CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2022
Cassazione n. 24364/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di FIRENZE, con ordinanza decisa nella camera di consiglio del 30/09/2021 -dep. 11/11/2021, rigettava la richiesta di rescissione del giudicato avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza del TRIBUNALE di FIRENZE data 1°/10/2015, che lo aveva condannato a pena di giustizia per reati di danneggiamento, sentenza divenuta irrevocabile il 6/11/2015. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, contro il provvedimento di rigetto, e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) in relazione agli art. 629 bis e 161 cod. proc. pen. Premesso che è vero che nel verbale del 2/12/2012, all'inizio del procedimento penale in questione, egli aveva rifiutato di eleggere domicilio, rileva come tale condizione sia nella sostanza assimilabile a quella di chi elegge un domicilio da un difensore di ufficio e poi si disinteressa, poiché la ratio delle disposizioni sul processo in absentia è di celebrare un giudizio a carico di un soggetto che sia effettivamente a conoscenza del processo, e non si sia a esso volontariamente sottratto. Infatti, in mancanza di altri elementi, il rifiuto di eleggere un domicilio non vuol dire necessariamente fuga dal processo, ma potrebbe dipendere dalla mancanza di un domicilio idoneo, o dalla non comprensione dell'importanza dell'atto, ovvero da uno stato di confusione (all'atto dell'intervento della p.g. il ricorrente era in uno stato alterazione, ricoverato in ospedale): dall'applicazione dell'art. 161 cod. proc. pen., difettando l'elezione di domicilio, deriverebbe soltanto la notifica degli atti del giudizio al difensore d'ufficio. 2. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte con cui chiede che l'annullamento con rinvio. Rimarca invero come nel caso in esame la polizia giudiziaria, nell'immediatezza del controllo da cui è sorto il processo a carico dell'imputato, aveva nominato un difensore di ufficio, al quale erano state effettuate le notifiche dei successivi atti processuali, ai sensi dell'art. 161 cc. 4 cod. proc. pen., poiché il condannato non aveva nominato un difensore di fiducia, ed egli aveva rifiutato di dichiarare o di eleggere domicilio. Per il P.G. "nel momento in cui si è proceduto in assenza dell'imputato, pertanto, non vi era la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte sua, né è possibile dedurre con certezza dal suo rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio che egli si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento". 3. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, con conseguente annullamento senza rinvio, e con i provvedimenti cnseguenti. Costituisce invero consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 6 sentenza n. 30636 del 22/10/2020 dep. 03/11/2020 Rv. 279847 imputato [OSCURATO:PERSONA]) che "in tema di elezione di domicilio, il rifiuto di ricezione dell'atto da parte del domiciliatario legittima la presunzione dell'inesistenza iniziale o successiva del rapporto fiduciario con il destinatario, rendendo l'elezione di domicilio inidonea allo scopo, con la conseguenza che, divenuta la notifica impossibile, deve procedersi mediante consegna dell'atto al difensore, di fiducia o d'ufficio, ai sensi del comma 4 dell'articolo 161 cod. proc. pen.". Tuttavia un conto è la legalità della notifica e un conto la effettiva conoscenza del procedimento in corso: la CORTEterritoriale ha rilevato come [OSCURATO:PERSONA] era stato informato che, qualora non avesse dichiarato o eletto domicilio, le notificazioni sarebbero state effettuate al difensore di ufficio, sì che la mancata conoscenza del procedimento da parte sua era dipesa esclusivamente dalla sua volontà, ma poi ha omesso di verificare l'effettività del rapporto fra limitato e il difensore, come invece sarebbe stato necessario.All'annullamento del provvedimento oggetto di ricorso segue la revoca della sentenza n. 4537 emessa dal TRIBUNALE di FIRENZE in data 1/10/2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con trasmissione degli atti al TRIBUNALE di FIRENZE per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, revoca la sentenza n. 4537 emessa dal TRIBUNALE di FIRENZE in data 1/10/2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ne sospende l'eventuale esecuzione e dispone la trasmissione degli atti al TRIBUNALE di FIRENZE per l'ulteriore corso. Così deciso a Roma il 3/06/2022 Il