CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26479/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18130 d el ruo l o generale dell’anno 20 20 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] d el medesimo difensore; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: avviso di accertamento – passaggio in giudicato – rinnovo notifica - Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 3295/24/2019, depositata in data4 dicembre 2019; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 9 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento per maggiori Ires, Iva e Irap relativamente all’anno di imposta 2005; l’amministrazione finanziaria, avendo ritenuto validamente effettuata la notifica, aveva restituito l’atto al soggetto che lo aveva ricevuto e lo aveva inviato per conoscenza anche alla società; il suddetto atto era stato, quindi, impugnato dalla società ed il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso; nella pendenza del suddetto giudizio l’Agenzia delle entrate aveva nuovamente notificato l’avviso di accertamento alla società ed anche quest’atto era stato impugnato ed il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso; nelle more dei giudizi di appello l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società la cartella di pagamento in ragione del passaggio in giudicato della sentenza che aveva pronunciato sul primo atto impugnato dalla società; avverso la suddetta cartella di pagamento la società aveva proposto ricorso, deducendo che l’avviso di accertamento posto a base della sua emissione era stato annullato; il suddetto ricorso era stato accolto dal giudice di primo grado; avverso la decisione del giudice di primo gradol’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: era da considerarsi rituale la notifica del 22 dicembre 2010 dell’avviso di accertamento, in quanto ricevuta da un addetto che, con la sua sottoscrizione, aveva confermato di essere un dipendente ed addetto alla ricezione per conto della società; alla data della notificazione non poteva ritenersi maturata alcunadecadenza; la pronuncia del giudice di primo grado, che aveva ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso la nota del 18 gennaio 2011, era divenuta definitiva sicché, correttamente, sulla base di essa era stata emessa la cartella di pagamento, anche tenuto conto del fatto che, in quel giudizio, la società aveva impugnato il merito dell’avviso di accertamento, formulando, in tal modo, una chiara eccezione di merito, esaurendo, in tal modo, il proprio diritto ad impugnare; la ulterior e notific a del medesimo avviso di accertamento non poteva essere considerata quale emissione di un nuovo atto, avendo unicamente la finalità di confermare e puntualizzare la volontà di pervenire alla riscossione delle imposte non versate; avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a tre motivi di censura , cui ha res istito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992 per avere reso una motivazione apparente; evidenzia parte ricorrente che il giudice del gravame ha ritenuto che il primo avviso di accertamento era stato regolarmente notificato il 22 dicembre 2010, senza tenere conto della circostanza che il soggetto che aveva ricevuto l’atto non aveva avuto rapporti con la società e che la stessa amministrazione finanziaria aveva inviato , successivamente, un nuovo avviso di accertamento sul la cui legittimità si era pronunciata altra commissione tributaria annullando il suddetto atto, sicchè erroneamente ha ritenuto che il titolo sulla cui base è stata notificata la cartella era la sentenza con la quale altra Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per essere stato impugnato un atto consistente in una mera fotocopia; il motivo è fondato; preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo prospettato dalla controricorrente in base alla considerazione che non sarebbe comprensibile quale sia l’atto impugnato, per non avere precisato che le sentenze di appello nn. 180 e 181/2011 son state cassate con sentenza n. 19066/2018, per non avere esposto l’iter processuale relativo alla impugnazione della cartella di pagamentoe, infine, per non avere evidenziato quale sia il contenuto della sentenza impugnata; in realtà, parte ricorrente ha chiaramente esposto, nella parte relativa allo svolgimento dei giudizi di merito, quale sia stato l’oggetto della controversia, puntualizzando l’attenzione sulla circostanza che oggetto del giudizio era la cartella di pagamento che aveva avuto a suo presupposto un primo atto avverso il quale la società aveva proposto ricorso che si era concluso con una pronuncia di inammissibilità e che in data successiva, cioè il 28 aprile 2011, l’amministrazione finanziaria aveva notificato un ulteriore avviso di accertamento, questa volta ritenuto dalla società regolarmente notificato; la censura, dunque, risulta chiaramente rivolta alla statuizione della decisione del giudice del giudice del gravame che ha ritenuto legittima la cartella di pagamento per avere la stessa titolo nella sentenza della Commissione tributaria provinciale passata in giudicato; non rilevante, poi, è la questione della mancata precisazione in ordine agli esiti del giudizio di cassazione, non attenendo, questo, ad un profilo di inammissibilità del motivo in esame; ciò precisato, va osservato che, una volta delimitato il thema decidendum entro i confini della legittimità della cartella di pagamento per essere la stessa, a sua volta, basata su di un legittimo titolo, va osservato che la statuizione della pronuncia censurata ha definito la questione esaminando un profilo, quello della regolarità della notifica del primo avviso di accertamento, non conferente al caso di specie; in realtà, il giudice del gravame avrebbe dovuto limitare il giudizio alla verifica della sussistenza del rapporto di derivazione tra la pronuncia del giudice di primo grado passata in giudicato e la emissione della cartella di pagamento conseguente alla definitività della pronuncia, sicchè, sotto tale profilo, l’accertamento in ordine alla regolarità della notifica del suddetto atto impositivo si mostra del tutto ultroneo rispetto alla questione da esaminare; parimenti, la valutazione in ordine alla natura meramente confermativa del successivo atto di accertamento notificato si muove su di un piano del tutto non coerente con le risultanze processuali che possono essere attinte dalla stessa pronuncia censurata; ed invero, la sentenza in esame evidenzia che la parte ricorrente aveva posto all’attenzione del giudicante la circostanza che nella cartella impugnata si era fatto riferimento all’atto impositivo notificato il 28 aprile 2011in ordine al quale si erano pronunciate le sentenze n. 180/272011 e 181/2/2011; sotto tale profilo, ciò su cui il giudice del gravame avrebbe dovuto ragionare non era il profilo relativo allaregolarità della notifica del primo atto impositivo, ma la riconducibilità o meno della cartella di pagamento al primo atto impositivo, in relazione al quale si era formato giudicato, ovvero a quello successivo, per il quale pendeva giudizio pervenuto fino all’attenzione di questa Corte; le valutazioni compiute dal giudice del gravame, pertanto, risultano sconnesse rispetto alla realtà processuale posta alla sua attenzione, risolvendosi in una pronuncia meramente apparente; ciò precisato, ritiene questa Corte che si possa procedere ad una decisione nel merito della controversia; va evidenziata, in primo luogo, la circostanza che la cartella di pagamento aveva fatto espressamente riferimento all’atto notificato il successivo 28 aprile 2011, non anche a quello precedente;inoltre, assume rilievo anche il fatto che è in corso il giudizio relativo alla legittimità del successivo avviso di accertamentoa seguito della pronuncia n. 19066/2018 di questa Corte,che ha cassato con rinvio decidendo sulla questione conseguente alle pronunce nn. 180/2/2011 e 81/2/2011 della Commissione tributaria provincialedi Brindisi; peraltro, la suddetta Commissione tributaria provinciale aveva deciso, in pari data, non solo in ordine alla questione della legittimità del successivo avviso di accertamento, ma anche in ordine all’impugnazione relativa al primo avviso di accertamento notificato il 22 dicembre 2010; la prosecuzione, quindi, del giudizio relativo alla legittimità del successivo avviso di accertamento implica la volontà dell’amministrazione finanziaria di basare unicamente su di esso la propria pretesa piuttosto che sulla sentenza n. 179/02/2011, pronunciata nella stessa data delle pronunce nn. 180/2/2011 e 81/2/2011 della Commissione tributaria provinciale di Brindisie tale circostanza, come detto, trova conferma nel fatto che la stessa cartella di pagamento fa menzione del suddetto atto impositivo successivamente notificato; dal complesso quindi dei suddetti elementi, una volta ritenuto che la pronuncia cesurata è affetta da vizio di motivazione apparente, può ritenersi che, pronunciando nel merito, legittimamente parte ricorrente aveva proposto ricorso avverso la cartella di pagamento in quanto basata sull’atto impositivo notificato il 28 aprile 2011 e relativamente al quale è ancora pendente il giudizio relativo alla sua legittimità; dai suddetti elementi, pertanto, può ritenersi che il successivo atto impositivo non avesse valenza meramente confermativa del primo atto impositivo; l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 60bis, d.P.R. n. 602/1973, e del terzo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., e dell’art. 57, d.lgs. n. 546/1992; in conclusione, va accolto il primo motivo, assorbiti i restanti, con conseguente cassazione della sentenza censurata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto,la causa può essere decisa nel merito, accogliendo il ricorso originario della ricorrente; ai fini delle spese, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite dei giudizi di merito e del presente giudizio; P.Q.M. La Corte: accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sent