CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09235/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] IoneR,e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna in ordine ai reati di rissa e lesioni personali aggravate ex artt. 585, 576, comma primo e 61, n. 2, cod. pen.; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/