CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27527/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di specificità dei motivi di impugnazione (il primo motivo sulla occasionalità della condotta, che ripropone il medesimo argomento proposto in appello su cui il giudice di secondo grado ha dato risposta articolata di cui il ricorso non tiene conto) o in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (il secondo motivo sul rapporto tra le fattispecie del primo e del secondo comma dell'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in caso di violazione di prescrizioni non inerenti il divieto di soggiorno; cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 11217 del 29/01/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 264477); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 202