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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 14885/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari del Tribunale di Larino; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari del Tribunale di Larino non ha convalidato l'arresto, eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, 337, primo ,e secondo comma cod. pen., rigettando, altresì, la richiesta di applicazione di misura cautelare,2.

Avverso l'ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero articolato su un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la facoltà di arresto sia stata esercitata "in carenza di gravità del fatto del fatto ovvero pericolosità del soggetto", sulla base di una valutazione che, travalicando la verifica della legittimità dell'operato della polizia, si è risolta in un indebito giudizio sui gravi indizi di colpevolezza fondato su dati apprezzati ex post, quali, in particolare, le circostanze rappresentate dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia.

L'affermazione secondo la quale la polizia giudiziaria operante al momento dell'arresto "non aveva a propria disposizione alcun elemento da quale evincere la pericolosità sociale dell'indagato", non risulta coerente con i dati emergenti dagli atti e la negatoria circa la gravità del fatto riposa su dati desumibili dalle sole dichiarazioni dell'indagato.

Il giudice ha, così, dimostrato di sovrapporre il giudizio ex post con la posizione ex ante nella quale ha agito la polizia giudiziaria.

Il ricorrente insiste, infine, per l'applicazione della misura cautelare, evidenziando che i fatti descritti nel verbale di arresto sono oggettivamente indice di pericolosità sociale, non essendo sufficiente la sola dichiarazione dell'indagato in ordine al timore di essere inseguito per un agguato per escludere completamente il vaglio sulla sua condotta, ed essendo peraltro in corso indagini per valutare lo stato di alterazione dell'autovettura e i riscontri alle supposte telefonate effettuate alla madre dell'indagato.

3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

4. Con memoria in data 10/02/2026 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso, rimarcando la correttezza delle valutazioni del giudice della convalida. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto, limitatamente alla parte in cui è censurata l'ordinanza di non convalida dell'arresto mentre, quanto alla censura prospettata avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, deve disporsi conversione dell'impugnazione in appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. 2.

Va, preliminarmente, ribadito che il rimedio del ricorso per cassazione, esperibile contro il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari che nega la convalida dell'arresto o del fermo, non è consentito avverso il diniego di 2applicazione della misura cautelare, che può essere impugnato dal Pubblico ministero con l'appello innanzi al Tribunale, come previsto in via generale dall'art. 310 cod. proc. pen.

Si è infatti chiarito che "I provvedimenti impositivi delle misure cautelari personali, ancorché contestuali ai provvedimenti di convalida del fermo e dell'arresto dell'indagato, sono del tutto autonomi rispetto a quest'ultimi, sicché le impugnazioni proposte avverso le ordinanze che dispongono misure cautelari non possono estendersi ai provvedimenti di convalida e viceversa.

Ne consegue che il rimedio del ricorso per cassazione, esperibile contro il provvedimento del G.I.P. che nega la convalida dell'arresto, non è consentito avverso il diniego di applicazione della misura cautelare, che può essere bensì impugnato dal pubblico ministero con l'appello al tribunale, come previsto in via generale dall'art. 310 comma primo cod. proc. pen." (Sez. 6, n. 34031 del 07/07/2003, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 226757).

Ciò premesso, si è anche affermato, con sentenza Sez. 1, n. 9524 del 12/06/2019, Rv. 278565-01, che qualora, con un unico ricorso, il Pubblico ministero abbia impugnato entrambi i provvedimenti, il ricorso può essere deciso unicamente con riguardo alla mancata convalida, senza che, con riguardo al rigetto (anche implicito) della richiesta di misura, possa convertirsi in appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

Tale arresto giurisprudenziale, nell'escludere la possibilità della conversione in appello quanto alla censura, eventualmente proposta con il medesimo ricorso, relativa al rigetto dell'applicazione della misura cautelare, richiama la precedente pronuncia della Sez. 4, n. 428 del 10/02/1999, Rv. 213540-01, che aveva affermato che "In tema di misure cautelari, non è ammesso il ricorso per cassazione avverso le ordinanze di rigetto della richiesta del P.M., giacché l'art. 311, comma 2, cod. proc. pen. limita tale impugnazione a favore dell'imputato nei confronti delle sole ordinanze impositive di misura cautelare.

Conseguentemente, laddove con l'unico atto di ricorso sia stata impugnata l'ordinanza reiettiva contestualmente delle richieste sia di convalida dell'arresto sia di emissione di misura cautelare, lo stesso può essere deciso solo per quanto attiene alla mancata convalida, che costituisce atto distinto, con presupposti e finalità diverse dall'altro".

Il principio affermato con la sentenza appena richiamata si limita, peraltro, ad escludere, correttamente, che il vaglio della Corte di cassazione, investita dalla censura relativa alla omessa convalida dell'arresto, possa estendersi anche alle doglianze relative alla misura cautelare.

Ma ciò non vale a dedurne una preclusione alla conversione del ricorso per cassazione erroneamente proposto, seppure con il medesimo atto, avverso il provvedimento con il quale il giudice ha negato l'applicazione della misura cautelare e che, per quanto già affermato da questa Corte, costituisce decisione autonoma e distinta rispetto a quella relativa all'omessa convalida dell'arresto. 3In altri termini, non vi è ragione di derogare, in tale ipotesi, alla regola generale di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., alla luce del principio di diritto già espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte in forza del quale "In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "volontà impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. (Conf.

SU, 31 ottobre 2001 n. 45372, [OSCURATO:PERSONA], non massimata)." (Sez.

U, Ord. n. 45371 del 31/10/2001, Rv. 220221-01).

Le Sezioni Unite, con la richiamata ordinanza, nel chiarire che l'accertamento dei requisiti di validità dell'atto è riservato in via esclusiva al giudice competente a conoscere, secondo la previsione del sistema delineato dal codice, sia dell'ammissibilità che della fondatezza dell'impugnazione, hanno rimarcato che l'unico limite all'operatività dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

"è costituito dall'inimpugnabilità del provvedimento, la quale concettualmente esclude qualunque possibilità di diversa qualificazione del gravame eventualmente proposto".

E poiché la pronuncia di rigetto della richiesta di misura cautelare costituisce provvedimento impugnabile, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ove tale provvedimento venga erroneamente impugnato con ricorso per cassazione, il giudice di legittimità non deve dichiarare inammissibile il ricorso bensì convertirlo in appello cautelare, in applicazione della regola cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce espressione del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis".

Né si giustifica una diversa soluzione per il caso in cui la pronuncia di rigetto della misura cautelare risulti emessa contestualmente al (diverso) provvedimento di rigetto della convalida dell'arresto, mantenendo i due provvedimenti la loro autonomia, a prescindere dalla circostanza che essi sono contenuti nel medesimo atto, rimanendo attivabili, per i due pur contestuali provvedimenti, distinti mezzi di impugnazione (appello ex art. 310 cod. proc. pen. quanto al rigetto di misura cautelare e ricorso per cassazione quanto all'omessa convalida dell'arresto).

Dunque, anche nel caso di provvedimenti contestuali, ove la parte interessata erroneamente impugni il rigetto della misura cautelare con ricorso per cassazione anziché con l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., si dovrà procedere a conversione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., del ricorso erroneamente proposto in appello cautelare, con trasmissione degli atti al Tribunale competente. 4Alla stregua di tali considerazioni, la medesima conclusione si impone ove l'erronea impugnazione avverso il rigetto della misura cautelare sia proposta con il medesimo atto con il quale è, correttamente, proposto ricorso per cassazione avverso il diverso (seppur contestuale) provvedimento di non convalida dell'arresto, non essendo ravvisabili argomenti idonei ad escludere, in questo caso, l'operatività della regola di cui all'art. 586, quinto comma, cod. proc. pen..

Né argomenti in tal senso si traggono dalla motivazione della sentenza Sez. 1, n. 9524 del 12/06/2019, Rv. 278565-01, la cui affermazione, in punto di preclusione alla conversione in appello cautelare in fattispecie quali quella in esame, è ritenuta dal Collegio non condivisibile, trattandosi di conclusione non ricavabile dai principi espressi sul tema dalle Sezioni Unite di questa Corte e confliggente con la ratio sottesa all'istituto della conversione dei mezzi di impugnazione.

L'impugnazione contro il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare va, dunque, qualificata come appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso per l'ulteriore corso.

3. Quanto al ricorso avverso il provvedimento con il quale è stata negata la convalida dell'arresto, va richiamato l'orientamento costante di questa Corte secondo il quale la valutazione del giudice sulla legittimità dell'arresto, pur non estendendosi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve tuttavia avere ad oggetto la configurabilità in astratto del reato per cui si è proceduto all'arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (Sez. 3, n. 8422 del 18/01/2018, Glory, Rv. 272392; Sez. 6, n. 45883 del 20/10/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245444).

Infatti, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito) (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502).

Il controllo di ragionevolezza deve essere condotto dal giudice della convalida "ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità 5del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità" (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, Rv. 265885; nello stesso senso, più di recente, da Sez. 6, n. 29693 del 27/06/2022, non mass., e da Sez. 6, n. 48603 del 28/10/2022, non mass.).

4. Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che la polizia giudiziaria, al momento dell'arresto, non avesse a propria disposizione alcun elemento dal quale desumere la pericolosità dell'arrestato, trattandosi di soggetto di giovane età, privo di pregiudizi penali, la cui perquisizione aveva dato esito negativo, che durante l'inseguimento aveva ripetutamente telefonato alla madre e che, trovandosi nelle condizioni di figlio di collaboratore di giustizia (condizione agevolmente verificabile dalla polizia giudiziaria e ciononostante non documentata agli atti), aveva tenuto una condotta compatibile con il concreto svolgersi degli eventi.

Analogo giudizio è stato espresso in relazione alla gravità del fatto, per come palesatosi agli operanti, trattandosi di "una mera fuga iniziata dopo che l'indagato si era visto tampinato e poi inseguito da una macchina civile e non da una volante con colori d'istituto (circostanza emersa in corso di interrogatorio ed evincibile dagli atti dell'arresto solo "per logica", trattandosi di equipaggio composto tra tre soggetti e non da due come accade per le volanti con colori d'istituto)".

Sul punto il giudice ha precisato che l'assenza di gravità del fatto non è revocata in dubbio per il solo fatto che un agente abbia deciso di esplodere un colpo di arma da fuoco "in pieno giorno, in un'area di servizio per porre fine ad un inseguimento".

La validità delle considerazioni esposte nel provvedimento impugnato deve essere valutata in funzione della verifica della sussistenza delle condizioni di legittimità dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria.

Secondo quanto risulta dall'ordinanza e dalla descrizione dei fatti contenuta nel capo di imputazione provvisorio, la cui corrispondenza all'effettivo svolgimento della vicenda nella sua materialità non viene posta in dubbio dal giudice della convalida, gli agenti della Polizia di Stato, constatata la condotta di guida spericolata posta in essere dal conducente dell'autoveicolo, avevano attivato i sistemi di segnalazione acustica e visiva (sirena, lampeggianti e paletta) per sottoporlo a controllo.

Il conducente, tuttavia, si era dato alla fuga ad altissima velocità per le vie del centro abitato di Termoli, con una condotta di guida pericolosa per gli agenti e per gli utenti della strada.

L'inseguimento era proseguito in un'area di servizio ove il conducente dell'autovettura, dopo avere imboccato contro mano una rotatoria e sterzato bruscamente, era entrato, per poi accelerare dirigendosi contro uno degli operanti che era sceso dal veicolo con la paletta di ordinanza, rischiando di investirlo e proseguendo poi, ancora contromano, la fuga, 6sì da causare la collisione con altri veicoli.

L'inseguimento era terminato dopo circa trenta minuti.

A fronte di tali circostanze di fatto, astrattamente idonee a configurare il contestato delitto di resistenza (ex muitis, Sez. 2, Sentenza n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765-01) e sintomatici della oggettiva gravità del fatto e della connessa pericolosità sociale dell'agente, il giudice della convalida, anziché operare una valutazione di ragionevolezza dell'apprezzamento dei presupposti legittimanti l'arresto al momento dell'intervento della polizia giudiziaria, ha dedotto l'assenza di tali presupposti, ex post, dalle sole dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, in parte contrastanti con le circostanze riportate dagli operanti (così quanto all'omesso utilizzo di sistemi di segnalazione acustica e visiva), in parte di scarso o nullo rilievo (quali l'essere l'arrestato figlio di un collaboratore di giustizia), e neppure ragionevolmente percepibili dagli operanti (quale la circostanza che l'arrestato telefonasse alla madre durante l'inseguimento), con ciò travalicando i limiti propri del giudizio di convalida ed estendendo il controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità.

5. All'accoglimento del ricorso, in punto di non convalida dell'arresto, segue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

L'annullamento, su ricorso del Pubblico Ministero, dell'ordinanza di non convalida dell'arresto va, infatti, disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, Rv. 284323 - 01; Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042).

P.Q.M.

Annulla s P.Q.MIL 2 4 R 2026 FUNZI O [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari del Tribunale di Larino; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari del Tribunale di Larino non ha convalidato l'arresto, eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, 337, primo ,e secondo comma cod. pen., rigettando, altresì, la richiesta di applicazione di misura cautelare,2. Avverso l'ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero articolato su un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la facoltà di arresto sia stata esercitata "in carenza di gravità del fatto del fatto ovvero pericolosità del soggetto", sulla base di una valutazione che, travalicando la verifica della legittimità dell'operato della polizia, si è risolta in un indebito giudizio sui gravi indizi di colpevolezza fondato su dati apprezzati ex post, quali, in particolare, le circostanze rappresentate dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia. L'affermazione secondo la quale la polizia giudiziaria operante al momento dell'arresto "non aveva a propria disposizione alcun elemento da quale evincere la pericolosità sociale dell'indagato", non risulta coerente con i dati emergenti dagli atti e la negatoria circa la gravità del fatto riposa su dati desumibili dalle sole dichiarazioni dell'indagato. Il giudice ha, così, dimostrato di sovrapporre il giudizio ex post con la posizione ex ante nella quale ha agito la polizia giudiziaria. Il ricorrente insiste, infine, per l'applicazione della misura cautelare, evidenziando che i fatti descritti nel verbale di arresto sono oggettivamente indice di pericolosità sociale, non essendo sufficiente la sola dichiarazione dell'indagato in ordine al timore di essere inseguito per un agguato per escludere completamente il vaglio sulla sua condotta, ed essendo peraltro in corso indagini per valutare lo stato di alterazione dell'autovettura e i riscontri alle supposte telefonate effettuate alla madre dell'indagato. 3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Con memoria in data 10/02/2026 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso, rimarcando la correttezza delle valutazioni del giudice della convalida. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto, limitatamente alla parte in cui è censurata l'ordinanza di non convalida dell'arresto mentre, quanto alla censura prospettata avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, deve disporsi conversione dell'impugnazione in appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. 2. Va, preliminarmente, ribadito che il rimedio del ricorso per cassazione, esperibile contro il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari che nega la convalida dell'arresto o del fermo, non è consentito avverso il diniego di 2applicazione della misura cautelare, che può essere impugnato dal Pubblico ministero con l'appello innanzi al Tribunale, come previsto in via generale dall'art. 310 cod. proc. pen. Si è infatti chiarito che "I provvedimenti impositivi delle misure cautelari personali, ancorché contestuali ai provvedimenti di convalida del fermo e dell'arresto dell'indagato, sono del tutto autonomi rispetto a quest'ultimi, sicché le impugnazioni proposte avverso le ordinanze che dispongono misure cautelari non possono estendersi ai provvedimenti di convalida e viceversa. Ne consegue che il rimedio del ricorso per cassazione, esperibile contro il provvedimento del G.I.P. che nega la convalida dell'arresto, non è consentito avverso il diniego di applicazione della misura cautelare, che può essere bensì impugnato dal pubblico ministero con l'appello al tribunale, come previsto in via generale dall'art. 310 comma primo cod. proc. pen." (Sez. 6, n. 34031 del 07/07/2003, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 226757). Ciò premesso, si è anche affermato, con sentenza Sez. 1, n. 9524 del 12/06/2019, Rv. 278565-01, che qualora, con un unico ricorso, il Pubblico ministero abbia impugnato entrambi i provvedimenti, il ricorso può essere deciso unicamente con riguardo alla mancata convalida, senza che, con riguardo al rigetto (anche implicito) della richiesta di misura, possa convertirsi in appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Tale arresto giurisprudenziale, nell'escludere la possibilità della conversione in appello quanto alla censura, eventualmente proposta con il medesimo ricorso, relativa al rigetto dell'applicazione della misura cautelare, richiama la precedente pronuncia della Sez. 4, n. 428 del 10/02/1999, Rv. 213540-01, che aveva affermato che "In tema di misure cautelari, non è ammesso il ricorso per cassazione avverso le ordinanze di rigetto della richiesta del P.M., giacché l'art. 311, comma 2, cod. proc. pen. limita tale impugnazione a favore dell'imputato nei confronti delle sole ordinanze impositive di misura cautelare. Conseguentemente, laddove con l'unico atto di ricorso sia stata impugnata l'ordinanza reiettiva contestualmente delle richieste sia di convalida dell'arresto sia di emissione di misura cautelare, lo stesso