CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05240/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alle conclusioni già depositate nel senso dell'inammissibilità del ricorso udito il difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento del ricorso. a [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, datata 25.03.2025, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione e ha rideterminato la pena nei suoi confronti, per le ulteriori imputazioni di bancarotta fraudolenta distrattiva (di un'imbarcazione pagata con un finanziamento di 700.000 euro, mai rinvenuta) e di bancarotta fraudolenta documentale (imputazioni contenute tutte nell'unica contestazione), in tre anni di reclusione; è stata valutata l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alle aggravanti contestate di avere commesso più fatti di bancarotta e di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (il passivo è stato stimato in 2.913.889,76 euro). I reati ruotano intorno al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarato il 28.06.2012. Altri, diversi coimputati hanno definito separatamente le loro posizioni, in ragione di uno stralcio dell'iniziale, unico processo: la moglie di [OSCURATO:PERSONA] e altri due coimputati, con sentenze che non contengono accertamenti del reato, poiché dichiarative della prescrizione o di assoluzione oppure di estinzione del reato per morte dell'imputato. Un altro coimputato, [OSCURATO:PERSONA], è stato assolto in primo grado nel presente processo, per non avere commesso il fatto. La sentenza di assoluzione emessa nei confronti della moglie dell'imputato e di altra coimputata in data 13.08.2020 è divenuta irrevocabile. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile come amministratore di fatto della fallita dal 2005; il ruolo di gestore dell'azienda è stato da lui stesso ammesso nelle dichiarazioni rese nell'ambito del processo principale, chiusosi con la citata sentenza del 13.08.2020. Sono state ritenute provate le condotte di distrazione dell'imbarcazione di lusso, un Fly 70, mai ritrovata e nella sua esclusiva disponibilità, nonché quelle di omessa tenuta e omessa consegna dei libri e delle altre scritture contabili della fallita. L'imputato è stato assolto, invece, dalla condotta di bancarotta per dissipazione collegata all'utilizzo per fini estranei alla società di un appartamento condotto in locazione dalla fallita e, in realtà, in uso abitativo della moglie separata dell'imputato: non è stato provato, secondo i giudici di appello, che le somme a pagamento dei canoni di locazione provenissero dalle risorse della società. L'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata basata sulle testimonianze del curatore (e sulla relazione ex art. 33 I. fall.); del personale di polizia giudiziaria che ha svolto le indagini; di altri testimoni a conoscenza dei fatti contestati. com 2. Avverso la citata sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di critica. 2.1. Il primo dei due profili di censura ha ad oggetto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione carente e manifestamente illogica della sentenza impugnata, che ha interpretato la richiesta di acquisizione documentale formulata dalla difesa del ricorrente in sede di giudizio di appello come una richiesta di rinnovazione istruttoria, rigettandola perché non indispensabile alla decisione. Ed invece la Corte di merito avrebbe dovuto semplicemente acquisire la documentazione prodotta dalla difesa, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 33748 del 12/07/2005: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come non sia necessaria un'ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento al fine di acquisire documenti nel giudizio di appello, purché sia stato assicurato il contraddittorio tra le parti. La difesa precisa come i documenti siano stati indicati e descritti nell'atto di appello, in relazione al loro significato e valore difensivo; sono stati, altresì, allegati al ricorso (cfr. all. da 4 a 9) e testimoniano l'impegno personale. economico e finanziario dell'imputato per fare fronte ai debiti della società fallita. 2.2. Il secondo motivo di ricorso (erroneamente numerato con la cifra "4") denuncia violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica con riguardo al bilanciamento solo equivalente delle circostanze attenuanti generiche con le ritenute aggravanti, deciso dalla Corte di appello nonostante vi fossero le condizioni soggettive (il buon comportamento processuale del ricorrente) e oggettive (il ridimensionamento dei fatti, vista l'assoluzione dal delitto di bancarotta fraudolenta per dissipazione) per riconoscere un giudizio di prevalenza del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. Inoltre, la Corte di appello non si è pronunciata sulla meritevolezza della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, nonostante la pena finale sia stata contenuta in due anni di reclusione e, alla luce dell'incensuratezza del ricorrente, tali benefici avrebbero potuto essere concessi. 3. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta con cui chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2 tii 2. Il primo motivo di censura è privo di pregio perché infondato. Sebbene corrisponda all'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità ritenere che non occorra un'ordinanza di rinnovazione istruttoria ex art.603 cod. proc. pen. per acquisire un documento al fascicolo dibattimentale, tuttavia, la valutazione di rilevanza e decisività è pur sempre necessaria rispetto al quadro probatorio, così come deve essere assicurato il contraddittorio fra le parti in vista dell'acquisizione e preliminarmente ad essa, con la sanzione, in caso contrario, della inutilizzabilità dell'atto ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526 comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, Rv. 280504; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231676-01). Nel caso di specie, manca qualsiasi indicazione della decisività e rilevanza di tali documenti dei quali si lamenta la mancata acquisizione, anche nel motivo di ricorso, che per tale ragione è anche in parte generico. E difatti, ancorché siano stati allegati al ricorso i documenti che si intendevano depositare in appello e che non sono stati acquisiti, risulta genericamente addotta l'incidenza sul giudizio della circostanza che essi avrebbero dovuto provare, vale a dire l'altrettanto fugacemente addotta volontà del ricorrente di convogliare risorse finanziarie per sanare la situazione economica della fallita. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Questa Corte ha già più volte affermato che, in tema di circostanze, la concedibilità ed il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 — 02; Sez. 4, n. 10379/1990, Rv. 184914). Nel caso di specie i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione che si sottrae a censura di manifesta illogicità, che il bilanciamento in equivalenza corrispondesse pienamente alla valutazione complessiva della gravità del reato e della personalità del suo autore. Quanto alle censure relative alla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale o della non menzione, si rammenta che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376, hanno affermato che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua 001Q mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. Ebbene, dalle verifiche svolte, risulta che la difesa del ricorrente non abbia svolto alcuna richiesta in tal senso nell'atto e nel giudizio di appello. Sicchè vale il principio, nuovamente ribadito da Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, Rv. 285413 - 01, secondo cui, in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, non siano stati dedotti o siano stati solo genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l'accoglimento della richiesta. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P