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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 22520/2026

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a Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreRITENUTO IN FATTO1.

La sentenza impugnata è stata deliberata il 23 giugno 2025 dalla Cortedi appello di Napoli, che ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di reclusione edeuro centouno di multa, per essersi impossessato di energia elettricasottraendola all’ente erogatore mediante manomissione del contatore ecommettendo il fatto su cose destinate alla pubblica utilità.2.

L’imputato ha presentato ricorso avverso detta decisione, con ilministero del proprio difensore di fiducia.2.1.

Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, perché lanotifica del decreto di citazione del giudizio di appello per l’imputato sarebbestata effettuata presso il difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, cod. proc.pen., e non già personalmente a [OSCURATO:PERSONA], benché quest’ultimo avesseeletto un domicilio idoneo in Bologna, alla via F. Zanardi n. 164/20, e senza averprima tentato la notifica al domicilio eletto.In particolare, il ricorrente assume che vi sarebbe un’omessa notificaall’imputato del decreto introduttivo del giudizio di appello, con conseguentenullità, assoluta e insanabile, della sentenza emessa a conclusione dello stesso.2.2.

Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge, poiché nelcaso di specie avrebbe dovuto essere emessa sentenza di proscioglimento, perdifetto della condizione di procedibilità, in ragione del sopravvenuto regime diprocedibilità a querela del furto in contestazione.In particolare, il ricorrente sostiene che nel caso in esame lacontestazione suppletiva della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma1, n. 7, cod. pen., sub specie di cose destinate alla pubblica utilità, avrebbedovuto essere ritenuta tamquam non esset, in quanto tardiva, essendointervenuta decorso il termine di mesi tre dall’entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, e illegittima, essendo esclusa la possibilità di individuare nel capo diimputazione la sussistenza dell’aggravante de qua.2.3.

Il terzo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, laddove la Corteterritoriale avrebbe affermato apoditticamente l’insussistenza della causa di nonpunibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non è fondato.1.

Il primo motivo di ricorso ⎯ che lamenta il vizio di omessa notificaall’imputato del decreto introduttivo del giudizio di appello, con conseguentenullità, assoluta e insanabile, della sentenza emessa a conclusione dello stesso ⎯è infondato.Va ricordato che la notifica del decreto di citazione al difensore invece che aldomicilio eletto determina una nullità a regime intermedio (cfr. Sez.

U, n. 119del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539; Sez. 2, n. 48260 del23/09/2016; Zinzi, Rv. 268431; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv.266613; Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505; Sez. 6, n.42755 del 24/09/2014, Zemzami, Rv. 260434), come tale soggetta al regime dideducibilità di cui all’art. 182 cod. proc. pen. e che la nullità determinatasi siriverbera anche sulla sentenza di appello ex art. 185 cod. proc. pen.Nel caso di specie, però, dagli atti processuali ⎯ che questa Corte ha potutovisionare in ragione dell’eccezione sollevata ⎯ risulta che fu disposta la citazionedell’imputato presso il domicilio eletto in Bologna, alla via F. Zanardi n. 164/20,dove lo stesso però non fu reperito anche a seguito di ricerche e che, in seguito,correttamente, fu disposta una nuova notifica presso il difensore, ai sensidell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., regolarmente perfezionatasi il 7 maggio2025.2.

Il secondo motivo del ricorso ⎯ che adduce difetto della condizione diprocedibilità, in ragione del sopravvenuto regime di procedibilità a querela delfurto in contestazione ⎯ è, parimenti, infondato.Premesso che nel caso in esame, nell’originaria imputazione, non vi erauna contestazione formale dell’elemento circostanziale dell’essere i beni oggettodi sottrazione destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità, nonespressamente indicato attraverso elementi normativi e descrittivi, e non eraneppure rinvenibile alcuna locuzione o perifrasi che potesse indurre a ritenerecontestata, seppur in maniera non formale, tale circostanza aggravante,mancando qualsiasi riferimento al fatto che l’energia elettrica fosse destinata alservizio di un interesse della collettività e diretta a vantaggio della stessa, epremesso, altresì, che nel caso concreto, nel corso del giudizio di primo grado, ilpubblico ministero aveva proceduto alla contestazione suppletiva dellacircostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., sub speciedi cose destinate alla pubblica utilità, la questione da esaminare riguarda lapossibilità per il pubblico ministero, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n.150 del 2022, che ha significativamente ampliato il catalogo dei reati procedibilia querela, includendovi anche quello di furto, salve talune eccezioni, dimodificare l’imputazione in udienza mediante la contestazione di una circostanzaaggravante per effetto della quale il reato di furto rimanga procedibile di ufficio.Va, al riguardo, ricordato che l’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, inrelazione ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore della suddettamodifica legislativa e divenuti procedibili a querela per effetto di tale modifica, hastabilito che il termine di novanta giorni per la presentazione della quereladecorre dalla predetta data (e, quindi, dal 30 dicembre 2022 fino al 30 marzo2023), se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituentereato.E va, altresì, rilevato che, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte, conla sentenza adottata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel procedimento n. 28679/25R.G., PG c/[OSCURATO:PERSONA] e altri, non ancora depositata, circa il rapporto tral’art. 517 cod. proc. pen. e l’art. 129 cod. proc. pen., risolvendo un contrasto trale sezioni semplici, si sono espresse nel senso che «in tema di furto, ove siadecorso il termine previsto dall’art. 85, comma 1, d.gs. 10 ottobre 2022, n. 150,senza che sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente lamancanza di querela ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.».Quindi, in pendenza del termine previsto dall’art. 85 del d.lgs. n. 150 del2022, sicuramente alla persona offesa è consentito proporre la querela, cosìdeterminando la prosecuzione del processo, ma deve ritenersi che anche alpubblico ministero sia consentito di modificare l’imputazione in udienza mediantela contestazione di una circostanza aggravante per effetto della quale il reatodivenga (rectius rimanga) procedibile d’ufficio, al fine di “aggiustare”l’imputazione alla luce del mutato contesto normativo, perché l’improcedibilitànon si è ancora maturata, anche sulla sola base degli atti già acquisiti nel corsodelle indagini preliminari, in forza del principio affermato dalle Sezioni UnitiBarbagallo (n. 4 del 28/10/1998) e, quindi, anche nel caso in cui l’elemento difatto aggravatore sia emerso già prima dell’esercizio dell’azione penale.Ebbene, venendo al caso in esame, va rilevato che: il reato è statocommesso prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia; nel termineprevisto dall’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, la persona offesa non hapresentato querela; nel medesimo termine, però, e precisamente all’udienza del9 marzo 2023, il pubblico ministero ha modificato l’imputazione in udienzamediante la contestazione specifica della circostanza aggravante di cui all’art.625, comma 1, n. 7, cod. pen., sub specie di cose destinate a pubblica utilità.A tale contestazione suppletiva deve, dunque, per le considerazioni svoltein precedenza, essere riconosciuta piena efficacia giuridica e operativa, perchéintervenuta nel termine di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022;conseguentemente il thema decidendum si è esteso alla circostanza aggravanteche ha reso il reato procedibile di ufficio, essendo venuto meno l’ostacoloprocessuale al prosieguo dell’azione penale e il giudice non aveva ragione diemettere una sentenza di proscioglimento per mancanza della condizione diprocedibilità, poiché non si era ancora realizzato alcun effetto preclusivodefinitivo che imponesse una pronuncia “ora per allora”.3.

Il terzo motivo del ricorso – che denuncia mancanza, manifestaillogicità e contraddittorietà della motivazione laddove la Corte territorialeavrebbe affermato apoditticamente l’insussistenza della causa di non punibilità dicui all’art. 131-bis cod. pen.- è manifestamente infondato.La Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e conmotivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non haritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità.Nello specifico, la Corte di appello ha adottato una motivazione completa,univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimentoalla circostanza che la fattispecie in contestazione esula, in ragione della penaedittale (pari nel minimo ad anni tre di reclusione) dalla previsione di cui all’art.131-bis cod. pen.4.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente alpagamento delle spese del procedimento P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 20/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreRITENUTO IN FATTO1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 23 giugno 2025 dalla Cortedi appello di Napoli, che ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di reclusione edeuro centouno di multa, per essersi impossessato di energia elettricasottraendola all’ente erogatore mediante manomissione del contatore ecommettendo il fatto su cose destinate alla pubblica utilità.2. L’imputato ha presentato ricorso avverso detta decisione, con ilministero del proprio difensore di fiducia.2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, perché lanotifica del decreto di citazione del giudizio di appello per l’imputato sarebbestata effettuata presso il difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, cod. proc.pen., e non già personalmente a [OSCURATO:PERSONA], benché quest’ultimo avesseeletto un domicilio idoneo in Bologna, alla via F. Zanardi n. 164/20, e senza averprima tentato la notifica al domicilio eletto.In particolare, il ricorrente assume che vi sarebbe un’omessa notificaall’imputato del decreto introduttivo del giudizio di appello, con conseguentenullità, assoluta e insanabile, della sentenza emessa a conclusione dello stesso.2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge, poiché nelcaso di specie avrebbe dovuto essere emessa sentenza di proscioglimento, perdifetto della condizione di procedibilità, in ragione del sopravvenuto regime diprocedibilità a querela del furto in contestazione.In particolare, il ricorrente sostiene che nel caso in esame lacontestazione suppletiva della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma1, n. 7, cod. pen., sub specie di cose destinate alla pubblica utilità, avrebbedovuto essere ritenuta tamquam non esset, in quanto tardiva, essendointervenuta decorso il termine di mesi tre dall’entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, e illegittima, essendo esclusa la possibilità di individuare nel capo diimputazione la sussistenza dell’aggravante de qua.2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, laddove la Corteterritoriale avrebbe affermato apoditticamente l’insussistenza della causa di nonpunibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non è fondato.1. Il primo motivo di ricorso ⎯ che lamenta il vizio di omessa notificaall’imputato del decreto introduttivo del giudizio di appello, con conseguentenullità, assoluta e insanabile, della sentenza emessa a conclusione dello stesso ⎯è infondato.Va ricordato che la notifica del decreto di citazione al difensore invece che aldomicilio eletto determina una nullità a regime intermedio (cfr. Sez. U, n. 119del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539; Sez. 2, n. 48260 del23/09/2016; Zinzi, Rv. 268431; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv.266613; Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505; Sez. 6, n.42755 del 24/09/2014, Zemzami, Rv. 260434), come tale soggetta al regime dideducibilità di cui all’art. 182 cod. proc. pen. e che la nullità determinatasi siriverbera anche sulla sentenza di appello ex art. 185 cod. proc. pen.Nel caso di specie, però, dagli atti processuali ⎯ che questa Corte ha potutovisionare in ragione dell’eccezione sollevata ⎯ risulta che fu disposta la citazionedell’imputato presso il domicilio eletto in Bologna, alla via F. Zanardi n. 164/20,dove lo stesso però non fu reperito anche a seguito di ricerche e che, in seguito,correttamente, fu disposta una nuova notifica presso il difensore, ai sensidell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., regolarmente perfezionatasi il 7 maggio2025.2. Il secondo motivo del ricorso ⎯ che adduce difetto della condizione diprocedibilità, in ragione del sopravvenuto regime di procedibilità a querela delfurto in contestazione ⎯ è, parimenti, infondato.Premesso che nel caso in esame, nell’originaria imputazione, non vi erauna contestazione formale dell’elemento circostanziale dell’essere i beni oggettodi sottrazione destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità, nonespressamente indicato attraverso elementi normativi e descrittivi, e non eraneppure rinvenibile alcuna locuzione o perifrasi che potesse indurre a ritenerecontestata, seppur in maniera non formale, tale circostanza aggravante,mancando qualsiasi riferimento al fatto che l’energia elettrica fosse destinata alservizio di un interesse della collettività e diretta a vantaggio della stessa, epremesso, altresì, che nel caso concreto, nel corso del giudizio di primo grado, ilpubblico ministero aveva proceduto alla contestazione suppletiva dellacircostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., sub speciedi cose destinate alla pubblica utilità, la questione da esaminare riguarda lapossibilità per il pubblico ministero, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n.150 del 2022, che ha significativamente ampliato il catalogo dei reati procedibilia querela, includendovi anche quello di furto, salve talune eccezioni, dimodificare l’imputazione in udienza mediante la contestazione di una circostanzaaggravante per effetto della quale il reato di furto rimanga procedibile di ufficio.Va, al riguardo, ricordato che l’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, inrelazione ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore della suddettamodifica legislativa e divenuti procedibili a querela per effetto di tale modifica, hastabilito che il termine di novanta giorni per la presentazione della quereladecorre dalla predetta data (e, quindi, dal 30 dicembre 2022 fino al 30 marzo2023), se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituentereato.E va, altresì, rilevato che, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte, conla sentenza adottata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel procedimento n. 28679/25R.G., PG c/[OSCURATO:PERSONA] e altri, non ancora depositata, circa il rapporto tral’art. 517 cod. proc. pen. e l’art. 129 cod. proc. pen., risolvendo un contrasto trale sezioni semplici, si sono espresse nel senso che «in tema di furto, ove siadecorso il termine previsto dall’art. 85, comma 1, d.gs. 10 ottobre 2022, n. 150,senza che sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente lamancanza di querela ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.».Quindi, in pendenza del termine previsto dall’art. 85 del d.lgs. n. 150 del2022, sicuramente alla persona offesa è consentito proporre la querela, cosìdeterminando la prosecuzione del processo, ma deve ritenersi che anche alpubblico ministero sia consentito di modificare l’imputazione in udienza mediantela contestazione di una circostanza aggravante per effetto della quale il reatodivenga (rectius rimanga) procedibile d’ufficio, al fine di “aggiustare”l’imputazione alla luce del mutato contesto normativo, perché l’improcedibilitànon si è ancora maturata, anche sulla sola base degli atti già acquisiti nel corsodelle indagini preliminari, in forza del principio affermato dalle Sezioni UnitiBarbagallo (n. 4 del 28/10/1998) e, quindi, anche nel caso in cui l’elemento difatto aggravatore sia emerso già prima dell’esercizio dell’azione penale.Ebbene, venendo al caso in esame, va rilevato che: il reato è statocommesso prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia; nel termineprevisto dall’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, la persona offesa non hapresentato querela; nel medesimo termine, però, e precisamente all’udienza del9 marzo 2023, il pubblico ministero ha modificato l’imputazione in udienzamediante la contestazione specifica della circostanza aggravante di cui all’art.625, comma 1, n. 7, cod. pen., sub specie di cose destinate a pubblica utilità.A tale contestazione suppletiva deve, dunque, per le considerazioni svoltein precedenza, essere riconosciuta piena efficacia giuridica e operativa, perchéintervenuta nel termine di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022;conseguentemente il thema decidendum si è esteso alla circostanza aggravanteche ha reso il reato procedibile di ufficio, essendo venuto meno l’ostacoloprocessuale al prosieguo dell’azione penale e il giudice non aveva ragione diemettere una sentenza di proscioglimento per mancanza della condizione diprocedibilità, poiché non si era ancora realizzato alcun effetto preclusivodefinitivo che imponesse una pronuncia “ora per allora”.3. Il terzo motivo del ricorso – che denuncia mancanza, manifestaillogicità e contraddittorietà della motivazione laddove la Corte territorialeavrebbe affermato apoditticamente l’insussistenza della causa di non punibilità dicui all’art. 131-bis cod. pen.- è manifestamente infondato.La Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e conmotivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non haritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità.Nello specifico, la Corte di appello ha adottato una motivazione completa,univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimentoalla circostanza che la fattispecie in contestazione esula, in ragione della penaedittale (pari nel minimo ad anni tre di reclusione) dalla previsione di cui all’art.131-bis cod. pen.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente alpagamento delle spese del procedimento P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 20/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli
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