CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2021
Cassazione n. 24597/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Triste emessa in data 26/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste, in riforma della sentenza del Tribunale di Trieste in composizione monocratica del 18/09/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., in Trieste il 22/01/2020 - così qualificata l'originaria imputazione di cui agli artt. 628, commi 2 e 3-bis, cod. pen. - riduceva la pena inflitta all'imputata. 2. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., essendo la motivazione basata unicamente sulla deposizione della persona offesa, della cui attendibilità vi è più di una ragione per dubitare: anzitutto la predetta, in data 29/01/2020, era riuscita a ricordare esattamente il taglio delle singole banconote, nonostante l'esiguità della somma sottratta, pari ad euro 30,00 e nonostante il tempo trascorso dal fatto, verificatosi più di una settimana prima, e nonostante fosse già stata escussa a s.i.t. per ben due volte, in precedenza; la persona offesa, infatti, si era espressamente riservata di verificare se le fosse stato sottratto qualcosa; peraltro né la persona offesa né la teste Guida avevano notato manovre volte ad occultare la refurtiva, da parte dell'imputata; ne discende, quindi, che la condanna si fosse basata solo sulla presenza dell'imputata in un'area riservata e sulla sua fuga dopo il confronto con la persona offesa, che aveva riferito di calci e pugni, circostanza smentita del tutto dalle dichiarazioni degli altri testi; ne consegue, quanto meno, l'inquadramento della condotta nel tentativo di furto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La sentenza impugnata ha dato atto che la persona offesa aveva riferito della sottrazione di un carnet di assegni e del contenuto del portafogli che - precisando "se non ricordo male" - era costituito da due banconote da 10,00 euro, una da 5,00 euro e da alcune monete; ha rilevato che la denunciate si era riservata di verificare se le fosse stato asportato qualcosa di valore, cosa che era avvenuta solo dopo circa una settimana dal fatto, essendo stata escussa due volte nell'immediatezza della vicenda e, quindi, non avendo, probabilmente, operato alcun controllo del contenuto del portafogli. La sentenza impugnata ha aggiunto che, in ogni caso, la circostanza dedotta, per quanto plausibile, non supportava un giudizio di inattendibilità o, addirittura, di falsità della Ammar, che non si vede per quale ragione avrebbe dovuto falsamente denunciare il furto di un carnet di assegni, che aveva immediatamente bloccato, e di una somma di denaro di importo modesto; né si comprende per quale ragione la Lombardi fosse fuggita quando era stata trovata con le mani nella borsa della Ammar, se non aveva rubato nulla, cosa che avrebbe potuto immediatamente dimostrare, non apparendo affatto possibile che l'imputata volesse evitare di essere identificata, posto che ella ben sapeva di essere stata fotografata e ripresa all'interno dell'ospedale. La versione dell'imputata, inoltre, era stata contraddetta da quanto affermato tanto dall'Ammar che dalla Guida, che entrambe avevano visto la Lombardi rovistare nella borsa dell'Amrnar, apparendo ben possibile che l'imputata avesse già occultato la refurtiva, atteso che all'Ammar che le chiedeva di mostrarle borsa, la Lombardi aveva opposto un rifiuto, dicendo "tanto voi non potete farmi nulla ..... se provi a toccarmi ti denuncio". Ne discende, quindi, che il ricorso appare ripetitivo delle doglianze già esposte in sede di appello, non confrontandosi con le argomentazioni della Corte di merito, del tutto logiche e coerenti con le prove dichiarative, limitandosi a formulare, peraltro in termini meramente astratti e congetturali, una diversa ricostruzione in fatto. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 08/04/