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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18645/2023

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e SENTENZA sui ricorsi riunitiiscritti a i n n . 5237 – 5238 - 5240 / 201 3 R.G. propost i da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via Cardinal de Luca n. 10, giusta procura speciale a margine dei ricorsi; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso le sentenz e della Commissione tributaria regionale d ell a Campania n n . 213 – 214 – 245/28/12 , depositat e, le prime due il 12.07.2012e la terza il 24.09.2012 .

Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ne ll’udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, Oggetto: Accertamento– II.DD. e IVA–consolidato nazionale–definizione agevolata comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Lettele memorie ex art. 378 cod. proc. civ. depositat e dalla ricorrente; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare estinte le tre cause riunite per intervenuta cessazione della materia del contendere; [OSCURATO:PERSONA] Con le sentenze impugnateindicate in epigrafe, la CTR rigettava gli appelli proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso le sentenze emesse dalla CTP di Napoli, che ne avevano respinto i ricorsi proposti avverso gli avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno2005.

La CTR osservava che la riprese residue, ancoraoggetto della lite, erano fondate e che, pertanto, i suddetti gravami andavano rigettati.

Contro le sud dette decisioni proponeva distinti ricorsi per cassazione la società contribuente deducendo, in ciascuno di essi, tre motivi sostanzialmente omologhi.

L’Agenzia delle Entrate resisteva in ogni procedimento con controricorso.

Nelle more del giudizio la società contribuente ha depositato istanza di sospensionee, quindi, richiesta per la declaratoria di estinzione del giudizio, deducendo di essersi avvalsadella definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

In particolare, nelle cause R.G. nn. 5237 e 5238/2013, la ricorrente ha presentato istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio, in quanto non era stata presentata istanza di trattazione ex art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, mentre la difesa erariale ha chiesto, con istanza di fissazione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , che ven isse dichiarata l’estinzione solo parziale dei giudizi.

Nella causa R.G. n. 5240/2013 (riguardante la rideterminazione della sola imposta IRES) la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio, per effetto delle definizioni agevolate presentate nella causa R.G. n. 5238/2013, mentre la difesa erariale ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione, quale conseguenza del diniego di definizione agevolata della predetta controversia.

I ricorsi, dispostane la riunione all’adunanza camerale , vanivano rinviati alla pubblica udienza, anche al fine di instaurare il contraddittorio tra le parti in ordine alle posizioni assunte circa la definizione agevolata delle controversie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il processo va senz’altro dichiarato estinto per cessata materia del contendere per le cause R.G. nn. 5237 e 5238/2013, stante l’accoglimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle domande di definizione agevolata, presentate dalla contribuente ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (cfr. in tal senso le comunicazioni della Direzione provinciale II Napoli del 28.10.2020, riguardanti, rispettivamente, l’avviso di accertamento n.

REF03T902433 e l’avviso di accertamento n.

REF09T901080).

2. Con riferimento alla causa riunita R.G. n. 5240/2013, riguardante l’avviso di accertamento n.

REF08T900905, invece, l’istanza di definizione agevolata è stata oggetto di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate, in quanto la contribuente non aveva indicato alcun importo netto dovuto e non aveva effettuato alcun versamento.

3. La contribuente rilevadi avere ricevuto l’avviso di accertamento n.

REF08T900905 in qualità di società consolidata, avendo aderito al regime fiscale del consolidato nazionale nel quale era sia società consolidante (capo gruppo) che società consolidata (partecipante al gruppo), e di avere presentato la domanda di definizione agevolata anche per detto accertamento, sebbene la stessa fosse superflu a , essendo stata l a maggior e impost a liquidat a solo nell’avviso n.

REF09T901080, notificatole in qualità di società consolidante.

4. Dagli atti allegati alla memoria presentata dalla ricorrente si evince che l’avviso n.

REF08T900905 è stato notificato alla contribuente, nella qualitàdi società consolidata, per la stessa pretesa indicata nell’avviso n.

REF09T901080, notificatole in qualità di società consolidante, e che, per tale motivo,la maggior e impost a IRES è stat a liquidatasolo in quest’ultimo avviso.

5. Il processo va pertanto dichiarato estinto per cessata materia del contendere anche per la causa R.G. n. 5240/2013, per effetto della avvenuta definizione agevolata presentata dalla contribuente, in qualità di società consolidante, in relazione a lla causa R.G. n. 7238/2013, e del conseguente pagamento della somma dovuta in relazione adetta definizione.

6. L’accertamento oggetto della causa R.G. n. 5240/2013, infatti, riguardando la medesima società contribuente, in qualità di società consolidata, si era concluso senza alcuna liquidazione di maggiori imposte, poi liquidate in sede di accertamento svolto nei confronti della contribuente, nellasua veste di consolidante.

7. Occorre rilevare, infatti, che l a definizione perfezionata dalla società consolidante giova, ai sensi dell’art. 6, comma 14 del d.l. n. 119 del 2018, in favore degli altri coobbligati, per cui l’istanza di definizione agevolata presentata in relazione alla causa R.G. n. 5240/2013era superflua.

8. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo (caus e riunite nn. 5237 – 5238 -5240/2013 R.G.) per cessazione della materia del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sui ricorsi riunitiiscritti a i n n . 5237 – 5238 - 5240 / 201 3 R.G. propost i da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via Cardinal de Luca n. 10, giusta procura speciale a margine dei ricorsi; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso le sentenz e della Commissione tributaria regionale d ell a Campania n n . 213 – 214 – 245/28/12 , depositat e, le prime due il 12.07.2012e la terza il 24.09.2012 . Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ne ll’udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, Oggetto: Accertamento– II.DD. e IVA–consolidato nazionale–definizione agevolata comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Lettele memorie ex art. 378 cod. proc. civ. depositat e dalla ricorrente; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare estinte le tre cause riunite per intervenuta cessazione della materia del contendere; [OSCURATO:PERSONA] Con le sentenze impugnateindicate in epigrafe, la CTR rigettava gli appelli proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso le sentenze emesse dalla CTP di Napoli, che ne avevano respinto i ricorsi proposti avverso gli avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno2005. La CTR osservava che la riprese residue, ancoraoggetto della lite, erano fondate e che, pertanto, i suddetti gravami andavano rigettati. Contro le sud dette decisioni proponeva distinti ricorsi per cassazione la società contribuente deducendo, in ciascuno di essi, tre motivi sostanzialmente omologhi. L’Agenzia delle Entrate resisteva in ogni procedimento con controricorso. Nelle more del giudizio la società contribuente ha depositato istanza di sospensionee, quindi, richiesta per la declaratoria di estinzione del giudizio, deducendo di essersi avvalsadella definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. In particolare, nelle cause R.G. nn. 5237 e 5238/2013, la ricorrente ha presentato istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio, in quanto non era stata presentata istanza di trattazione ex art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, mentre la difesa erariale ha chiesto, con istanza di fissazione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , che ven isse dichiarata l’estinzione solo parziale dei giudizi. Nella causa R.G. n. 5240/2013 (riguardante la rideterminazione della sola imposta IRES) la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio, per effetto delle definizioni agevolate presentate nella causa R.G. n. 5238/2013, mentre la difesa erariale ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione, quale conseguenza del diniego di definizione agevolata della predetta controversia. I ricorsi, dispostane la riunione all’adunanza camerale , vanivano rinviati alla pubblica udienza, anche al fine di instaurare il contraddittorio tra le parti in ordine alle posizioni assunte circa la definizione agevolata delle controversie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il processo va senz’altro dichiarato estinto per cessata materia del contendere per le cause R.G. nn. 5237 e 5238/2013, stante l’accoglimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle domande di definizione agevolata, presentate dalla contribuente ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (cfr. in tal senso le comunicazioni della Direzione provinciale II Napoli del 28.10.2020, riguardanti, rispettivamente, l’avviso di accertamento n. REF03T902433 e l’avviso di accertamento n. REF09T901080). 2. Con riferimento alla causa riunita R.G. n. 5240/2013, riguardante l’avviso di accertamento n. REF08T900905, invece, l’istanza di definizione agevolata è stata oggetto di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate, in quanto la contribuente non aveva indicato alcun importo netto dovuto e non aveva effettuato alcun versamento. 3. La contribuente rilevadi avere ricevuto l’avviso di accertamento n. REF08T900905 in qualità di società consolidata, avendo aderito al regime fiscale del consolidato nazionale nel quale era sia società consolidante (capo gruppo) che società consolidata (partecipante al gruppo), e di avere presentato la domanda di definizione agevolata anche per detto accertamento, sebbene la stessa fosse superflu a , essendo stata l a maggior e impost a liquidat a solo nell’avviso n. REF09T901080, notificatole in qualità di società consolidante. 4. Dagli atti allegati alla memoria presentata dalla ricorrente si evince che l’avviso n. REF08T900905 è stato notificato alla contribuente, nella qualitàdi società consolidata, per la stessa pretesa indicata nell’avviso n. REF09T901080, notificatole in qualità di società consolidante, e che, per tale motivo,la maggior e impost a IRES è stat a liquidatasolo in quest’ultimo avviso. 5. Il processo va pertanto dichiarato estinto per cessata materia del contendere anche per la causa R.G. n. 5240/2013, per effetto della avvenuta definizione agevolata presentata dalla contribuente, in qualità di società consolidante, in relazione a lla causa R.G. n. 7238/2013, e del conseguente pagamento della somma dovuta in relazione adetta definizione. 6. L’accertamento oggetto della causa R.G. n. 5240/2013, infatti, riguardando la medesima società contribuente, in qualità di società consolidata, si era concluso senza alcuna liquidazione di maggiori imposte, poi liquidate in sede di accertamento svolto nei confronti della contribuente, nellasua veste di consolidante. 7. Occorre rilevare, infatti, che l a definizione perfezionata dalla società consolidante giova, ai sensi dell’art. 6, comma 14 del d.l. n. 119 del 2018, in favore degli altri coobbligati, per cui l’istanza di definizione agevolata presentata in relazione alla causa R.G. n. 5240/2013era superflua. 8. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del processo (caus e riunite nn. 5237 – 5238 -5240/2013 R.G.) per cessazione della materia del c
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