CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40262/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano con ordinanza del giul; no 2024 respingeva l'istanza di affidamento in prova e di detenzione domicili re pi esentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto con cumulo di nni i no, mesi tre e giorni 10 di reclusione, oltre a giorni 20 di arresto. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannat den Andando la violazione di legge, segnatamente dell'art. 656 cod. proc. pen. la ci Irrelativa mancanza e contraddittorietà della motivazione. Rilevava il ricorrente come il [OSCURATO:PERSONA] avesse presentato al Trii: unale di sorveglianza di Torino - in epoca successiva all'istanza deposi ata ivanti al Tribunale di sorveglianza di Milano - istanza di affidamento t rape Jtico, in subordine istanza di affidamento ordinario e in ulteriore subordine di tenzione domiciliare. Il Tribunale di Milano, pur ribadendo la propria competenz ese usiva in ragione del principio della perpetuatio jurisdictionis, non sp nde a alcun argomento sulla istanza di affidamento terapeutico, avanzata ava ti Tribunale di sorveglianza di Torino. Tale omissione integrava, a parere del ricorrente, una lacuna moti 'azionale censurabile dal giudice di legittimità. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], depositava ce nclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.1 La competenza della magistratura di sorveglianza è discip inati: dall'art.677 cod. proc. pen. e i criteri di distribuzione sono ispirati ad u n pri ncipio di semplificazione nella individuazione del giudice chiamato a decid re; Lì questa logica si istituisce un meccanismo distributivo fondato sul /ocus cu todia (per le ipotesi di soggetto in vinculis) e altro criterio che predilige il /ocus ornicdii (per i casi di richieste provenienti da soggetti in libertà). In caso di istante detenuto, dunque, la competenza appartiene al [OSCURATO:PERSONA] o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui il soggetto "si trova", nel r lomento in cui il procedimento prende formalmente avvio, attraverso la presentazione dell'istanza. Una volta instaurata la procedura, in virtù del principio i peipetuatio iurisdíctionis, la competenza del giudice non può subi e ,,ariazioni (sull'applicazione della regola di perpetuatio: Sez. 1, n. 198 del 17/ 2/21:104, dep. 2005, Rv. 230544; Sez. 1, n. 1137 del 24/11/2009, dep. 2010, Rv. 245: 48). Ciò neppure se l'interessato venga rimesso in libertà (v. [OSCURATO:PERSONA]. n. 3250 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 191591 - 0). Del resto la creazione di un c:iterio di "collegamento" per la competenza in ragione del luogo di restrizione ha lo scopo fondamentale di evitare incertezze in punto applicativo e nella individuazione del giudice chiamato a decidere e, soprattutto, assolve alla finalità di rendere impermeabile la competenza stessa, oramai fissatasi nel proc dimi:nto, alle successive e possibili modifiche di fatto e di diritto che si dovessero pr€ ;entare e che dovessero avere nessi di collegamento con la regiudicanda. Non sarebbe, invero, ammissibile una competenza "ambulatoria", strutturalment ser ;ibile alle anzidette modifiche e che dovesse subire variazioni per effetto delle trasf: rmazioni che si generano in un momento successivo alla presentazione della Cloma icla e nel corso del procedimento oramai in atto. Alla luce di quanto detto va ribadito il principio che, in forza 1ella regola di perpetuatio iurisdictionís, la competenza per territorio del magistra :o o del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla s tuazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla deterzion: , rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire ir virtù di successivi provvedimenti o eventi. Ciò anche nelle ipotesi in cui subentr i dopo la presentazione della richiesta iniziale la rimessione in libertà del ogge:to (Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, Rv. 275317 - 0). 1.2 Nel concreto, l'operatività del citato principio ha connportat) che la competenza originariamente determinatasi in capo al Tribunale di lv ilano, in ragione della situazione esistente al momento della domanda, sia rimasi a ferma, nonostante l'emissione di un provvedimento di cumulo della Procura di Novara, che ha radicato una successiva competenza avanti al Tribunale di Sorve; lianza di Torino ex art. 94 d.P.R. 309/90. Ciò in quanto, in tema di affidamento in prova in casi particlari, a norma dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, il quale richiama i commi terzo e quarto, ma non il comma primo del precedente art. 91, la competenza a provvedere spetta in ogni caso - secondo il modello dell'ora abrogato art. 47 -bis de l'ordhamento penitenziario - al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sedie l'or )ano del P.M. investito dell'esecuzione, indipendentemente dalla circostanza che il condannato si trovi ancora in libertà o sia detenuto in un istituto penitenziario, in quanto la disciplina dettata dal citato decreto presidenziale cOstitu sce una normativa speciale, non modificata dalla legge n. 165 del 1998, e Tindi prevale, anche in assenza di una clausola derogatoria, sul criterio generale stabilit: dall'art. 677, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 41732 del 06/10/2 04 C:. (44ep.- 261-1-0/-245104-111tv. 229817 - 01 Ciò però non significa, come vorrebbe il ricorrente, anche ch vi si 3 una vis attractiva della competenza in capo al primo ufficio di sorveglia za iniividuato secondo i criteri di cui all'art. 677 cod. proc. pen, tale che qualun ue successiva istanza debba essere decisa dal Tribunale di Sorveglianza ind vidu,:to come competente in ragione della situazione esistente al momento della domanda. Il principio della perpetuatici jurisdíctionis viene utilizzato per determinai e con un elevato grado di certezza la competenza nel momento di presentazione della domanda, escludendo, appunto, che vicende successive rendano ta e cor ipetenza incerta o, peggio, ambulatoria; ma ciò - si ribadisce - non signific che l'autorità giudiziaria individuata secondo i criteri di cui all'art. 677 cod. roc. pen. sia necessariamente competente per tutte le istanze successivamente rese ntate dal condannato anche davanti a differenti autorità di sorveglianza, indivi uat: secondo i criteri di cui all'art. 677 cod. proc. pen., ovvero ex art. 94 d.P.R. 3 9/9( . Il provvedimento impugnato, facendo buon governo degli in egn.: nnenti di questa Corte, ha deciso sull'istanza di affidamento in prova e di dtenzione domiciliare, indipendentemente dal fatto che fosse subentrata ome ulteriore autorità competente il Tribunale di Sorveglianza di Torino, cui il con anfr: to aveva rivolto istanza di affidamento terapeutico, e ciò ha correttamente fattc in forza della perpetuati° jurísdictionís. A fronte, poi, del corretto radicamento della successiva competenz,i in capo al Tribunale di Sorveglianza di Torino ex art. 94 d.P.R., il provvedimento in ipugnato non ha deciso sull'istanza di affidamento terapeutico. 2. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al e spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell