CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 19506/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7641/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Di- rettore p.t., rappresentata e difesa degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- nozzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via del Sabotino, n. 31; – controricorrente – e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA E DELLA LI- F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 7641/2017 Numero sezionale 5180/2021 Numero di raccolta generale 19506/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 GURIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 4543/16, depositata il 9 dicembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'[OSCURATO:PERSONA] di Servizi di Casalpusterlengo convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1576/10, emesso il 2 dicembre 2010, con cui il Tribunale di Lodi le aveva intimato il pagamento in favore della Dieffe della somma di Euro 37.127,20, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di realizza- zione della Casa di [OSCURATO:PERSONA] e Terzaghi. A sostegno dell'opposizione, l'attrice eccepì di non aver stipulato alcun contratto con la Dieffe, avendo affidato le funzioni di stazione appaltante al [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia e della Liguria, ai sensi dell'art. 19, comma terzo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Si costituì la Dieffe, e resistette all'opposizione, sostenendo che il con- tratto da essa concluso con il [OSCURATO:PERSONA] produceva effetti anche nei con- fronti dell'[OSCURATO:PERSONA], per effetto dei poteri di rappresentanza da quest'ultima con- feriti al primo con convenzione stipulata il 5 luglio 2004. Nel corso del giudizio, fu autorizzata la chiamata in causa del Provvedi- torato, il quale rimase contumace. 1.1. Con sentenza del 18 aprile 2013, il Tribunale di Lodi rigettò l'oppo- sizione. 2. Sull'appello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], si è costituito il curatore del fallimento della Dieffe, proseguendo il giudizio in sostituzione della convenuta, nel frat- tempo dichiarata fallita. 2.1. Con sentenza del 9 dicembre 2016, la Corte d'appello di Milano ha 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 7641/2017 Numero sezionale 5180/2021 Numero di raccolta generale 19506/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 accolto l'impugnazione, revocando il decreto ingiuntivo. A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto pacifico che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato con il [OSCURATO:PERSONA] una convenzione con cui lo aveva nomi- nato stazione appaltante, affidandogli la progettazione, l'affidamento e la rea- lizzazione dell'opera, e facendosi carico di tutti gli oneri connessi, con l'ob- bligo, in caso di stipulazione di eventuali atti aggiuntivi, di sottoporli all'ap- provazione degli organi competenti della committente; ha ritenuto altresì in- contestato che il contratto di appalto era stato originariamente stipulato con l'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., le cui prestazioni erano state pagate dall'[OSCURATO:PERSONA] per un importo superiore ad Euro 4.000.000,00. Rilevato che i lavori erano stati interrotti a seguito del fallimento dell'Emini, ha affermato che la situazione di urgenza determinata dal mancato completamento degli stessi legittimava il [OSCURATO:PERSONA] ad assegnarli direttamente ad altra società, ai sensi dell'art. 2 della convenzione e dell'art. 125 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, precisando tuttavia che la stipulazione degli atti aggiuntivi al contratto d'appalto avrebbe richiesto l'approvazione dell'[OSCURATO:PERSONA], come previsto dall'art. 6 della conven- zione. Premesso infatti che, ai sensi di tale disposizione, i lavori aggiuntivi potevano essere eseguiti solo dall'aggiudicataria e solo previa approvazione della committente, ha rilevato che tale pattuizione era rimasta inosservata, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a comunicare all'[OSCURATO:PERSONA] l'affidamento diretto dei lavori alla Dieffe, ai fini dell'ultimazione dell'opera, con la conse- guenza che fin dal mese di luglio 2009 l'[OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la presenza della predetta impresa nel cantiere, dichiarando di non riconoscerla come soggetto legittimato a parteciparvi a qualsiasi titolo. Ha concluso pertanto che l'affidamento diretto dei lavori aggiuntivi non era opponibile all'[OSCURATO:PERSONA], la quale sarebbe stata tenuta al pagamento soltanto nell'ipotesi in cui fosse stata pre- ventivamente informata della necessità delle opere e del loro costo. 2. Avverso la predetta sentenza il curatore del fallimento ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. Hanno resistito con con- troricorso l'[OSCURATO:PERSONA] e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il quale ha proposto ricorso incidentale, articolato in due motivi. Il curatore e l'[OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 7641/2017 Numero sezionale 5180/2021 Numero di raccolta generale 19506/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 106 e 112 cod. proc. civ., rilevando che, nonostante la riforma totale della sen- tenza di primo grado, la Corte d'appello ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti del Provve- ditorato, per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione, e riproposta in sede di gravame. 1.1. Il motivo è inammissibile. Benvero, come si evince dalla narrativa della sentenza impugnata, la Dieffe, nel costituirsi in secondo grado, non si era limitata a resistere all'ap- pello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell'opposizione al decreto in- giuntivo o la condanna dell'appellante al pagamento della somma dovuta, ma aveva riproposto, in via subordinata, anche la domanda di condanna in solido avanzata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], per il cui accoglimento aveva insi- stito all'udienza di precisazione delle conclusioni. Tale domanda non è stata esaminata dalla Corte di merito, la quale, nel riformare la sentenza di primo grado, si è limitata a revocare il decreto ingiuntivo, dichiarando assorbita ogni altra doglianza, ivi compresa quella riflettente l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di garanzia svolta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Nonostante la sua apparente latitudine, quest'ultima precisazione non è evidentemente riferibile alla domanda di manleva proposta dalla ricorrente, che in quanto avanzata in via subordinata era destinata a venire in considerazione proprio in caso di rigetto della domanda principale proposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ma solo alla domanda di garanzia avanzata da quest'ultima con la chiamata in causa del [OSCURATO:PERSONA], della quale l'appellante aveva dedotto l'omesso esame con il terzo motivo di gravame. Nel lamentare l'omessa pronuncia in ordine alla propria domanda di man- leva, il ricorrente si limita peraltro ad affermare di averla specificamente ri- proposta in appello, astenendosi dal precisare in quale fase ed in quale atto del giudizio di primo grado la stessa era stata avanzata, nonché dal riportarne i passi salienti a corredo della propria censura, che risulta pertanto carente di specificità (cfr. Cass., Sez. II, 14/10/2021, n. 28072; 19/03/2007, n. 6361; 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 7641/2017 Numero sezionale 5180/2021 Numero di raccolta generale 19506/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Cass., Sez. lav., 4/07/2014, n. 15367). Considerato infatti che la predetta domanda, così come quella di garanzia proposta dall'[OSCURATO:PERSONA], è stata avanzata soltanto a seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa del Provvedito- rato, il quale non si era costituito in giudizio, la doglianza in questione avrebbe dovuto essere accompagnata dall'allegazione e dalla dimostrazione della ri- tuale instaurazione del contraddittorio con il terzo chiamato, e ciò soprattutto alla luce dell'obiezione sollevata dai controricorrenti, secondo cui alla chia- mata in causa aveva provveduto esclusivamente l'[OSCURATO:PERSONA]. In assenza delle predette indicazioni, resta impedito qualsiasi controllo in ordine all'ammissi- bilità della domanda di manleva, il cui omesso esame da parte della sentenza impugnata non risulta pertanto censurabile per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., trovando applicazione il principio, più volte ribadito dalla giurispru- denza di legittimità, secondo cui la proposizione di una domanda inammissi- bile non fa sorgere a carico del giudice l'obbligo di pronunciarsi sul merito della stessa (cfr. Cass., Sez. V, 16/07/2021, n. 20363; Cass., Sez. I, 25/09/ 2018, n. 22784; Cass., Sez. VI, 2/12/2020, n. 24445). Nessun rilievo può attribuirsi, in contrario, alla natura della violazione dedotta, la cui configura- bilità come error in procedendo, nel cui accertamento questa Corte è chia- mata ad operare come giudice anche del fatto, pur consentendole di proce- dere al riscontro del vizio lamentato attraverso l'esame diretto degli atti pro- cessuali, non dispensa il ricorrente dall'onere di fornire tutti gli elementi ne- cessari per la sua individuazione, in modo tale da permettere al Giudice di legittimità di controllare il corretto svolgimento dell'iter processuale, senza dover compiere generali verifiche degli atti (cfr. Cass., Sez. VI, 25/09/2019, n. 23834; Cass., Sez. lav., 5/08/2019, n. 20924; 8/06/2016, n. 11738). 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver qualificato le opere realizzate dalla Dieffe come lavori aggiuntivi e per aver ritenuto che il contratto principale fosse stato approvato dalla committente, senza che tali circostanze fossero state dedotte dall'[OSCURATO:PERSONA]. Premesso che quest'ultima si era limitata ad affermare l'insussistenza di un rapporto contrattuale con la Dieffe, sostiene che dalla 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 7641/2017 Numero sezionale 5180/2021 Numero di raccolta generale 19506/2022 documentazione prodotta risultava che si trattava di lavori complementari Data pubblicazione 16/06/2022 agli interventi di completamento, costituiti in gran parte da opere di corre- zione o rifacimento d'interventi previsti dal contratto originario, dalla cui ese- cuzione non sarebbe derivato alcun onere aggiuntivo per la committente. Ag- giunge che il contratto originario non recava alcuna sottoscrizione dei funzio- nari o dei dirigenti della [OSCURATO:PERSONA], la cui approvazione risultava superflua, avuto riguardo alla delega conferita al [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 19 della legge n. 109 del 1994. 3. Il predetto motivo va esaminato congiuntamente al quarto, ad esso strettamente collegato, con cui il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. nonché per difetto di motivazione, rile- vando che, nel qualificare come aggiuntivi i lavori eseguiti dalla Dieffe e nel richiamare l'approvazione del contratto da parte della committente, la Corte d'appello ha fatto riferimento a circostanze rimaste prive di riscontro, in quanto smentite dalla stipulazione del contratto con il solo [OSCURATO:PERSONA] e dalla destinazione dei lavori al completamento dell'opera. 4. Unitamente alle predette censure, va esaminata quella formulata con il quinto motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa appli- cazione dell'art. 1372, secondo comma, cod. civ. e dell'art. 125, comma se- sto, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006, osservando che, nell'estendere ai lavori eseguiti dalla Dieffe la clausola di cui all'art. 6 della convenzione, la sentenza impugnata non ha considerato che la stessa si riferiva esclusivamente al con- tratto di appalto originario. Premesso che tale contratto era stato risolto ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. n. 163 cit., sostiene di non esservi subentrata, avendo rivestito soltanto il ruolo di affidataria dei lavori necessari per il com- pletamento dell'opera. 5. I tre motivi sono infondati. La qualificazione delle opere eseguite dalla Dieffe come lavori aggiuntivi, il cui affidamento ad un soggetto diverso dall'impresa aggiudicataria dello appalto era subordinato all'approvazione dell'[OSCURATO:PERSONA], non comporta infatti una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, tro- vando giustificazione nella contestazione della legittimità dell'affidamento, 6 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 7641/2017 Numero sezionale 5180/2021 Numero di raccolta generale 19506/2022 sollevata dall'Azienda fin dall'introduzione del giudizio, e nell'interpretazione Data pubblicazione 16/06/2022 della convenzione dalla stessa stipulata con il [OSCURATO:PERSONA], che richiedeva la predetta approvazione anche per i lavori aggiuntivi eventualmente affidati all'impresa aggiudicataria. In quanto volta a far valere l'inopponibilità all'A- zienda del contratto stipulato tra il [OSCURATO:PERSONA] e la Dieffe, ai fini dell'e- sclusione dell'obbligo della prima di provvedere al pagamento del corrispet- tivo delle opere realizzate da quest'ultima, la predetta contestazione riguar- dava la titolarità passiva del rapporto controverso, il cui difetto attiene al merito della controversia, al pari della carenza di legittimazione ad agire, ed è pertanto rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, se risultante dagli atti di causa, indipendentemente dalle eccezioni sollevate dalla parte interes- sata, le quali si configurano come mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, con i soli limiti rappresentati dal giudicato interno eventualmente formatosi al riguardo e dalla preclusione di accertamenti di fatto in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 16/02/2016, n. 2951; Cass., Sez. lav., 1/09/ 2021, n. 23721; Cass., Sez. III, 15/05/2018, n. 11744). 5.1. La ritenuta subordinazione dell'affidamento dei lavori all'approva- zione dell'[OSCURATO:PERSONA] non si pone d'altronde in contrasto con l'affermata riconduci- bilità delle opere alla fattispecie di cui all'art. 125, comma sesto, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006, avuto riguardo all'accertata inclusione di tali opere tra quelle che il [OSCURATO:PERSONA] era legittimato ad assegnare direttamente ad al- tra impresa, ai sensi dell'art. 2 della convenzione stipulata con l'Azienda, ed al conseguente assoggettamento di tale assegnazione alla disciplina dettata dallo art. 6 della medesima convenzione, che prevedeva espressamente la sottoposizione di eventuali atti aggiuntivi all'approvazione della committente. Tale ricostruzione del contenuto della convenzione, sindacabile in sede di le- gittimità esclusivamente per inosservanza delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per incongruenza o illogicità della motivazione, è rimasta nella specie sostanzialmente incensurata, essendosi il ricorrente limitato ad insi- stere sulla natura complementare dei lavori e sull'inclusione del relativo im- porto in quello originariamente preventivato per la realizzazione dell'opera, senza considerare che, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006, la destinazione dei lavori al completamento di opere a seguito della risoluzione 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 7641/2017 Numero sezionale 5180/2021 Numero di raccolta generale 19506/2022 del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente legittima soltanto Data pubblicazione 16/06/2022l'e- secuzione degli stessi in economia, rendendone pertanto ammissibile l'affida- mento diretto, senza però escludere la necessità della sottoposizione del re- lativo contratto ai controlli previsti in via generale dalla legge o specifica- mente imposti dall'Amministrazione committente. 5.2. La necessità dell'approvazione dell'Azienda non può essere esclusa neppure in virtù della mancata sottoscrizione del contratto originario da parte della stessa, risultando pacifico che tale contratto non fu stipulato dall'[OSCURATO:PERSONA], ma dal [OSCURATO:PERSONA], il quale agiva nell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante affidategli dalla committente ai sensi dell'art. 19, comma terzo, della legge n. 109 del 1994: tale affidamento, com'è noto, dà luogo ad un fenomeno di collaborazione tra enti, nell'ambito del quale la determinazione dei compiti e dei poteri spettanti alla stazione appaltante è rimessa alla con- venzione stipulata con il committente, potendo all'occorrenza estendersi an- che al compimento di atti esterni, quali l'approvazione della contabilità finale e del collaudo delle opere, e finanche all'attribuzione della titolarità dei rap- porti derivanti dal contratto di appalto, ma rimanendo ordinariamente circo- scritta all'assunzione della mera veste di nudus minister dell'Amministrazione committente, chiamato ad operare per la realizzazione dell'intervento pro- grammato, ma privo di poteri esterni idonei a consentirne l'individuazione quale controparte sostanziale dell'appaltatore, ed assoggettato al controllo del committente, che può esprimersi, come nella specie, anche attraverso la sottoposizione di determinati atti all'approvazione dello stesso (cfr. Cass., Sez. I, 10/06/2020, n. 11069; 15/05/2015, n. 10020; 21/07/2004, n. 13513). 5.3. La funzione tipica assegnata alla convenzione dall'art. 19, comma terzo, della legge n. 109 del 1994, consistente nell'affidamento al Provvedi- torato della funzione di stazione appaltante e nella determinazione dell'am- bito dei poteri ad esso spettanti per la realizzazione dell'opera programmata, consente infine di escludere la fondatezza della tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui l'efficacia dell'atto deve considerarsi circoscritta all'impresa che si sia resa originariamente aggiudicataria dei lavori, e non può quindi essere estesa a soggetti diversi, quale l'impresa incaricata del completamento dei 8 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 7641/2017 Numero sezionale 5180/2021 Numero di raccolta generale 19506/2022 lavori ai sensi dell'art. 125, comma sesto, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006Data pubblicazione 16/06/2022. L'assegnazione diretta di tali lavori trova infatti fondamento, al pari della sti- pulazione del contratto di appalto con l'impresa aggiudicataria, proprio nei poteri attribuiti al [OSCURATO:PERSONA] dalla convenzione, la quale disciplina i rap- porti con l'Amministrazione committente, individuando per un verso i compiti e le facoltà spettanti alla stazione appaltante e determinando per altro verso i poteri di controllo e vigilanza riservati alla committente, il cui esercizio (o, come nella specie, mancato esercizio) è destinato inevitabilmente a ripercuo- tersi anche nei rapporti con i terzi, primi fra tutti l'impresa aggiudicataria dello appalto e quella incaricata del completamento dei lavori a seguito della riso- luzione del contratto o dell'inadempimento dell'appaltatrice. 6. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza im- pugnata, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., sostenendo che, nel rilevare la mancata approvazione del contratto da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello ha mutato la causa petendi della domanda, consistente esclusivamente nella mancata stipulazione di un contratto tra l'A- zienda ed essa ricorrente, sostituendola con un'altra, che avrebbe potuto es- sere fatta valere soltanto dall'opponente nei termini all'uopo previsti, e vio- lando quindi il principio del contraddittorio e quello devolutivo, nonché pre- giudicando l'esercizio del diritto di difesa da parte di essa ricorrente. 6.1. Il motivo è infondato. In quanto volta a paralizzare la domanda di pagamento proposta dalla Dieffe con il ricorso per decreto ingiuntivo, la deduzione dell'inopponibilità del contratto di affidamento dei lavori all'[OSCURATO:PERSONA] non costituiva infatti una doman- da, bensì un'eccezione, non riservata neppure in via esclusiva al potere di- spositivo dell'opponente, ma rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, come si è detto in precedenza, in quanto attinente alla titolarità passiva del rapporto obbligatorio, e quindi al merito della controversia. E' noto d'altronde che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo l'opponente, pur assu- mendo formalmente la posizione di attore, riveste sostanzialmente la qualità di convenuto, sicché, a meno che egli non proponga domande riconvenzionali, la causa petendi della pretesa azionata dev'essere individuata sulla base dei fatti allegati a sostegno della domanda di pagamento avanzata nel procedi- 9 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 7641/2017 Numero sezionale 5180/2021 Numero di raccolta generale 19506/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 mento monitorio, rispetto alla quale i fatti dedotti con l'atto di opposizione sono destinati a spiegare efficacia meramente estintiva, modificativa o impe- ditiva (cfr. Cass., Sez. III, 10/03/2021, n. 6579; Cass., Sez. II, 25/02/2019, n. 5415; Cass., Sez. I, 22/06/2018, n. 16564). Nella specie, peraltro, l'estra- neità della committente alla stipulazione dell'atto aggiuntivo con la Dieffe, della quale era stata resa edotta soltanto successivamente, era stata fatta valere, quale causa d'inopponibilità del contratto all'[OSCURATO:PERSONA], fin dalla fase in- troduttiva del giudizio di opposizione, e ritenuta ininfluente dalla sentenza di primo grado, in virtù dell'accertato conferimento al [OSCURATO:PERSONA] delle fun- zioni di stazione appaltante: la deduzione della mancata approvazione del contratto come motivo di appello non ha pertanto comportato né l'introdu- zione di una nuova eccezione, non consentita dall'art. 345 cod. proc. civ., né una lesione del contraddittorio, avendo l'opposta avuto la più ampia possibi- lità di difendersi in entrambi i gradi del giudizio. 7. Con i due motivi del ricorso incidentale, il Ministero lamenta la nullità del procedimento e della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 1, primo comma, e 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 e dell'art. 144 cod. proc. civ., osservando che, nel dichiarare la contumacia di esso controricor- rente, la Corte d'appello ha omesso di rilevare la nullità della notificazione dell'atto di appello, effettuata presso la sede del [OSCURATO:PERSONA], anziché presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato. 7.1. I due motivi sono inammissibili, per difetto d'interesse, avendo la sentenza impugnata accolto integralmente il gravame proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], senza pronunciare in ordine alla domanda di garanzia dalla stessa proposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuta assorbita, né in ordine a quella di manleva proposta dalla Dieffe, in quanto inammissibile, con la con- seguenza che rispetto alle predette domande non è configurabile una soc- combenza neppure parziale del Ministero, idonea a legittimare la proposizione del ricorso incidentale. 8. Il ricorso principale va pertanto rigettato, mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, in considerazione della prevalente soccombenza, al pagamento delle spese pro- cessuali, che si liquidano come dal dispositivo. 10 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 7641/2017 Numero sezionale 5180/2021 Numero di raccolta generale 19506/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 L'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, va posto a carico del solo ricorrente principale, non potendo la predetta di- sposizione trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo (cfr. Cass., Sez. lav., 29/01/2016, n. 1778; Cass., Sez. VI, 5/11/2014, n. 23514; Cass., Sez. III, 14/03/2014, n. 5955). P.Q.M. rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Con- danna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per com- pensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge in favore dell'[OSCURATO:PERSONA]- ciale di Servizi di Casalpusterlengo, ed in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale dal comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 14