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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 01822/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 4 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Teramo, in data 15 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un'errata applicazione di legge, in ordine alla sussistenza del dolo di ricettazione, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno difatti logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dal rinvenimento nella sua disponibilità dell'auto di provenienza furtiva, senza fornire una plausibile giustificazione circa tale possesso, ma anzi tentando di darsi alla fuga all'alt dei carabinieri; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA](

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 4 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Teramo, in data 15 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un'errata applicazione di legge, in ordine alla sussistenza del dolo di ricettazione, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno difatti logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dal rinvenimento nella sua disponibilità dell'auto di provenienza furtiva, senza fornire una plausibile giustificazione circa tale possesso, ma anzi tentando di darsi alla fuga all'alt dei carabinieri; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA](
Sentenza Cassazione n. 01822/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris