CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48491/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola del 11 giugno 2015 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto in abitazione aggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso dell'imputato sono inammissibili, in quanto estremamente generici; - che il quarto motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta mancanza di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti sulla aggravante e sulla recidiva reiterata è manifestamente infondato, atteso il divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 69 cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il