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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 23014/2026

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ella Corte d'appello di PotenzaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] con lequali ha chiesto la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Potenza, con la sentenza emessa il 17 settembre2025, in riforma della decisione del giudice della udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] del 3 settembre 2022, resa in esito a giudizio celebrato nelle forme delrito abbreviato, dichiarava non doversi procedere per difetto della condizione diprocedibilità in ordine al reato di cui al capo G (artt. 110, 624, 625, nn. 2 e 7, cod.pen.), ritenendo l’imputato responsabile dei reati ascritti relativamente al capo C(artt. 110, 624, 625, nn. 2, 5, 7 e 7 bis, cod. pen.), D (artt. 110, 624, 625, nn. 2,5, 7 e 7 bis, cod. pen.) ed H (artt. 110, 648, 61, n. 2, cod. pen.), rideterminandola pena inflitta.2.

Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorsol’imputato, attraverso il proprio difensore di fiducia, articolando i seguentimotivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1,disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di legge inrelazione agli artt. 335, 405 e 407 cod. proc. pen.L’imputato è stato iscritto nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. il 31dicembre 2018, sebbene la sua completa individuazione fosse avvenuta con lainformativa di PG del 30 giugno 2016.La Corte di appello non ha verificato in concreto se successivamente al5 luglio 2016, data di deposito della informativa di PG, fossero stati compiutialtri atti di indagine riferibili all’imputato.2.2.

Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in ordinealla utilizzabilità delle intercettazioni.Il perito incaricato per la trascrizione delle intercettazioni aveva datoconversazioni selezionate dalle parti.2.3.

Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in ordinealla mancata concessione delle circostanze attenuati generiche.2.4.

Con il quarto motivo è stato dedotto vizio di motivazione in ordinealla determinazione della pena.3.

Con requisitoria scritta del 27 marzo 2026, il [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quantodiretti a far valere la inutilizzabilità di atti processuali, devono essere rigettatiperché manifestamente infondati.È dirimente considerare che, con riguardo alla disciplina del codice di ritoanteriore all'entrata in vigore del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150 - disciplina daapplicarsi nella specie in ragione del tempo dell'iscrizione dei reati oggetto delgiudizio (cfr. art. 88-bis d.lgs. n. 150 del 2022; Sez. 6, n. 45843 del 05/09/2024,Romeo, n.m.) - la giurisprudenza ha già da tempo chiarito che la ritardataiscrizione di taluni soggetti nel registro degli indagati non ha alcuna rilevanza sottoil profilo della tardività degli atti di indagine e dell'utilizzabilità dei relativi esiti(Sez. 5, n. 21866 del 10/06/2025, Zavagli, Rv. 288293; Sez. 6, n. 2261 del04/12/2009 - dep. 2010, Ippolito, Rv. 245850: “è manifestamente infondata laquestione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.,degli artt. 335 e 407, commi 2 e 3, cod. proc. pen., nella parte in cui nonprevedono l'inutilizzabilità degli atti compiuti oltre la scadenza del termine delleindagini preliminari computato non dal giorno di iscrizione del nominativodell'indagato nell'apposito registro, bensì dal giorno in cui - emergendo a suocarico indizi di reità -, tale iscrizione avrebbe dovuto avere luogo”; Sez. 6, n. 40791del 10/10/2007 [OSCURATO:PERSONA]. 238039: “l'omessa annotazione della notitia criminisnel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., con l'indicazione del nome dellapersona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini"contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determinal'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettivaiscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delleindagini preliminari, previsto dall'art. 407 cod. proc. pen., al cui scadere conseguel'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla datain cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e nondalla presunta data nella quale il P.M. avrebbe dovuto iscriverla.

L'apprezzamentodella tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di unapersona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti,rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del P.M. ed è sottratto, in ordineall'an e al quando, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità diipotesi di responsabilità disciplinare o addirittura penale nei confronti del P.M.negligente"; Sez.

U, n. 16 del 21/06/2000 [OSCURATO:PERSONA]. 216248: "l'omessaannotazione della notitia criminis nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen.,con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza esottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta",non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momentodell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di duratamassima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 cod. proc. pen., al cuiscadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre perl'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro dellenotizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbedovuto iscriverla.

L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligonasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementiindizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale delpubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'"an" e al "quando", al sindacato delgiudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari oaddirittura penali nei confronti del p.m. negligente").Pertanto, è ius receptum il principio secondo cui la tardiva annotazione delnominativo della persona indiziata di reato nel registro previsto dall'art. 335 cod.proc. pen. non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti prima dellaiscrizione stessa (Sez. 6, n. 5464 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Fortunato, in attesa di Rv., nonmassimato sul punto).Ad ogni modo, pur volendo far retroagire - come invocato dal ricorrente –l’iscrizione al 5 luglio 2016, data di deposito della informativa di PG, la Corte diappello ha precisato che successivamente a tale data non sono state compiuteappalesa generico.Inoltre, è opportuno ricordare, per completezza, che è onere della parteche eccepisce l’inutilizzabilità degli atti processuali indicare, a pena diinammissibilità del ricorso per ge2nericità del motivo, gli atti specificamente affettidal vizio e chiarirne, altresì, l’incidenza sul complessivo compendio indiziario giàvalutato, sì da consentire di inferirne la decisività in riferimento al provvedimentoimpugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, F., Rv. 243416; nella giurisprudenzasuccessiva v.

Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108; Sez. 5, n.19553 del 25/03/2014, N., Rv. 260404; Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, T., Rv.269891; Sez. 5, n. 30102 del 19/04/2018, P., Rv. 273511; Sez. 2, n. 35659 del27/06/2018, D., Rv. 273602; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, C., Rv.278123; Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, A., Rv. 288801).2.1.

Il secondo motivo è inammissibile per aspecificità, dal momento che ilricorrente non ha illustrato l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predettoelemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza" (limitandosi ad indicaregenericamente che alcune conversazioni non erano state rinvenute nel supportoinformatico consegnato al perito trascrittore), in quanto gli elementi di provaacquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loroespunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identicoconvincimento.3.

Il terzo ed il quarto motivo, in quanto diretti a contestare il trattamentosanzionatorio complessivamente considerato, possono essere trattaticongiuntamente e devono essere rigettati perché inammissibili.La mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche puòessere legittimamente giustificata con l'assenza di elementi o circostanze disegno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen.,disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione delladiminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano,Rv. 195339).Nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati datale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6,n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi,Rv. 214570).Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sededi legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli,degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).Nel caso di specie, la decisione della Corte di appello di non applicare lecircostanze attenuanti generiche è insindacabile perché fa riferimento adaspetti oggettivi (gravità dei reati commessi, numero di reati ed arcotemporale di commissione) e personologici della intera vicenda (abilità edimestichezza nella commissione di reati contro il patrimonio) ritenutievidentemente prevalenti rispetto alle deduzioni difensive e totalmentenegletti in questa sede.Orbene, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che lagraduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioniprevisti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito che lo esercita, in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e nel giudizio di cassazione èinammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità dellapena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01,in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez.5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 1, n.24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01; da ultimo v.

Sez. 2, n.1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.).In particolare, il giudice, per assolvere al relativo obbligo di motivazione- non sindacabile in sede di legittimità - è sufficiente che dia conto dell'impiegodei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua","pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità delreato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica edettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena siadi gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 3,n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); essendosi altresì stato precisato che non ènecessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cuivenga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve esserecalcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, madividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dalmassimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3,n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).Nel caso di specie, il trattamento sanzionatorio, rideterminatoconsiderando come pena base tre anni di reclusione, ossia una sanzioneinferiore alla media edittale, come tale non richiedente analitica e diffusagiustificazione (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01,in motivazione), è stato adeguatamente giustificato, sottolineando la gravitàe la pluralità delle condotte contestate e la personalità negativa dell'imputato:si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati i plurimi elementi, traquelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati determinanti nella valutazione digravità delle condotte e nel giudizio negativo sulla personalità dell'imputato,che quest'ultimo ha censurato in modo generico e, soprattutto, esclusivamentesul piano valutativo e della considerazione della gravità della condotta, dunquein modo non consentito nel giudizio di legittimità.5.

In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianzeformulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia statopresentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di PotenzaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] con lequali ha chiesto la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Potenza, con la sentenza emessa il 17 settembre2025, in riforma della decisione del giudice della udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] del 3 settembre 2022, resa in esito a giudizio celebrato nelle forme delrito abbreviato, dichiarava non doversi procedere per difetto della condizione diprocedibilità in ordine al reato di cui al capo G (artt. 110, 624, 625, nn. 2 e 7, cod.pen.), ritenendo l’imputato responsabile dei reati ascritti relativamente al capo C(artt. 110, 624, 625, nn. 2, 5, 7 e 7 bis, cod. pen.), D (artt. 110, 624, 625, nn. 2,5, 7 e 7 bis, cod. pen.) ed H (artt. 110, 648, 61, n. 2, cod. pen.), rideterminandola pena inflitta.2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorsol’imputato, attraverso il proprio difensore di fiducia, articolando i seguentimotivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1,disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di legge inrelazione agli artt. 335, 405 e 407 cod. proc. pen.L’imputato è stato iscritto nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. il 31dicembre 2018, sebbene la sua completa individuazione fosse avvenuta con lainformativa di PG del 30 giugno 2016.La Corte di appello non ha verificato in concreto se successivamente al5 luglio 2016, data di deposito della informativa di PG, fossero stati compiutialtri atti di indagine riferibili all’imputato.2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in ordinealla utilizzabilità delle intercettazioni.Il perito incaricato per la trascrizione delle intercettazioni aveva datoconversazioni selezionate dalle parti.2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in ordinealla mancata concessione delle circostanze attenuati generiche.2.4. Con il quarto motivo è stato dedotto vizio di motivazione in ordinealla determinazione della pena.3. Con requisitoria scritta del 27 marzo 2026, il [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quantodiretti a far valere la inutilizzabilità di atti processuali, devono essere rigettatiperché manifestamente infondati.È dirimente considerare che, con riguardo alla disciplina del codice di ritoanteriore all'entrata in vigore del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150 - disciplina daapplicarsi nella specie in ragione del tempo dell'iscrizione dei reati oggetto delgiudizio (cfr. art. 88-bis d.lgs. n. 150 del 2022; Sez. 6, n. 45843 del 05/09/2024,Romeo, n.m.) - la giurisprudenza ha già da tempo chiarito che la ritardataiscrizione di taluni soggetti nel registro degli indagati non ha alcuna rilevanza sottoil profilo della tardività degli atti di indagine e dell'utilizzabilità dei relativi esiti(Sez. 5, n. 21866 del 10/06/2025, Zavagli, Rv. 288293; Sez. 6, n. 2261 del04/12/2009 - dep. 2010, Ippolito, Rv. 245850: “è manifestamente infondata laquestione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.,degli artt. 335 e 407, commi 2 e 3, cod. proc. pen., nella parte in cui nonprevedono l'inutilizzabilità degli atti compiuti oltre la scadenza del termine delleindagini preliminari computato non dal giorno di iscrizione del nominativodell'indagato nell'apposito registro, bensì dal giorno in cui - emergendo a suocarico indizi di reità -, tale iscrizione avrebbe dovuto avere luogo”; Sez. 6, n. 40791del 10/10/2007 [OSCURATO:PERSONA]. 238039: “l'omessa annotazione della notitia criminisnel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., con l'indicazione del nome dellapersona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini"contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determinal'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettivaiscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delleindagini preliminari, previsto dall'art. 407 cod. proc. pen., al cui scadere conseguel'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla datain cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e nondalla presunta data nella quale il P.M. avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamentodella tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di unapersona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti,rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del P.M. ed è sottratto, in ordineall'an e al quando, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità diipotesi di responsabilità disciplinare o addirittura penale nei confronti del P.M.negligente"; Sez. U, n. 16 del 21/06/2000 [OSCURATO:PERSONA]. 216248: "l'omessaannotazione della notitia criminis nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen.,con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza esottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta",non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momentodell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di duratamassima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 cod. proc. pen., al cuiscadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre perl'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro dellenotizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbedovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligonasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementiindizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale delpubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'"an" e al "quando", al sindacato delgiudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari oaddirittura penali nei confronti del p.m. negligente").Pertanto, è ius receptum il principio secondo cui la tardiva annotazione delnominativo della persona indiziata di reato nel registro previsto dall'art. 335 cod.proc. pen. non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti prima dellaiscrizione stessa (Sez. 6, n. 5464 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Fortunato, in attesa di Rv., nonmassimato sul punto).Ad ogni modo, pur volendo far retroagire - come invocato dal ricorrente –l’iscrizione al 5 luglio 2016, data di deposito della informativa di PG, la Corte diappello ha precisato che successivamente a tale data non sono state compiuteappalesa generico.Inoltre, è opportuno ricordare, per completezza, che è onere della parteche eccepisce l’inutilizzabilità degli atti processuali indicare, a pena diinammissibilità del ricorso per ge2nericità del motivo, gli atti specificamente affettidal vizio e chiarirne, altresì, l’incidenza sul complessivo compendio indiziario giàvalutato, sì da consentire di inferirne la decisività in riferimento al provvedimentoimpugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, F., Rv. 243416; nella giurisprudenzasuccessiva v. Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108; Sez. 5, n.19553 del 25/03/2014, N., Rv. 260404; Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, T., Rv.269891; Sez. 5, n. 30102 del 19/04/2018, P., Rv. 273511; Sez. 2, n. 35659 del27/06/2018, D., Rv. 273602; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, C., Rv.278123; Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, A., Rv. 288801).2.1. Il secondo motivo è inammissibile per aspecificità, dal momento che ilricorrente non ha illustrato l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predettoelemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza" (limitandosi ad indicaregenericamente che alcune conversazioni non erano state rinvenute nel supportoinformatico consegnato al perito trascrittore), in quanto gli elementi di provaacquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loroespunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identicoconvincimento.3. Il terzo ed il quarto motivo, in quanto diretti a contestare il trattamentosanzionatorio complessivamente considerato, possono essere trattaticongiuntamente e devono essere rigettati perché inammissibili.La mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche puòessere legittimamente giustificata con l'assenza di elementi o circostanze disegno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen.,disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione delladiminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano,Rv. 195339).Nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati datale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6,n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi,Rv. 214570).Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sededi legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli,degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).Nel caso di specie, la decisione della Corte di appello di non applicare lecircostanze attenuanti generiche è insindacabile perché fa riferimento adaspetti oggettivi (gravità dei reati commessi, numero di reati ed arcotemporale di commissione) e personologici della intera vicenda (abilità edimestichezza nella commissione di reati contro il patrimonio) ritenutievidentemente prevalenti rispetto alle deduzioni difensive e totalmentenegletti in questa sede.Orbene, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che lagraduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioniprevisti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito che lo esercita, in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e nel giudizio di cassazione èinammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità dellapena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01,in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez.5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 1, n.24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01; da ultimo v. Sez. 2, n.1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.).In particolare, il giudice, per assolvere al relativo obbligo di motivazione- non sindacabile in sede di legittimità - è sufficiente che dia conto dell'impiegodei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua","pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità delreato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica edettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena siadi gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 3,n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); essendosi altresì stato precisato che non ènecessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cuivenga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve esserecalcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, madividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dalmassimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3,n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).Nel caso di specie, il trattamento sanzionatorio, rideterminatoconsiderando come pena base tre anni di reclusione, ossia una sanzioneinferiore alla media edittale, come tale non richiedente analitica e diffusagiustificazione (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01,in motivazione), è stato adeguatamente giustificato, sottolineando la gravitàe la pluralità delle condotte contestate e la personalità negativa dell'imputato:si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati i plurimi elementi, traquelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati determinanti nella valutazione digravità delle condotte e nel giudizio negativo sulla personalità dell'imputato,che quest'ultimo ha censurato in modo generico e, soprattutto, esclusivamentesul piano valutativo e della considerazione della gravità della condotta, dunquein modo non consentito nel giudizio di legittimità.5. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianzeformulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia statopresentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 23014/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris