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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 28263/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale di Mantovaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Mantova, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza indata 21 luglio 2025, ha rigettato l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] didichiarare la non esecutività della sentenza n. 561/2012 del 25 maggio 2012,irrevocabile il 17 gennaio 2013, per vizi inerenti la dichiarazione di contumacia edell’estratto contumaciale, con contestuale restituzionein termini perl’impugnazione.2.

Nel provvedimento è indicato l’excursus processuale con le varie cadenze.In estrema sintesi. [OSCURATO:PERSONA] ha nominato un difensore di fiducia nel corsodelle indagini preliminari presso il quale ha eletto domicilio.Ha ricevuto presso il difensore la notifica dell’avviso di conclusione indaginipreliminari e del decreto di citazione a giudizio nel 2010.Alla prima udienza dibattimentale il difensore di fiducia era assente e cosìanche l’imputato che è stato dichiarato contumace.Alla successiva udienza il difensore era presente ma non è stata svoltaLo stesso giorno, finita l’udienza, il difensore ha depositato atto di rinuncia almandato senza dare atto di avere comunicato tale decisione al proprio assistito.Il processo è proseguito nelle successive udienze, sempre contumacel’imputato, con la partecipazione del difensore d’ufficio.La sentenza è stata emessa il 22 maggio 2012.L’estratto contumaciale è stato notificato presso il difensore originariamentenominato in quanto il domicilio eletto non era stato revocato.L’imputato è venuto a conoscenza della condanna solo il 19 luglio 2019.3.

Con l’istanza la difesa, evidenziata la mancata conoscenza del processo,ha chiesto la restituzionein termini al fine di proporre appello e, in subordine, haeccepito la nullità della notifica dell’estratto contumaciale, anche censurando lamancata sospensione del processo in virtù della normativa emergenziale di cui alD.L. 74/2021 relativo al terremoto del 2012.4.

Il giudice dell’esecuzione, rilevato che il procedimento si era svoltoregolarmente e che le notifiche erano tutte state correttamente effettuate, harigettato l’istanza con provvedimento emesso de plano.5.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.5.1.

Violazione di legge in relazione all’art. 666 cod. proc. pen. in quanto ilgiudice ha provveduto de plano senza fissare l’udienza in camera di consiglio esenza alcun contraddittorio tra le parti.5.2.

L’incompetenza funzionale del Tribunale di Mantova in quanto all’istanzacontiene una richiesta di rimessione in termini ai sensi dell’art. 175, cod. proc.pen. per cui, ai sensi del quarto comma della stessa norma, sul punto avrebbedovuto provvedere la Corte di appello.5.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 175,comma 2, cod. proc. pen. con riferimento all’omessa pronuncia in ordine allarichiesta di restituzionein termini, da valutarsi facendo riferimento allaformulazione della norma vigente all’epoca dei fatti.6.

In data 31 marzo 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con lequali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.7.

In data 9 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con lequali il l’avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2.

Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazioneall’art. 666 cod. proc. pen. in quanto il giudice ha provveduto de plano senzafissare l’udienza in camera di consiglio e senza alcun contraddittorio tra le parti.La doglianza è fondata.2.1.

La fase dell’esecuzione è regolata dagli artt. 655 e seguenti cod. proc.pen.Tali norme, con gli artt. 181-bis e seguenti disp. att. cod. proc. pen.,contengono i criteri per individuare il giudice, indicano le competenze a questoesecuzione.2.2.

Il rito “ordinario” di esecuzione è regolato dall’art. 666 cod. proc. pen.Il procedimento è instaurato dalla richiesta proposta dal pubblico ministero,dall’interessato, di norma il condannato ma anche un terzo, ovvero dal difensore.La presentazione della richiesta impone al giudice di effettuare unavalutazione preliminare di ammissibilità.Nel caso in cui la richiesta appaia a prima lettura manifestamente infondatain quanto proposta in difetto delle condizioni di legge ovvero questa sia la merariproposizione di altra analoga istanza già rigettata il giudice, infatti, sentito ilpubblico ministero, ne dichiara l’inammissibilità senza fissare l’udienza.In questa specifica ipotesi il giudice provvede con decreto motivato avversoil quale, come espressamente previsto dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.,può essere proposto ricorso per cassazione.Se la verifica preliminare di ammissibilità è superata il giudice fissa l’udienzache si tiene in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensoree del pubblico ministero.Nel corso della stessa udienza, se ne fa richiesta, viene sentitopersonalmente l’interessato, anche a mezzo di collegamento a distanza o, sedetenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice e nonconsente all’audizione mediante collegamento, dal magistrato di sorveglianza.Gli artt. 666, comma 5 cod. proc. pen. e 185 disp. att. cod. proc. pen.che, all’esito dell’udienza, provvede con ordinanza.Tale provvedimento, ai sensi dell’art. 666, comma 6 cod. proc. pen., ènotificato alle parti che avverso lo stesso hanno il potere di proporre ricorso percassazione, impugnazione che non ha effetto sospensivo, alla quale si applicanole norme generali e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti allaCorte di cassazione.2.3.

Il procedimento così disciplinato dall’art. 666 cod. proc. pen. è quelloche si applica in via “ordinaria” alle competenze attribuite al giudicedell’esecuzione dagli articoli 668, 669, 670, 671, 672, 672, 673, 674 e 675 cod.proc. pen. e a quelle per le quali non è espressamente stabilito che si proceda inmodo diverso.2.4.

Per le specifiche competenze attribuite al giudice dell’esecuzione dagliarticoli 667 e 676 cod. proc. pen. il codice prevede un procedimento differente.In tali ipotesi – tassativamente indicate nelle questioni relative 1) al dubbiosull’identità fisica della persona detenuta; 2) all’estinzione del reato dopo lacondanna; 3) all’estinzione della pena quando questa non consegue allaliberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale; 4) alle peneaccessorie; 5) alla confisca; 6) alla restituzione delle cose sequestrate; 7) allariduzione della pena di cui all’art. 442, comma 2 bis cod. proc. pen.- il rito èinfatti è regolato, anche in virtù del rinvio di cui all’art. 676, comma 1, cod. proc.pen., dall’art. 667, comma 4 cod. proc. pen.Il giudice, pertanto, provvede di regola senza formalità de plano conordinanza che è comunicata al pubblico ministero e notifica all’interessato.Avverso tale provvedimento lo stesso articolo 667, comma 4 cod. proc. pen.prevede, quale unico mezzo di impugnazione, l’opposizione che deve esserepresentata davanti allo stesso giudice che ha emesso l’ordinanza impugnata eche, quindi, per pronunciarsi è tenuto a fissare l’udienza camerale e procedere aisensi dell’art. 666 cod. proc. pen., essendo esclusa in questo caso la possibilità diemettere il decreto di cui al secondo comma della stessa norma.Avverso il provvedimento emesso a seguito dell’opposizione può essereproposto ricorso per cassazione.2.5.

Nel caso di specie il provvedimento impugnato è stato emesso al difuori dei casi per i quali il decreto avrebbe potuto essere emesso de plano.La questione posta dalla difesa, infatti, si riferisce alla esecutivà del titoloesecutivo e non rientra, pertanto, nelle ipotesi espressamente previste dall’art.676 cod. proc. pen. per cui si applica quanto stabilito dall’art. 667, comma 4,cod. proc. pen.Nel caso in esame, quindi, superata la preliminare valutazione diammissibilità, unica ipotesi in cui il giudice avrebbe potuto provvedere de planosentito il pubblico ministero, il giudice avrebbe dovuto fissare l’udienza da tenersiin camera di consiglio ai sensi degli artt. 127 e 666, comma 4, cod. proc. pen.con la necessaria partecipazione delle parti.2.6.

L’ordinanza impugnata, pronunciata al di fuori dei casi previsti dallalegge, deve essere quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diMantova.3.

Gli ulteriori motivi sono assorbiti.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diMantova.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Mantovaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Mantova, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza indata 21 luglio 2025, ha rigettato l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] didichiarare la non esecutività della sentenza n. 561/2012 del 25 maggio 2012,irrevocabile il 17 gennaio 2013, per vizi inerenti la dichiarazione di contumacia edell’estratto contumaciale, con contestuale restituzionein termini perl’impugnazione.2. Nel provvedimento è indicato l’excursus processuale con le varie cadenze.In estrema sintesi. [OSCURATO:PERSONA] ha nominato un difensore di fiducia nel corsodelle indagini preliminari presso il quale ha eletto domicilio.Ha ricevuto presso il difensore la notifica dell’avviso di conclusione indaginipreliminari e del decreto di citazione a giudizio nel 2010.Alla prima udienza dibattimentale il difensore di fiducia era assente e cosìanche l’imputato che è stato dichiarato contumace.Alla successiva udienza il difensore era presente ma non è stata svoltaLo stesso giorno, finita l’udienza, il difensore ha depositato atto di rinuncia almandato senza dare atto di avere comunicato tale decisione al proprio assistito.Il processo è proseguito nelle successive udienze, sempre contumacel’imputato, con la partecipazione del difensore d’ufficio.La sentenza è stata emessa il 22 maggio 2012.L’estratto contumaciale è stato notificato presso il difensore originariamentenominato in quanto il domicilio eletto non era stato revocato.L’imputato è venuto a conoscenza della condanna solo il 19 luglio 2019.3. Con l’istanza la difesa, evidenziata la mancata conoscenza del processo,ha chiesto la restituzionein termini al fine di proporre appello e, in subordine, haeccepito la nullità della notifica dell’estratto contumaciale, anche censurando lamancata sospensione del processo in virtù della normativa emergenziale di cui alD.L. 74/2021 relativo al terremoto del 2012.4. Il giudice dell’esecuzione, rilevato che il procedimento si era svoltoregolarmente e che le notifiche erano tutte state correttamente effettuate, harigettato l’istanza con provvedimento emesso de plano.5. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.5.1. Violazione di legge in relazione all’art. 666 cod. proc. pen. in quanto ilgiudice ha provveduto de plano senza fissare l’udienza in camera di consiglio esenza alcun contraddittorio tra le parti.5.2. L’incompetenza funzionale del Tribunale di Mantova in quanto all’istanzacontiene una richiesta di rimessione in termini ai sensi dell’art. 175, cod. proc.pen. per cui, ai sensi del quarto comma della stessa norma, sul punto avrebbedovuto provvedere la Corte di appello.5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 175,comma 2, cod. proc. pen. con riferimento all’omessa pronuncia in ordine allarichiesta di restituzionein termini, da valutarsi facendo riferimento allaformulazione della norma vigente all’epoca dei fatti.6. In data 31 marzo 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con lequali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.7. In data 9 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con lequali il l’avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazioneall’art. 666 cod. proc. pen. in quanto il giudice ha provveduto de plano senzafissare l’udienza in camera di consiglio e senza alcun contraddittorio tra le parti.La doglianza è fondata.2.1. La fase dell’esecuzione è regolata dagli artt. 655 e seguenti cod. proc.pen.Tali norme, con gli artt. 181-bis e seguenti disp. att. cod. proc. pen.,contengono i criteri per individuare il giudice, indicano le competenze a questoesecuzione.2.2. Il rito “ordinario” di esecuzione è regolato dall’art. 666 cod. proc. pen.Il procedimento è instaurato dalla richiesta proposta dal pubblico ministero,dall’interessato, di norma il condannato ma anche un terzo, ovvero dal difensore.La presentazione della richiesta impone al giudice di effettuare unavalutazione preliminare di ammissibilità.Nel caso in cui la richiesta appaia a prima lettura manifestamente infondatain quanto proposta in difetto delle condizioni di legge ovvero questa sia la merariproposizione di altra analoga istanza già rigettata il giudice, infatti, sentito ilpubblico ministero, ne dichiara l’inammissibilità senza fissare l’udienza.In questa specifica ipotesi il giudice provvede con decreto motivato avversoil quale, come espressamente previsto dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.,può essere proposto ricorso per cassazione.Se la verifica preliminare di ammissibilità è superata il giudice fissa l’udienzache si tiene in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensoree del pubblico ministero.Nel corso della stessa udienza, se ne fa richiesta, viene sentitopersonalmente l’interessato, anche a mezzo di collegamento a distanza o, sedetenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice e nonconsente all’audizione mediante collegamento, dal magistrato di sorveglianza.Gli artt. 666, comma 5 cod. proc. pen. e 185 disp. att. cod. proc. pen.che, all’esito dell’udienza, provvede con ordinanza.Tale provvedimento, ai sensi dell’art. 666, comma 6 cod. proc. pen., ènotificato alle parti che avverso lo stesso hanno il potere di proporre ricorso percassazione, impugnazione che non ha effetto sospensivo, alla quale si applicanole norme generali e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti allaCorte di cassazione.2.3. Il procedimento così disciplinato dall’art. 666 cod. proc. pen. è quelloche si applica in via “ordinaria” alle competenze attribuite al giudicedell’esecuzione dagli articoli 668, 669, 670, 671, 672, 672, 673, 674 e 675 cod.proc. pen. e a quelle per le quali non è espressamente stabilito che si proceda inmodo diverso.2.4. Per le specifiche competenze attribuite al giudice dell’esecuzione dagliarticoli 667 e 676 cod. proc. pen. il codice prevede un procedimento differente.In tali ipotesi – tassativamente indicate nelle questioni relative 1) al dubbiosull’identità fisica della persona detenuta; 2) all’estinzione del reato dopo lacondanna; 3) all’estinzione della pena quando questa non consegue allaliberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale; 4) alle peneaccessorie; 5) alla confisca; 6) alla restituzione delle cose sequestrate; 7) allariduzione della pena di cui all’art. 442, comma 2 bis cod. proc. pen.- il rito èinfatti è regolato, anche in virtù del rinvio di cui all’art. 676, comma 1, cod. proc.pen., dall’art. 667, comma 4 cod. proc. pen.Il giudice, pertanto, provvede di regola senza formalità de plano conordinanza che è comunicata al pubblico ministero e notifica all’interessato.Avverso tale provvedimento lo stesso articolo 667, comma 4 cod. proc. pen.prevede, quale unico mezzo di impugnazione, l’opposizione che deve esserepresentata davanti allo stesso giudice che ha emesso l’ordinanza impugnata eche, quindi, per pronunciarsi è tenuto a fissare l’udienza camerale e procedere aisensi dell’art. 666 cod. proc. pen., essendo esclusa in questo caso la possibilità diemettere il decreto di cui al secondo comma della stessa norma.Avverso il provvedimento emesso a seguito dell’opposizione può essereproposto ricorso per cassazione.2.5. Nel caso di specie il provvedimento impugnato è stato emesso al difuori dei casi per i quali il decreto avrebbe potuto essere emesso de plano.La questione posta dalla difesa, infatti, si riferisce alla esecutivà del titoloesecutivo e non rientra, pertanto, nelle ipotesi espressamente previste dall’art.676 cod. proc. pen. per cui si applica quanto stabilito dall’art. 667, comma 4,cod. proc. pen.Nel caso in esame, quindi, superata la preliminare valutazione diammissibilità, unica ipotesi in cui il giudice avrebbe potuto provvedere de planosentito il pubblico ministero, il giudice avrebbe dovuto fissare l’udienza da tenersiin camera di consiglio ai sensi degli artt. 127 e 666, comma 4, cod. proc. pen.con la necessaria partecipazione delle parti.2.6. L’ordinanza impugnata, pronunciata al di fuori dei casi previsti dallalegge, deve essere quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diMantova.3. Gli ulteriori motivi sono assorbiti. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diMantova.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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