può essere deciso solo per quanto attiene alla mancata convalida, che costituisce atto distinto, con presupposti e finalità diverse dall'altro". Il principio affermato con la sentenza appena richiamata si limita, peraltro, ad escludere, correttamente, che il vaglio della Corte di cassazione, investita dalla censura relativa alla omessa convalida dell'arresto, possa estendersi anche alle doglianze relative alla misura cautelare. Ma ciò non vale a dedurne una preclusione alla conversione del ricorso per cassazione erroneamente proposto, seppure con il medesimo atto, avverso il provvedimento con il quale il giudice ha negato l'applicazione della misura cautelare e che, per quanto già affermato da questa Corte, costituisce decisione autonoma e distinta rispetto a quella relativa all'omessa convalida dell'arresto. 3In altri termini, non vi è ragione di derogare, in tale ipotesi, alla regola generale di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., alla luce del principio di diritto già espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte in forza del quale "In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "volontà impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. (Conf. SU, 31 ottobre 2001 n. 45372, [OSCURATO:PERSONA], non massimata)." (Sez. U, Ord. n. 45371 del 31/10/2001, Rv. 220221-01). Le Sezioni Unite, con la richiamata ordinanza, nel chiarire che l'accertamento dei requisiti di validità dell'atto è riservato in via esclusiva al giudice competente a conoscere, secondo la previsione del sistema delineato dal codice, sia dell'ammissibilità che della fondatezza dell'impugnazione, hanno rimarcato che l'unico limite all'operatività dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. "è costituito dall'inimpugnabilità del provvedimento, la quale concettualmente esclude qualunque possibilità di diversa qualificazione del gravame eventualmente proposto". E poiché la pronuncia di rigetto della richiesta di misura cautelare costituisce provvedimento impugnabile, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ove tale provvedimento venga erroneamente impugnato con ricorso per cassazione, il giudice di legittimità non deve dichiarare inammissibile il ricorso bensì convertirlo in appello cautelare, in applicazione della regola cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce espressione del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis". Né si giustifica una diversa soluzione per il caso in cui la pronuncia di rigetto della misura cautelare risulti emessa contestualmente al (diverso) provvedimento di rigetto della convalida dell'arresto, mantenendo i due provvedimenti la loro autonomia, a prescindere dalla circostanza che essi sono contenuti nel medesimo atto, rimanendo attivabili, per i due pur contestuali provvedimenti, distinti mezzi di impugnazione (appello ex art. 310 cod. proc. pen. quanto al rigetto di misura cautelare e ricorso per cassazione quanto all'omessa convalida dell'arresto). Dunque, anche nel caso di provvedimenti contestuali, ove la parte interessata erroneamente impugni il rigetto della misura cautelare con ricorso per cassazione anziché con l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., si dovrà procedere a conversione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., del ricorso erroneamente proposto in appello cautelare, con trasmissione degli atti al Tribunale competente. 4Alla stregua di tali considerazioni, la medesima conclusione si impone ove l'erronea impugnazione avverso il rigetto della misura cautelare sia proposta con il medesimo atto con il quale è, correttamente, proposto ricorso per cassazione avverso il diverso (seppur contestuale) provvedimento di non convalida dell'arresto, non essendo ravvisabili argomenti idonei ad escludere, in questo caso, l'operatività della regola di cui all'art. 586, quinto comma, cod. proc. pen.. Né argomenti in tal senso si traggono dalla motivazione della sentenza Sez. 1, n. 9524 del 12/06/2019, Rv. 278565-01, la cui affermazione, in punto di preclusione alla conversione in appello cautelare in fattispecie quali quella in esame, è ritenuta dal Collegio non condivisibile, trattandosi di conclusione non ricavabile dai principi espressi sul tema dalle Sezioni Unite di questa Corte e confliggente con la ratio sottesa all'istituto della conversione dei mezzi di impugnazione. L'impugnazione contro il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare va, dunque, qualificata come appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso per l'ulteriore corso. 3. Quanto al ricorso avverso il provvedimento con il quale è stata negata la convalida dell'arresto, va richiamato l'orientamento costante di questa Corte secondo il quale la valutazione del giudice sulla legittimità dell'arresto, pur non estendendosi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve tuttavia avere ad oggetto la configurabilità in astratto del reato per cui si è proceduto all'arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (Sez. 3, n. 8422 del 18/01/2018, Glory, Rv. 272392; Sez. 6, n. 45883 del 20/10/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245444). Infatti, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito) (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502). Il controllo di ragionevolezza deve essere condotto dal giudice della convalida "ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità 5del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità" (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, Rv. 265885; nello stesso senso, più di recente, da Sez. 6, n. 29693 del 27/06/2022, non mass., e da Sez. 6, n. 48603 del 28/10/2022, non mass.). 4. Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che la polizia giudiziaria, al momento dell'arresto, non avesse a propria disposizione alcun elemento dal quale desumere la pericolosità dell'arrestato, trattandosi di soggetto di giovane età, privo di pregiudizi penali, la cui perquisizione aveva dato esito negativo, che durante l'inseguimento aveva ripetutamente telefonato alla madre e che, trovandosi nelle condizioni di figlio di collaboratore di giustizia (condizione agevolmente verificabile dalla polizia giudiziaria e ciononostante non documentata agli atti), aveva tenuto una condotta compatibile con il concreto svolgersi degli eventi. Analogo giudizio è stato espresso in relazione alla gravità del fatto, per come palesatosi agli operanti, trattandosi di "una mera fuga iniziata dopo che l'indagato si era visto tampinato e poi inseguito da una macchina civile e non da una volante con colori d'istituto (circostanza emersa in corso di interrogatorio ed evincibile dagli atti dell'arresto solo "per logica", trattandosi di equipaggio composto tra tre soggetti e non da due come accade per le volanti con colori d'istituto)". Sul punto il giudice ha precisato che l'assenza di gravità del fatto non è revocata in dubbio per il solo fatto che un agente abbia deciso di esplodere un colpo di arma da fuoco "in pieno giorno, in un'area di servizio per porre fine ad un inseguimento". La validità delle considerazioni esposte nel provvedimento impugnato deve essere valutata in funzione della verifica della sussistenza delle condizioni di legittimità dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria. Secondo quanto risulta dall'ordinanza e dalla descrizione dei fatti contenuta nel capo di imputazione provvisorio, la cui corrispondenza all'effettivo svolgimento della vicenda nella sua materialità non viene posta in dubbio dal giudice della convalida, gli agenti della Polizia di Stato, constatata la condotta di guida spericolata posta in essere dal conducente dell'autoveicolo, avevano attivato i sistemi di segnalazione acustica e visiva (sirena, lampeggianti e paletta) per sottoporlo a controllo. Il conducente, tuttavia, si era dato alla fuga ad altissima velocità per le vie del centro abitato di Termoli, con una condotta di guida pericolosa per gli agenti e per gli utenti della strada. L'inseguimento era proseguito in un'area di servizio ove il conducente dell'autovettura, dopo avere imboccato contro mano una rotatoria e sterzato bruscamente, era entrato, per poi accelerare dirigendosi contro uno degli operanti che era sceso dal veicolo con la paletta di ordinanza, rischiando di investirlo e proseguendo poi, ancora contromano, la fuga, 6sì da causare la collisione con altri veicoli. L'inseguimento era terminato dopo circa trenta minuti. A fronte di tali circostanze di fatto, astrattamente idonee a configurare il contestato delitto di resistenza (ex muitis, Sez. 2, Sentenza n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765-01) e sintomatici della oggettiva gravità del fatto e della connessa pericolosità sociale dell'agente, il giudice della convalida, anziché operare una valutazione di ragionevolezza dell'apprezzamento dei presupposti legittimanti l'arresto al momento dell'intervento della polizia giudiziaria, ha dedotto l'assenza di tali presupposti, ex post, dalle sole dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, in parte contrastanti con le circostanze riportate dagli operanti (così quanto all'omesso utilizzo di sistemi di segnalazione acustica e visiva), in parte di scarso o nullo rilievo (quali l'essere l'arrestato figlio di un collaboratore di giustizia), e neppure ragionevolmente percepibili dagli operanti (quale la circostanza che l'arrestato telefonasse alla madre durante l'inseguimento), con ciò travalicando i limiti propri del giudizio di convalida ed estendendo il controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità. 5. All'accoglimento del ricorso, in punto di non convalida dell'arresto, segue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. L'annullamento, su ricorso del Pubblico Ministero, dell'ordinanza di non convalida dell'arresto va, infatti, disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, Rv. 284323 - 01; Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042). P.Q.M. Annulla s P.Q.MIL 2 4 R 2026 FUNZI O [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14885/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris