CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 39831/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che confermava la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto di insolvenza fraudolenta; ritenuto che i motivi di ricorso, che revocano in dubbio la concludenza probatoria degli elementi posti a fondamento del giudizio di responsabilità del prevenuto, reiterano rilievi che la Corte di merito ha analiticamente scrutinato e disatteso con esaustiva motivazione che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica; che i giudici d'appello hanno in particolare confutato (pagg. 2,3) la tesi difensiva di un noleggio del furgone sporadico e postumo rispetto ai transiti contestati con argomenti rispetto ai quali la difesa elude il confronto critico, limitandosi a sollecitare una difforme valutazione delle emergenze processuali; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente