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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11418/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 340 cod. pen. è manifestamente infondato perché, in relazione al primo motivo, che contesta la sussistenza della resistenza a pubblico ufficiale per avere il ricorrente posto in essere una condotta di mera resistenza passiva, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità, che pacificamente ritiene che condotte di violenta aggressione durante il compimento di un atto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale integrino la fattispecie e non possano essere qualificate come atti di resistenza passiva (cfr. Sez. 6, n. 1737 del 14 dicembre 2012); che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato assorbimento dell'interruzione di pubblico servizio nella resistenza a pubblico ufficiale è egualmente manifestamente infondato in quanto la condotta interruttiva del pubblico servizio è stata posta in essere nei confronti di soggetti diversi dai pubblici ufficiali aggrediti; considerato, inoltre, che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto il diniego è sorretto da adeguata e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. p. 31 del provvedimento impugnato). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 340 cod. pen. è manifestamente infondato perché, in relazione al primo motivo, che contesta la sussistenza della resistenza a pubblico ufficiale per avere il ricorrente posto in essere una condotta di mera resistenza passiva, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità, che pacificamente ritiene che condotte di violenta aggressione durante il compimento di un atto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale integrino la fattispecie e non possano essere qualificate come atti di resistenza passiva (cfr. Sez. 6, n. 1737 del 14 dicembre 2012); che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato assorbimento dell'interruzione di pubblico servizio nella resistenza a pubblico ufficiale è egualmente manifestamente infondato in quanto la condotta interruttiva del pubblico servizio è stata posta in essere nei confronti di soggetti diversi dai pubblici ufficiali aggrediti; considerato, inoltre, che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto il diniego è sorretto da adeguata e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. p. 31 del provvedimento impugnato). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 11418/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris