CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 1951
Cassazione n. 20130/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/10/1951 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che le censure sono del tutto genericamente proposte sia in relazione alla responsabilità in ordine al reato di cui al capo (danneggiamento) in relazione alla quale è considerata la specifica annotazione di polizia giudiziaria che al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sul corretto rilievo della mancanza di elementi positivi. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2023