CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 41097/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19 agosto 2022 emessa dalla Corte di appello di Lecce; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],' che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. lette le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria tedesca, in attuazione di un mandato di arresto emesso in data 2 marzo 2022 dal Tribunale distrettuale di Norimberga per l'esecuzione della condanna emessa dal Tribunale stesso in data 13 maggio 2020, divenuta irrevocabile in data 21 maggio 2020, per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente del tipo marjuana svoltosi tra Amburgo e Erlangen nell'aprile 2019. 2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori del Carrozzo, ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento deducendo quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo i difensori deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. e, in particolare, la violazione dell'art. 17, comma 1, della legge n. 69 del 2005 nella parte in cui prevede che la Corte di appello debba provvedere sulla richiesta di consegna, in esecuzione del mandato di arresto europeo, con sentenza e non con ordinanza e la nullità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione. Rilevano i ricorrenti come molti dei requisiti di cui all'art. 546 cod. proc. pen. siano carenti nel caso di specie e, segnatamente, la formula «in nome del popolo italiano», l'indicazione esatta del capo di imputazione, delle conclusioni delle parti e degli elementi di cui all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Nel caso di specie, inoltre, la motivazione sarebbe meramente apparente nella parte nella quale la Corte di appello di Lecce ha affermato che «non sussistono o comunque non si ritiene di far prevalere le cause ostative di cui agli artt. 18, 18 bis e 19 legge 69/2005». La Corte di appello, dunque, non avrebbe espresso le ragioni per le quali aveva ritenuto di non far prevalere la causa ostativa alla consegna prevista dall'art. 18 bis della legge 69 del 2005, pur essendo il Carrozzo un cittadino italiano, che non aveva prestato il proprio consenso alla consegna e che doveva scontare per la condanna emessa dall'autorità giudiziaria tedesca un residuo di pena inferiore ai due anni di reclusione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la mancata applicazione dell'art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69 del 2005 o, comunque, dell'art. 18 bis della legge n. 69 del 2005, in relazione alla richiesta di esecuzione della pena in territorio italiano. Rilevano i difensori che la persona richiesta in consegna è cittadino italiano, che da diverso tempo ha trasferito la propria residenza in territorio italiano, in Aradeo (LE), ed era in tale ambito territoriale era procinto di iniziare a lavorare stabilmente presso un'azienda. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 69 del 2005 e dell'art. 700 cod. proc. pen., in ragione dell'omessa allegazione della sentenza del Tribunale di Norimberga che ha dato luogo alla richiesta di consegna. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 23 e 24 della legge n. 69 del 2005 e dell'art. 709 cod. proc. pen., stante la pendenza in territorio italiano di altro procedimento penale e di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria anche in relazione a fatti di reato commessi in territorio italiano. Deducono, infatti, i difensori che, all'atto dell'esecuzione del mandato di arresto europeo, il Carrozzo avrebbe commesso i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e di danneggiamento e la persona richiesta in consegna, dunque, risulterebbe formalmente in stato di arresto per reati commessi in territorio italiano. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 12 settembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso nel resto. Con conclusioni scritte depositate in data 22 ottobre 2022, i difensori hanno chiesto l'integrale accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato. 2. Occorre rilevare, in via preliminare, che il ricorrente ha dedotto che nel caso di specie dovrebbe trovare applicazione la disciplina in tema di mandato di arresto europeo delineata dalla legge n. 69 del 2005 nella formulazione previgente, in ragione del principio del favor rei. Precisa, infatti, il ricorrente che la sentenza del Tribunale di Norimberga per l'esecuzione della quale è stato emesso il mandato di arresto è stata emessa in data 21 maggio 2020 e, dunque, anteriormente alle modifiche introdotte dal d. Igs. 2 febbraio 2021 n. 10 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117). 3 9( Deduce, dunque, il ricorrente che nella specie dovrebbe essere applicata la disciplina previgente dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005 n. 69 e, comunque, l'art. 706 cod. proc. pen., che ammettono il ricorso per cassazione, oltre che per motivi di legittimità, «anche per il merito». 2.1. Questa censura è, tuttavia, infondata, in quanto l'art. 28 del d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 10 sancisce che «I procedimenti relativi alle richieste di esecuzione di mandati di arresto europeo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti quando a tale data la corte d'appello abbia già ricevuto il mandato d'arresto europeo o la persona richiesta in consegna sia stata già arrestata». Posto, dunque, che nel caso di specie il mandato di arresto europeo è stato emesso dall'autorità giudiziaria tedesca in data 2 marzo 2022 ed eseguito con l'arresto del Carrozzo in data 6 agosto 2022, deve trovare applicazione la disciplina così come modificata dal d.lgs. n. 10 del 2021. Parimenti l'art. 706 cod. proc. pen., dettato in materia di sindacato della Corte di cassazione sulla sentenza della corte di appello in materia di estradizione, non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto l'art. 39, comma 1, della legge n. 69 del 2005 sancisce che «Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili». 2.2. L'art. 22 della legge n. 69 del 2005, nella formulazione originaria, prevedeva che «Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la Corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6». L'art. 18 del d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10 ha, tuttavia, modificato l'art. 22 della legge n. 69 del 2005, ammettendo il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello sulla richiesta di consegna nella disciplina del mandato di arresto europeo solo «per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale». La formulazione attuale del primo comma de l'art. 22 della legge n. 69 del 2005, pertanto, non solo ha limitato la cognizionerCorte di cassazione ai soli vizi di legittimità, escludendo i vizi di motivazione, ma ha anche soppresso il sindacato «anche nel merito» che spettava alla Corte di legittimità nella disciplina previgente (ex plurimis: Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Gheorge, Rv. 282911-01). Nella disciplina vigente, dunque, assumono rilevo solo quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. 3. Con il terzo motivo proposto, che, tuttavia, assume rilievo preliminare, i difensori censurano la violazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 69 del 2005 e dell'art. 700 cod. proc. pen., in quanto illegittimamente la Corte di appello di Lecce avrebbe disposto la consegna, ancorché al mandato di arresto europeo non sia stata allegata la sentenza del Tribunale di Norimberga che ha dato luogo alla richiesta di consegna. 4. Il motivo è infondato, in quanto la disciplina vigente non contempla più la necessità della copia della sentenza estera da eseguire. Correttamente, dunque, la Corte di appello di Lecce ha rilevato l'intervenuta abrogazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 69 del 2005 ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 10 del 2021. 5. Con il primo motivo i difensori censurano la violazione dell'art. 17, comma 1, della legge n. 69 del 2005 nella parte in cui prevede che la Corte di appello debba provvedere sulla richiesta di consegna, in esecuzione del mandato di arresto europeo, con sentenza e non con ordinanza e la nullità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle cause ostative della consegna di cui agli artt. 18, 18 bis e 19 legge 69/2005». Con il secondo motivo il ricorrente censura la mancata applicazione dell'art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69 del 2005 o, comunque, dell'art. 18 bis della legge n. 69 del 2005, in relazione alla richiesta di esecuzione della pena irrogata dall'autorità giudiziaria tedesca in territorio italiano. 6. I motivi sono fondati. Il secondo comma dell'art. 18 bis della legge n. 69 del 2005, come modificato dall'art. 15, primo comma, del d.lgs. n. 10 del 2021, recepisce nell'ordinamento interno l'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra paesi dell'Unione e prevede, per i casi di mandato di arresto c.d. esecutivo, che la corte di appello possa rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno. 5 ,[OSCURATO:PERSONA] di giustizia ha costantemente sottolineato che «il motivo di non esecuzione facoltativa stabilito all'art. 4, punto 6, della decisione quadro mira a permettere all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa è stata condannata» (Corte di giustizia, grande sezione, sentenza 17 luglio 2008, in causa C-66/08, Kozlowski, paragrafo 45; Corte di giustizia, grande sezione, sentenza 6 ottobre 2009, in causa C-123/08, Wolzenburg, paragrafo 62, e Corte di giustizia, grande sezione, sentenza 5 settembre 2012, in causa C-42/11, Lopes da [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 32) Il secondo comma dell'art. 18 bis della legge n. 69 del 2005 accorda, dunque, all'autorità giudiziaria dell'esecuzione il potere discrezionale di applicare o meno tale motivo di rifiuto in base alle circostanze del caso, ma postula pur sempre l'indicazione nella sentenza delle ragioni poste dalla Corte di appello a fondamento del proprio apprezzamento. La Corte di appello di Lecce nella sentenza impugnata, a fronte della specifica richiesta formulata dalla difesa, si è, tuttavia, limitata ad affermare genericamente la "non prevalenza" delle cause ostative enunciate dagli artt. 18, 18 bis e 19 della legge n. 69 e, dunque, ha motivato in modo meramente apparente su questo punto decisivo ai fini dell'accoglimento o meno della richiesta di consegna formulata dall'autorità giudiziaria estera. L'accoglimento di questo motivo di ricorso determina l'assorbimento delle ulteriori censure proposte dal ricorrente. 7. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere accolto e deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altr