesse alla prestazione dopo un certotempo, ovvero se egli sia danneggiato in modo irreparabile orilevante dal ritardo della controparte, parzialmente o totalmenteinadempiente (Cass. 10127/ 2006; Cass. 17844/ 2007; Cass.4314/ 2016; Cass. 23987/ 2019; Cass. 10682/ 2023).In caso di inosservanza di termine non essenziale (non giàperentorio) non può senz’altro affermarsi che l’obbligazione daadempiersi entro il relativo compimento sia stata ritualmenteadempiuta, e che nessuna conseguenza negativa possa derivarne,risultando altrimenti del tutto vanificata la relativa previsione e latutela dell’interesse ad essa sotteso.Orbene, nell’impugnata decisione la corte di merito haapoditticamente e immotivatamente escluso qualsivoglia rilevanzadel mancato rispetto del termine, senza invero in alcun modovalutare la possibile incidenza del ritardo sul programma negozialee le possibili conseguenze della violazione dell’interesse dellacontroparte al relativo rispetto, e del riverbero che la violazione delmedesimo possa avere nella specie assunto sul piano dell’importanzadell’inadempimento.Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti del 1° motivo di ricorso,assorbito il 2°, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazionein relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], che in diversa composizione procederà a nuovo esame,facendo del suindicato disatteso principio applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa in relazione l’impugnatasentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, allaCorte d’Appello di Roma, in diversa composizione.5 di 6Numero registro generale 9333/2023Numero sezionale 3886/2025Numero di raccolta generale 8167/2026Data pubblicazione 01/04/2026Così deciso in Roma, il 3/10/2025Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO6 di 6