CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 38362/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (P-A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile. 1. Il ricorrente, condannato nei due gradi di giudizio ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deduce: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione: 1) alla mancata assoluzione per il reato; 2) al trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso reitera censure cui la Corte d'appello aveva già risposto, in modo completo e logico che: 1) la sussistenza del reato si desume, oltre che dal verbale di arresto, dal fatto che l'involucro che l'imputato aveva gettato dal balcone consisteva in un pannolino della stessa tipologia rinvenuta nel suo appartamento, aggiungendo che gli operanti conoscevano bene [OSCURATO:PERSONA] (sicché è improbabile che si fossero sbagliati nell'identificazione dello stesso e dell'appartamento sottoposto a perquisizione) e che nemmeno corrisponde al vero che l'involucro fosse stato recuperato a distanza di ore; 2) il discostamento dal minimo edittale dipende dal fatto che la detenzione riguardava droghe pesanti, di diversa natura, di quantità significativa nonché dalle altre circostanze del fatto, tra cui il ritrovamento di denaro contante, che lascia supporre lo svolgimento in forma professionale dello spaccio. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il r