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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 15065/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 17 febbraio 2022 il Giudice di Pace di Avezzano ha dichiarato KATIBI Hicham colpevole del reato di cui all'art. 14, co. 5ter, D.Igs. 286/98 e, per effetto, lo ha condannato alla pena della multa di euro 10.000,00.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - KATIBI Hicham deducendo:

I. violazione di legge in relazione all'art. 14, co. 5ter, D.Igs. 286/98;

II. violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 Digs. 274/200, poiché la condotta è connotata da occasionalità, esiguità del pericolo e del grado della colpa.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi a riproporre temi oggetto di puntuale ed esaustiva motivazione in sede di merito.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te ut.....7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 17 febbraio 2022 il Giudice di Pace di Avezzano ha dichiarato KATIBI Hicham colpevole del reato di cui all'art. 14, co. 5ter, D.Igs. 286/98 e, per effetto, lo ha condannato alla pena della multa di euro 10.000,00. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - KATIBI Hicham deducendo: I. violazione di legge in relazione all'art. 14, co. 5ter, D.Igs. 286/98; II. violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 Digs. 274/200, poiché la condotta è connotata da occasionalità, esiguità del pericolo e del grado della colpa. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi a riproporre temi oggetto di puntuale ed esaustiva motivazione in sede di merito. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te ut.....7
Sentenza Cassazione n. 15065/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris