CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17908/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale». Detta disposizione, quindi, stabilisce che la pena detentiva di un anno applicata all'imputato possa essere sostituita con quella pecuniaria secondo un sistema di quote giornaliere, già introdotto nel nostro ordinamento in riferimento alle sanzioni sostitutive con la l. n. 134/2003. La commisurazione del «valore giornaliero», stabilita dal giudice entro una forbice compresa tra euro 5 ed euro 2.500 al giorno, dimostra che essa può essere fissata anche in termini assai esigui, proprio per favorire i non abbienti e deve essere calibrata sulle esigenze del condannato, cioè tenendo conto delle complessive condizioni non solo economiche, ma anche patrimoniali e di vita sue e del suo nucleo familiare. Si tratta di una prescrizione che coniuga l'intento di deflazione penale con le indicazioni della Corte costituzionale (sentenze n. 15 del 2020 e n. 28 del 2022) per evitare la compressione del ricorso al meccanismo sostitutivo da parte dei non abbienti, così da rispondere all' esigenza di rendere la sostituzione della pena pecuniaria un meccanismo attivabile da chi, condannato per reati di modesto allarme sociale - attesa la sanzione prevista entro cui opera la sostituzione – prima non avrebbe potuto accedere alla pena ragguagliata, a quota fissa (euro 250 al giorno), prevista dall'art.135 cod. pen. Sempre nella logica individualizzante del trattamento sanzionatorio pecuniario, vi è anche la facoltà di concedere il pagamento rateale ai sensi dell'art. 133-ter cod. pen., anch'esso modificato dal d. lgs. n. 150 del 2022, con aumento del numero di rate - dai sei a sessanta (anziché dell'originario numero da tre a trenta), da valutarsi anche alla luce delle condizioni patrimoniali e non solo di quelle economiche - e non sono dovuti interessi sugli importi rateizzati. 3. Il Tribunale non ha indicato le ragioni in forza delle quali è pervenuto, nel caso di specie, alla determinazione del valore giornaliero della multa in euro 80,00 al giorno, attesi i criteri previsti dall'art. 54-quater della I. n. 689 del 1981 Nessuna rilevanza può essere attribuita all'omessa indicazione di dati rilevanti nella valutazione del valore giornaliero da parte del condannato (Sez. 6, n. 14873 del 12/03/2024, Schintu, Rv. 286235). Così come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla fase di cognizione, il giudice dell’esecuzione nella determinazione “personalizzata” del valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva in applicazione del disposto di cui all'art. 56-quater cit. è obbligato ad acquisire d'ufficio tutte le informazioni sulle condizioni di vita individuale, familiare, sociale ed economica del condannato (Sez. 2, n. 9397 del 01/02/2024,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 286130 – 01). D’altra parte, il giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. «… può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio» Non è previsto né in capo all’imputato, in sede di cognizione, né in capo al condannato, nell’incidente di esecuzione promosso ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, un onere di fornire indicazioni sulle proprie condizioni economiche al fine di consentire al giudice di individuare il “valore giornaliero” come base di calcolo ai fini della quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva. Senz’altro, le deduzioni e produzioni dell'imputato possono guidare la valutazione discrezionale del 3 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : F R A N C E S C O A L I F F I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 c 2 f e a a b 6 e b e 2 b 6 b F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0