CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02162/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; trattato il procedimento con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Venezia, in accoglimento dell'appello dell'imputato ed in riforma della condanna di primo grado, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni 2 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa (detenzione, a fini di spaccio, di 26 dosi di eroina gialla e di 16 dosi di cocaina, in data 12 ottobre 2018), riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e ritenuta l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva. 2.Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto la violazione del divieto di reformatio in peius, atteso che la Corte territoriale, in presenza di appello del solo imputato, pur avendo ridotto la pena complessiva, all'esito della riqualificazione del fatto, ha mutato, in senso deteriore, il giudizio di bilanciamento delle circostanze, ritenendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, mentre il giudice di primo grado le aveva ritenute prevalenti, nonostante il capo relativo al giudizio di bilanciamento non fosse oggetto di alcuna censura e non potesse, quindi, essere oggetto di cognizione, in virtù del principio tantum devolutum quantum appellatum, e senza tenere conto dell'elemento positivo del comportamento processuale, valorizzato dal Tribunale. 3.La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. Secondo la giurisprudenza di codesta Corte, non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda alla derubricazione del reato, per cui vi era stata condanna in primo grado, in altro meno grave ed a un giudizio di bilanciamento delle circostanze deteriore rispetto a quello formulato dal giudice di prime cure, purché venga irrogata una pena non superiore a quella inflitta dal primo giudice (Sez. 5, n.29471 del 07/05/2018, Guglielmi, Rv. 273147, Sez. 2, n. 43288 del 01/10/2015,Frezza, Rv. 264781; Sez. 1, n. 41279, del 21/03/2012, Lupo, Rv. 253609; Sez. 5, n. 40049 del 03/04/2009, Dobre, Rv. 244748; Sez. 2, n. 23669 del 28/05/2008, Cappuccio, Rv. 240618). Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che "la pena" non sia il risultato di una sommatoria di "elementi" neutri, ma il risultato della combinazione delle diverse componenti sanzionatorie, tra cui aumenti o diminuzioni di pena per circostanze aggravanti e attenuanti. Il giudice d'appello rimane libero di valutare le varie componenti secondo il suo prudente apprezzamento, purché, ovviamente, la pena complessivamente inflitta con la sentenza gravata non sia superiore a quella inflitta nei gradi precedenti (Sez. 5, Sentenza n. 41188 del 10/07/2014, Zavanese, Rv. 261034). Fermo restando il divieto di applicazione di un trattamento sanzionatorio comparativamente deteriore, nel giudizio di appello, quindi, non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice che, dopo aver riqualificato il fatto contestato in un reato meno grave, applica per le circostanze attenuanti generiche una diminuzione di pena proporzionalmente inferiore rispetto a quella praticata dal giudice della sentenza riformata, perché la diversa qualificazione giuridica del fatto comporta una diversa incidenza degli elementi circostanziali (cfr., da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 41973 del 06/07/2021, Zaccagna). La diversa qualificazione giuridica del fatto comporta, difatti, una diversa incidenza degli elementi circostanziali rispetto ad esso (Sez. 2, n.25739 del 09/05/2017, Pedraza, Rv. 270667) e può conseguentemente alterare l'incidenza negativa o positiva delle circostanze, così come può incidere sulla valutazione degli elementi di cui all'art.133 cod. pen., che orientano il giudizio di bilanciamento delle circostanze. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fondato il diverso giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e la recidiva, in termini di equivalenza anziché di prevalenza, in considerazione appunto della maggiore incidenza, nella valutazione della gravità del fatto, della diversità delle sostanze detenute, ed ha, comunque, all'esito della riqualificazione del fatto e della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, diminuito complessivamente la pena (di mesi 8 dl reclusione e di euro 10.000 di multa). Deve, inoltre, evidenziarsi che lo stesso ricorrente cita Sez. 5, n. 40049 del 03/04/2009, Dobre, Rv. 244748, attribuendo, tuttavia, alla decisione un contenuto opposto rispetto a quello effettivo. Al contrario, l'altro precedente menzionato (Sez. 4 n. 2314 del 13/12/2018, dep. 18/1/2019, non massimato) non è pertinente, in quanto concerne la diversa ipotesi in cui il AthintA giudice d'appello, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero,Writenuto la sussistenza di una circostanza aggravante esclusa dal giudice di primo grado. Né rileva il principio devolutivo, in quanto, all'esito della riqualificazione del fatto, invocata dall'appellante, il giudice deve procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, di cui, pertanto, ripercorre tutti i passaggi, ivi compresi la quantificazione degli aumenti o delle diminuzioni collegati alle circostanze aggravanti o attenuanti ed il giudizio di bilanciamento. 3.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma 1° dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]