CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 aprile 1977
Cassazione n. 02667/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/04/1977 avverso l'ordinanza del 07/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'istanza di affidamento in casi particolari ex art. 94 TU Stup. avanzata da Crescenzo [OSCURATO:PERSONA], ratificando il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 1° febbraio 2022 con il quale era stata sospesa l'applicazione provvisoria della misura disposta con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Napoli in data 29 luglio 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile 3.1. Costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quello recentemente ribadito da Sez. 1, Frattasio, secondo il quale: «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citata disposizione, il giudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017 dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293). 3.2. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, non ha concesso il beneficio sulla base della mancata adesione al progetto comunitario di riabilitazione e rieducazione desunta dall'irregolarità della condotta tenuta (rapina in data 18 dicembre 2021). Il ricorso è inammissibile nella parte in cui omette di confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento impugnato che riguardano il motivato giudizio di complessiva inaffidabilità del condannato desunta dai comportamenti devianti specificamente indicati che non sono contestati. 3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i