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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 09623/2026

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to [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Comm. [OSCURATO:PERSONA] di Perugia n.258/2023depositata il 10/08/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 5705/2024Numero sezionale 851/2026Numero di raccolta generale 9623/2026Data pubblicazione 15/04/2026Così deciso in Roma, il 01/04/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Comm. [OSCURATO:PERSONA] di Perugia n.258/2023depositata il 10/08/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 5705/2024Numero sezionale 851/2026Numero di raccolta generale 9623/2026Data pubblicazione 15/04/2026Così deciso in Roma, il 01/04/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano
Sentenza Cassazione n. 09623/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris