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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21800/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16495/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.

REG.

SICILIA sezione staccata di MESSINA , n. 909 / 2019 , depositata il 1 4 / 0 2 /201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06 luglio2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con un unico motivo, nei confronti diSalvatore Farruggio, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe.

C on quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dall’Ufficio (oltre che l’appello incidentale del contribuente limitatamente al capo delle spese) avverso la sentenza della C.t.p. di Messina che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il diniego di rimborso frapposto dall’Amministrazione avverso l’istanza di rimborso di parte delle ritenute operate sull’indennità di fine rapporto.

2. Il contribuente, dipendente sin dal 1° febbraio 1966 dell’Ente Pubblico regionale [OSCURATO:PERSONA]Catania, veniva posto in quiescenza con effetto dal 31 dicembre 2002. [OSCURATO:PERSONA] aveva istituito un’indennità di fine servizio pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione pensionabile per ogni anno di servizio. [OSCURATO:PERSONA] sino al 3 dicembre 1986 era stato alimentato per 1/3 con contribuzione dei dipendenti e per 2/3 del Consorzio; per il periodo successivo, invece, la contribuzione era stata a totale carico del Consorzio.

Il contribuente sostene va che l’Ufficio non avesse fatto corretta applicazione dell’art. 17, comma 5, t.u.i.r., come modificato dall’art. 4, comma ter, d.l. 14 marzo 1988, n. 7 0 convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 in quanto per gli importi maturati sino al 31 dicembre 1986 avrebbe do v uto abbattere l’imponibile in ragione della quota parte di indennità corrispondente alla contribuzione posta a carico del dipendente.

3. La C.t.r. a conferma della sentenza di primo grado, accoglieva la tesi del contribuente ed affermava che l’aliquota Irpef da applicare sul t.f.r. per il periodo sino al 31 dicembre 1986 avrebbe dovuto essere calcolata, non sull’intera indennità dovuta, bensì abbattendo quest’ultima della quota parte, pari ad 1/3, a carico del contribuente.

Considerato che: Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 17 t.u.i.r.

Assume che la C.t.r. ha erroneamente applicato l’art. 17, comma 2-bis, t.u.i.r. nel testo modificato dall’art. 8 d.lgs. n. 168 del 2001 vigente all’epoca; deduce sul punto che occorre fare riferimento alla data di collocamento a riposo del dipendente, cioè alla data del 31 dicembre 2002, quando nessuna contribuzione era prevista a carico di quest’ultimo il quale, perciò, ha diritto solo alla detrazione di lire 600.000 per ciascun anno.

Aggiunge che la Corte costituzionale con la decisione n. 178 del 1986 haelaborato il principio in ragione del quale la riduzione della base imponibile, a fronte dell’obbligo di contribuzione a carico dell’iscritto, deve essere applicata in maniera uniforme con riguardo alla situazioneesistente alla cessazione del rapporto di lavoro ed a prescindere dalla analitica ricostruzione delle pregresse retribuzioni.

2. Il ricorso è inammissibile.

Risulta ex actis che la ricorrente non ha provveduto a notificare il ricorso per cassazione alla controparte, [OSCURATO:PERSONA], difeso innanzi alla C.t.r., come riportato nella sentenza gravata, da [OSCURATO:PERSONA] con domicilio in [OSCURATO:PERSONA], via IV novembre,

176. La relata di notifica del ricorso indica che la medesima è stata eseguita nei confronti di un terzo soggetto, estraneo al giudizio, e, in particolare, a tale [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – che, come detto,non risulta essere nemmeno il difensore del contribuente – presso il domicilio del medesimo in Catania.

Anche il prospetto recante l’accettazione della raccomandata, corrispondente per numero a quella indicata nella relata, indica come destinatario la citata Pubbliservizis.p.a. presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Infine, la ricevuta Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di ritorno versata in atti indica, ancora una volta, come destinatario della notifica detto soggetto estraneo.

3. In conclusione, non rinvenendosi agli atti alcuna notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsene d’ufficio l’inesistenza, con conseguente inammissibilità del ricorso.

4. Nulla si provvede in ordine alle spese di giudizio, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile ricorso.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16495/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB. REG. SICILIA sezione staccata di MESSINA , n. 909 / 2019 , depositata il 1 4 / 0 2 /201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06 luglio2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: 1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con un unico motivo, nei confronti diSalvatore Farruggio, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. C on quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dall’Ufficio (oltre che l’appello incidentale del contribuente limitatamente al capo delle spese) avverso la sentenza della C.t.p. di Messina che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il diniego di rimborso frapposto dall’Amministrazione avverso l’istanza di rimborso di parte delle ritenute operate sull’indennità di fine rapporto. 2. Il contribuente, dipendente sin dal 1° febbraio 1966 dell’Ente Pubblico regionale [OSCURATO:PERSONA]Catania, veniva posto in quiescenza con effetto dal 31 dicembre 2002. [OSCURATO:PERSONA] aveva istituito un’indennità di fine servizio pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione pensionabile per ogni anno di servizio. [OSCURATO:PERSONA] sino al 3 dicembre 1986 era stato alimentato per 1/3 con contribuzione dei dipendenti e per 2/3 del Consorzio; per il periodo successivo, invece, la contribuzione era stata a totale carico del Consorzio. Il contribuente sostene va che l’Ufficio non avesse fatto corretta applicazione dell’art. 17, comma 5, t.u.i.r., come modificato dall’art. 4, comma ter, d.l. 14 marzo 1988, n. 7 0 convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 in quanto per gli importi maturati sino al 31 dicembre 1986 avrebbe do v uto abbattere l’imponibile in ragione della quota parte di indennità corrispondente alla contribuzione posta a carico del dipendente. 3. La C.t.r. a conferma della sentenza di primo grado, accoglieva la tesi del contribuente ed affermava che l’aliquota Irpef da applicare sul t.f.r. per il periodo sino al 31 dicembre 1986 avrebbe dovuto essere calcolata, non sull’intera indennità dovuta, bensì abbattendo quest’ultima della quota parte, pari ad 1/3, a carico del contribuente. Considerato che: Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 17 t.u.i.r. Assume che la C.t.r. ha erroneamente applicato l’art. 17, comma 2-bis, t.u.i.r. nel testo modificato dall’art. 8 d.lgs. n. 168 del 2001 vigente all’epoca; deduce sul punto che occorre fare riferimento alla data di collocamento a riposo del dipendente, cioè alla data del 31 dicembre 2002, quando nessuna contribuzione era prevista a carico di quest’ultimo il quale, perciò, ha diritto solo alla detrazione di lire 600.000 per ciascun anno. Aggiunge che la Corte costituzionale con la decisione n. 178 del 1986 haelaborato il principio in ragione del quale la riduzione della base imponibile, a fronte dell’obbligo di contribuzione a carico dell’iscritto, deve essere applicata in maniera uniforme con riguardo alla situazioneesistente alla cessazione del rapporto di lavoro ed a prescindere dalla analitica ricostruzione delle pregresse retribuzioni. 2. Il ricorso è inammissibile. Risulta ex actis che la ricorrente non ha provveduto a notificare il ricorso per cassazione alla controparte, [OSCURATO:PERSONA], difeso innanzi alla C.t.r., come riportato nella sentenza gravata, da [OSCURATO:PERSONA] con domicilio in [OSCURATO:PERSONA], via IV novembre, 176. La relata di notifica del ricorso indica che la medesima è stata eseguita nei confronti di un terzo soggetto, estraneo al giudizio, e, in particolare, a tale [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – che, come detto,non risulta essere nemmeno il difensore del contribuente – presso il domicilio del medesimo in Catania. Anche il prospetto recante l’accettazione della raccomandata, corrispondente per numero a quella indicata nella relata, indica come destinatario la citata Pubbliservizis.p.a. presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Infine, la ricevuta Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di ritorno versata in atti indica, ancora una volta, come destinatario della notifica detto soggetto estraneo. 3. In conclusione, non rinvenendosi agli atti alcuna notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsene d’ufficio l’inesistenza, con conseguente inammissibilità del ricorso. 4. Nulla si provvede in ordine alle spese di giudizio, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile ricorso. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1
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