CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 15191/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9692/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE - TORINO n. 994/2015depositata il 06/10/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , ex - soci dell’estinta CM Immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., impugnavano innanzi alla CTP di Asti la cartella di pagamento n. 0102010006204010 – recante l'intimazione al pagamento della somma complessiva di circa € 78.363,22 dovuta in forza di sentenza della C.T.R. del Piemonte relativamente ad un avviso di accertamento del 2007 per l'anno di imposta 2004 – notificata a mezzo del servizio postale presso il luogo dell’ex sede legale della società, coincidente con la residenza del Cren. I contribuenti lamentavano, in particolare, la nullità della cartella, in quanto notificata ad un soggetto inesistente, poiché la società risultava cancellata dal registro delle imprese in data 24 febbraio 2006. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e rilevando che il ruolo, intestato alla società, era stato formato dall'Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Asti nel 2010, quando la medesima era già stata cancellata dal registro delle imprese, e consegnato, sempre nello stesso anno, all'agente della riscossione. Instava quindi per la chiamata in causa dell’ente impositore. Con sentenza n. 39/02/12 la Sez. Il della [OSCURATO:PERSONA] di Asti accoglieva il ricorso ed annullava la cartella di pagamento, ritenendo l’inesistenza della relativa notificazione, siccome effettuata a società estinta. 2. [OSCURATO:PERSONA] appello, respinto dalla CTR del Piemonte con la sentenza in epigrafe, osservando, in estrema sintesi: […] Degli effetti della cancellazione della C.M. Immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., avvenuta nel 2006, pare, invece, che Equitalia non […] abbia tenuto conto allorché ha emesso, prima, e, notificato, poi, la cartella di pagamento. Nel caso specifico, inoltre, non era configurabile alcun litisconsorzio con l'Ufficio. Infatti, l'Ente della riscossione, una volta iscritto il debito d'imposta nei ruolo, dispiega l'attività di portare a conoscenza del contribuente il contenuto del ruolo, tramite la cartella, ma era suo dovere verificare se la società fosse o meno esistente e, di conseguenza, regolarsi (ad es. avrebbe dovuto notificare all'ex socio accomandatario della ex cessata C.M. Immobiliare... ecc.) […]. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione con tre motivi; restano intimati i contribuenti. Considerato che: 1. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12-25 d.p.r. n. 602/73, 2495 c.c., 156 e 160 c.p.c.”. 1.1. “La decisione del Collegio è erronea in quanto nel caso di specie non si può parlare di inesistenza della cartella e della sua notifica, bensì eventualmente di nullità e non tiene conto che la nullità della notifica della cartella e dell'atto stesso è sanata dal raggiungimento dello scopo. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], all'indirizzo del quale è stata notificata la cartella (ancorché coincidente con la sede della società estinta) è socio coobbligato della società C.M. Immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell'art. 2313 c.c.”. L’estinzione della società ha prodotto un fenomeno di tipo successorio. “È chiaro, quindi, che sebbene il ruolo sia stato intestato alla società estinta e di conseguenza lo stesso sia stato trasfuso nella cartella di pagamento, l'atto ricevuto dal socio solidalmente responsabile dei debiti di imposta deve ritenersi valido ed efficace, essendosi prodotto il sopra esposto effetto successorio ex art. 2495 c.c. e prevedendo l'art. 25 D.p.r. n. 602/73 la possibilità di notificare la cartella di pagamento all'intestatario del ruolo o in alternativa al coobbligato in solido. Si deve, infatti, considerare che nell'ambito delle società di persone i debiti della società sono anche debiti del socio, per cui non vi è distinzione dal lato soggettivo rispetto al debito di imposta posto che detti debiti non possono dirsi a quest'ultimo estranei”. “È chiaro, quindi, che l'atto, sebbene intestato alla società, notificato presso l'indirizzo del socio solidamente responsabile dei debiti sociali, il quale ha proposto, peraltro, tempestiva opposizione avverso la cartella. è valido ed efficace, in quanto produce ogni effetto anche nei confronti del soggetto che lo impugna (nel nostro caso i soci della società cessata), quali ‘successori’ nella posizione sostanziale della società. Per tali ragioni, la cartella di pagamento ricevuta e impugnata dai soci non può essere dichiarata inesistente ovvero nulla in quanto la nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo”. 2. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 28 D.Lgs. n. 175/14”. 2.1. “L'art. 28 cit. comma 4 ha stabilito che ‘ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all’art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese’. Ebbene oltre a quanto sopra esposto, la cartella dovrebbe dichiararsi comunque valida ed efficace […], atteso che tra la data di cancellazione della società (24.02.2006) e quella di notifica della cartella (25.05.2010) non è decorso il termine quinquennale”. 3. Con il terzo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 23, terzo comma, e 59 del D.Lgs. 546/92 nonché 39 D.Lgs. n. 112/99 per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore Agenzia delle entrate di Asti”. 3.1. “[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. impugna, infine, la sentenza di secondo grado, nella parte in cui la C.T.R. di Torino ha respinto l'istanza di chiamata in causa dell'Agenzia delle entrate formulata dall'agente della riscossione affermando che non sussisterebbe nel caso di specie il litisconsorzio con il predetto ente”. “[OSCURATO:PERSONA] erra nell'affermare che le contestazioni avversarie attengono solo alla notifica della cartella, posto che controparte ha eccepito la nullità e/o inesistenza della cartella (non solo della notifica) per intervenuta estinzione della società”. 4. Assume rilievo prioritario, dal punto di vista processuale, il terzo motivo. 4.1. Esso è infondato. È pacifico che l’impugnazione proposta dai contribuenti abbia ad oggetto unicamente la cartella di pagamento, che è atto del concessionario. Ora, è ben vero che, “nel processo tributario, il fatto che il contribuente venga a conoscenza del ruolo, formato dall'ente locale, soltanto tramite la notificazione dello stesso ad opera del concessionario della riscossione, non determina, ai sensi dell'art. 14, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, una situazione di litisconsorzio necessario, né sostanziale né processuale, tra l'ente impositore ed il concessionario stesso, atteso che quest'ultimo (a parte l'esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo), nell'operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come (salva l'ipotesi di errore materiale) formato dall'ente e, pertanto, non è passivamente legittimato a rispondere di vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella” (Sez. 5, n. 933 del 16/01/2009, Rv. 606419-01). Ma è altresì vero – come da giurisprudenza costante che risale finanche a Sez. U, n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269-01 – che – proprio perché insussistente una situazione di litisconsorzio necessario –quand’anche “la legittimazione passiva spett[i] all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario”, è a questi, “se è fatto destinatario dell'impugnazione, [che] incombe l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario”. Donde il costante principio –ancora di recente ribadito (Sez. 5, n. 14991 del 15/07/2020, Rv. 658358-01) – secondo cui “il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio”. 5. Infondato è il secondo motivo. 5.1. L’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175 del 2014 non ha efficacia retroattiva. Per costante giurisprudenza –a partire dall’originaria Sez. 5, n. 6743 del 02/04/2015, Rv. 635140-01 – “l'art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, secondo comma, cod. civ., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto d.lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente”. 6. Fondato è il primo motivo. 6.1. Questa Suprema Corte ha già avuto moto di affermare (cfr. per tutte Sez. 5, n. 31037 del 28/12/2017, Rv. 646685-01 e 646685-02, da cui sono tratte le citazioni a seguire) quanto segue: -“In tema di società, la disciplina dettata dall'art. 2495, comma 2, c.c., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, implica che ove la cancellazione riguardi le società di persone, essa - pur avendo natura dichiarativa - consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del citato decreto, e con decorrenza dal 1° gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore. Tanto non impedisce, tuttavia, di procedere all'iscrizione a ruolo, a nome della società estinta, di tributi da essa non versati, ai sensi dell'art. 12, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, e di azionare il credito tributario nei confronti dei soci, sia perché coobbligati solidali, sia perché, comunque, successori ‘ex lege’ della società medesima”; -“In tema di cartelle esattoriali, è valida la notifica effettuata a mani di uno dei soci della società di persone dopo la sua estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, giacché - analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi - essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa validamente azionata nei confronti della società”. Recentemente, sul fondamento di tali principi, s’è ribadito (cfr. Sez. 5, n. 753 del 22/11/2023, dep. 2024, in motiv., par. 4.3.2, p. 8) che “sono valide ed efficaci le notificazioni di atti impositivi intestati a società, indifferentemente di capitali o di persone, estinta, se notificati, dopo l’estinzione, agli ex soci (anche collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore), o anche solo a taluno degli ex soci, senza necessità dell’emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché, a seguito dell’estinzione della società, si determina un fenomeno, pur peculiare, di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società e pertanto ne rispondono, ancorché nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione od illimitatamente, a seconda che, ‘pendente societate’, fossero limitatamente od illimitatamente responsabili per i debiti sociali”. La CTR ha fatto evidente malgoverno dei superiori insegnamenti. 7. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del presente grado di legittimità. P.Q.M