CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 44641/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Roma, decidendo in seguito all'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, confermava il sequestro preventivo finalizzato a garantire la confisca, che aveva colpito i beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a reati di autoriclaggio, reimpiego illecito e correlati reati fiscali. Il Tribunale, rilevato che l'ordinanza genetica non aveva esplicitamente motivato sulla sussistenza del pericolo cautelare, faceva ricorso al potere integrativo e rilevava che vi era un allarmante pericolo di dispersione dei beni confiscabili, emergente dallo stesso meccanismo delle frodi fiscali contestate al ricorrente che legittimava l'applicazione della misura cautelare. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: violazione di legge (art. 309 comma 9 cod. proc. pen.): la pronuncia emessa dalle Sezioni unite nel caso "Ellade" non avrebbe valore normativo, sicché anche prima della sua emissione sarebbe stato necessario che l'ordinanza genetica contenesse la motivazione in ordine al pericolo cautelare; la totale assenza di motivazione sul punto nel provvedimento genetica impedirebbe l'esercizio dei poteri integrativi da parte del tribunale per il riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.In via preliminare il collegio ribadisce che le sentenze delle Sezioni unite della Cassazione non hanno valore normativo. Il giudice delle leggi ha infatti affermato che al riconoscimento di valore normativo alle sentenze delle Sezioni Unite «si oppone anche, e prima ancora - in uno alla già più volte evocata riserva di legge in materia penale, di cui allo stesso art. 25, secondo comma, Cost. - il principio di separazione dei poteri, specificamente riflesso nel precetto (art. 101, secondo comma, Cost.) che vuole il giudice soggetto (soltanto) alla legge» (Corte cost. n. 230 del 2012, § 11). Tale inidoneità delle sentenze della Cassazione a costituire "fonte del diritto" sopravvive anche nell'attuale panorama normativo, dato che la speciale vincolatività assegnata ai principi espressi dalle Sezioni unite dall'art. 618 comma 1 bis cod. proc. pen. è funzionale a stabilizzare l'interpretazione, introducendo anche nel nostro ordinamento una sorta di "vincolo dei precedente", ma non assegna al massimo organo della Cassazione alcun ruolo normativo. 1.2. Tanto premesso, il collegio ribadisce il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite nel caso "Ellade" secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato (Diff: Sez. 6, n. 3343 del 1992, Rv. 192862; Sez. 1, n. 2994 del 1993, Rv. 194824; Sez. 6, n. 4114 del 1994, Rv. 200854. Conf: Sez. 6, n. 151 del 1994, Rv. 198258; Sez. 6, n. 1022 del 1995, Rv. 201943; Sez. U -, Sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01). 1.3. Nel caso in esame la Cassazione ha annullato con rinvio la precedente ordinanza del Tribunale per il riesame, ma non il provvedimento genetico: l'annullamento era sicuramente funzionale a consentire al Tribunale l' "integrazione" della motivazione in punto di sussistenza del periculum in mora. Tale decisione del Giudice rescindente "ripete" quella effettuata dalle Sezioni unite nel caso "Ellade", dove - affermato il principio di diritto relativo alla necessità della motivazione in ordine al periculum in mora, si disponeva l'annullamento della sola ordinanza del Tribunale per il riesame, ma non di quella genetica. Tale scelta deve essere armonizzata con la consolidata giurisprudenza secondo cui, anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, l'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può integrare l'eventuale carenza o insufficienza della motivazione di quella adottata dal primo giudice, salve le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelarí, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, in quanto, ricorrendo tali ipotesi, il tribunale del riesame è tenuto ad annullare il provvedimento impositivo della misura (Sez. 2 - , Sentenza n. 7258 del 27/11/2019, dep. 2020, Esposito, Rv. 278509; Sez. 3, Sentenza n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365) Ebbene: il collegio rileva che la giurisprudenza di legittimità impedisce il ricorso al potere integrativo quando la motivazione è "mancante", ma non nel caso - come quello in esame - in cui l'ordinanza genetica offrtuna motivazione "implicita". Invero la mancata esplicitazione del pericolo cautelare nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che dispone il sequestro preventivo funzionale a preservare la confisca, risulta correlata alla valorizzazione - implicita - delle intrinseche caratteristiche di tale vincolo cautelare, ontologicamente diretto ad evitare la dispersione dei beni oggetti di futura confisca. Alla base del riconoscimento della legittimità del ricorso al potere integrativo del Tribunale per il riesame c'è, pertanto, l'inquadramento della motivazione dell'ordinanza genetica come "implicita", ovvero fondata sulla valorizzazione della direzione ontologicamente preservativa del sequestro funzionale alla confisca; le stesse Sezioni unite hanno rilevato che la diffusa prassi in ordine alla mancata esplicitazione della sussistenza del periculum in mora, dipendeva dal fatto che si riteneva che «la stessa confiscabilítà integrerebbe, di per sé, la oggettiva pericolosità del bene» (Sez. U - , Sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01, § 2.1.). 1.4.Nel caso in esame il Tribunale per il riesame, in ossequio al mandato contenuto nella sentenza rescindente, ha offerto una motivazione puntuale ed accurata in ordine al periculum in mora. Segnatamente: il Tribunale rilevava come le molteplici frodi oggetto di indagine venivano realizzate grazie ad un insieme di società che servivano da schermo in modo da non creare le condizione per il pagamento dell'IVA da parte della società "[OSCURATO:PERSONA]"; tali frodi generavano immense provviste di denaro liquido, che veniva costantemente occultato; era pertanto necessario garantire la possibilità della futura confisca stante l'evidente pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali che era insito nello stesso meccanismo delle frodi. Si tratta di una motivazione accurata, che evidenzia la necessità anticipatoria della cautela reale rispetto alla confisca, che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle