CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29944/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32548-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - COMMIICOltellte - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 7256/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 32548 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- La Corte , rilevato : che l'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso al ricorso per cassazione notificatole da [OSCURATO:PERSONA] , per la cassazione della sentenza della Commissione regionale della Sicilia n. 7256/19, depositata 111.12.19 ; che il ricorso per cassazione, peraltro, notificato il 18.9.20, non risulta depositato, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte recante la data del 31.12.20(art. 369 cod. proc. civ.). Considerato: che il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso (cfr. Cass. Sez.Un. 4859-81 e Cass. Sez. Un. 6420-81; cfr. poi analogamente Cass. n. 252-01,Cass 26529/17); che il ricorso va quindi dichiarato improcedibile; che ,essendo stata l'improcedibilità rilevata d'ufficio, le spese di giudizio vanno compensate ; che ,ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM Dichiara improcedibile il ricorso; compensa le spese di giudizio . Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rico