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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 20974/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché formulato sulla base di una doglianza genericamente esposta in ordine alla configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., del tutto avulsa dalla motivazione della sentenza impugnata (pag. 3), che ha dato puntualmente conto, con argomenti esenti da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili, delle ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità anche sotto il profilo del dolo, dopo avere esaustivamente ricostruito le modalità della condotta di resistenza dall'imputato opposta ai pubblici ufficiali intervenuti per cercare di interrompere un'aggressione da lui posta in essere ai danni della vittima.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condziinna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché formulato sulla base di una doglianza genericamente esposta in ordine alla configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., del tutto avulsa dalla motivazione della sentenza impugnata (pag. 3), che ha dato puntualmente conto, con argomenti esenti da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili, delle ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità anche sotto il profilo del dolo, dopo avere esaustivamente ricostruito le modalità della condotta di resistenza dall'imputato opposta ai pubblici ufficiali intervenuti per cercare di interrompere un'aggressione da lui posta in essere ai danni della vittima. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condziinna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 20974/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris