CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09131/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DPR 115/02 ORDINANZA sul ricorso 13413-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] AMM.RE E [OSCURATO:PERSONA].TE, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] RAPP.[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2219/2015 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 29/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 15. R.G. n. 13413/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]' di mare ha convenuto in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo che su parte della proprietà condominiale gravava una servitù di passaggio pedonale in favore del fondo di proprietà dei convenuti della larghezza di un metro e mezzo; deduceva che i convenuti, dopo avere realizzato sul loro fondo un cancello, avevano iniziato a passare anche con automezzi, così aggravando l'esercizio della servitù oltre i limiti pattuiti; chiedeva pertanto al Tribunale adito di accertare l'inesistenza del diritto di passaggio carraio, con condanna alla cessazione della condotta illegittima e al risarcimento del danno. I convenuti, costituendosi, eccepivano che la stradina, asfaltata, sulla quale era esercitata la servitù era larga circa tre metri e che il confine tra i due fondi si trovava sulla linea mediana della medesima, così che ciascuno dei due fondi, in ragione di un metro e mezzo, era sia dominante che servente in relazione alla servitù di passaggio; in ogni caso eccepivano l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio ad uso carraio. Il Tribunale di Venezia, con sentenza 29 giugno 2015, n. 2219, ha respinto la domanda del Condominio, accertando che il confine tra i due fondi coincide con l'asse mediano della strada, così che le servitù sono reciproche e nessuna limitazione è stata prevista dai titoli costitutivi in relazione alle modalità di esercizio del passaggio. 2. La sentenza è stata impugnata dal Condominio. La Corte d'appello di Venezia, con ordinanza n. 2167, resa ex art. 348-bis c.p.c. il 22 marzo 2016 e comunicata il 24 marzo 2016, ha dichiarato l'impugnazione inammissibile in quanto non aveva una ragionevole probabilità di essere accolta. 3. Avverso la sentenza del Tribunale il [OSCURATO:PERSONA]' di mare ricorre per cassazione. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente connessi e che sono pertanto congiuntamente esaminati: 1) il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art.1058 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c."; il Tribunale di Venezia ha ritenuto sussistente una servitù di passaggio in favore del mappale 518 (di proprietà delle controparti) e a carico del mappale 516 sulla base dei contratti richiamati e allegati alla consulenza tecnica d'ufficio, con affermazione gravemente viziata e derivante da errata (o mancata) lettura del titolo costituente la servitù di passaggio in favore del mappale 518 e gravante, invece, sul mappale 516 lato nord e ovest e non sul lato sud come ha erroneamente ritenuto il Tribunale; 2) il secondo motivo contesta "violazione e falsa applicazione degli artt. 1032 e 1051 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c."; il Tribunale avrebbe così illegittimamente costituito una servitù di passaggio per via giudiziale, servitù illegittima, non richiesta e in contrasto con il titolo. I motivi non possono essere accolti. Il Tribunale ha affermato l'esistenza di servitù reciproche, che si estendono per tutto il lato sud del fondo di proprietà attrice a favore del fondo dei convenuti, sulla base di un accertamento in fatto fondato sulle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio esperita e sulla interpretazione dei titoli costitutivi delle servitù. Al riguardo il ricorrente contesta la lettura dei titoli operata dal Tribunale senza però trascrivere i medesimi e richiama le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, conclusioni che peraltro riporta solo parzialmente (in particolare in riferimento alla collocazione della servitù sul lato nord e ovest il consulente tecnico aveva rilevato che tale ubicazione "risulta alquanto opinabile"). Il Tribunale, pertanto, non ha costituito per via giudiziale la servitù di passaggio, ma ha accertato che la medesima era stata costituita dalle parti.II. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 4.300 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15°/0) e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato antistatario. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della sezione s