CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 10496/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma della condanna di primo grado, ha ridotto la pena a mesi 6 di reclusione ed euro 120,00 di multa (pena base di mesi 9 di reclusione ed euro 180,00 di multa, ridotta per il rito) per il reato di cui agli artt. 110 e 624 cod.pen. (furto di un tablet, in data 21 maggio 2014), lamentando il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non essendo stati adeguatamente valutati la giovanissima età ed il dolo d'impeto del ricorrente. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto del tutto a-specifico, non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza impugnata, che ha sottolineato anche il comportamento negativo successivo al fatto (in particolare l'imputato non si è attivato per ristorare la persona offesa o indicare la sorte della refurtiva ed agevolarne il recupero). Peraltro, nel caso di specie, la pena base applicata è inferiore alla media edittale prevista per il reato di furto semplice, pari a 21 mesi di reclusione ed ad euro 335 euro, per cui, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01). A ciò si aggiunga che, in tema di attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 3. Va, pertanto, ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 4. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere es