CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 19917/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 20 ottobre 2023, con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava l'istanza di concessione della liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] per il semestre compreso tra il 25 febbraio 2022 e il 25 agosto 2022. Ritenuto che l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi sprovvisto di interesse a ricorrere, atteso che il detenuto ha interamente scontato la pena in relazione alla quale chiede che gli venisse concessa la liberazione anticipata oggetto di vaglio giurisdizionale, essendo stato scarcerato il 14 settembre 2023. Ritenuto, in proposito, che l'istanza di liberazione anticipata «è inammissibile quando la pena della quale si chiede la riduzione sia interamente espiata ed il condannato, ormai libero per il titolo esecutivo in questione, intenda imputare il beneficio ad altri fini [...1» (Sez. 1, n. 16269 del 26/04/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234220 - 01) Ritenuto che tali conclusioni discendono dalla giurisprudenza consolidata in tema di interesse a impugnare, secondo cui tale nozione deve essere ricostruita «in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso