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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05987/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto I rigetto del ricorso. lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore generale, rappresentandb che la recidiva reiterata era stata erroneamente ritenuta. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 gennaio 2022 dal Giudice monocratico del Tribunale di Bergamo, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 76 comrna 6 d.lgs 159 del 2011, con il riconoscimento della recidiva reiterata.

2. Contro la sentenza predetta, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bergamo, che ha lamentato violazione di legge per avere il Tribunale operato un aumento ai sensi dell'art. 99, comma 4, prima ipotesi cod. pen. in misura inferiore della metà prevista dalla norma citata.

L'aumento sulla pena base di un anno di reclusione, infatti, era stato erroneamente individuato in mesi quattro e non, come sarebbe stato corretto a lume della disposizione citata, in mesi sei di reclusione, non avendo il decidente alcun potere commisurativo discrezionale.

Tale commisurazione non poteva neanche essere giustificata dall'eventuale applicazione della regola contenitiva di cui all'art. 99, comma 6, cod. pen., date le condanne precedentemente riportate dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con rideterminazione della pena da parte di questa Corte.

1. Si conviene con quanto sostenuto dalla parte pubblica ricorrente a proposito del fatto che l'aumento per la recidiva reiterata contestata — rispetto alla pena base di un anno di reclusione — doveva essere pari alla metà e che, di conseguenza, l'aumento di mesi quattro di reclusione è inferiore a quello normativamente previsto.

Ciò consegue all'applicazione del disposto di cui all'art.99, comma 4 cod. pen. che prevede, in caso di recidiva reiterata nell'ipotesi di cui al primo comma, che l'aumento della pena sia «della metà» e non fino alla metà.

D'altra parte, nessun dubbio può ricorrere anche quanto alla compatibilità costituzionale di tale esegesi, se la fissità dell'aumento per la recidiva di cui al quarto comma dell'art. 99 cod. pen. è passata indenne al vaglio della Consulta (ordinanza n. 0091 del 2008, come richiamata anche da Sez. 6, n. 8291 del 10/02/2022, Castrofilippo, Rv. 282910).

2. Quanto alla questione posta dal difensore dell'imputato solo con le conclusioni scritte — quella della corretta contestazione della recidiva — essa non può avere alcun seguito, dal momento che l'imputato non ha impugnato la sentenza quanto al riconoscimento dell'aggravante in discorso, il che rende inammissibile l'introduzione di qualsiasi questione sul punto in limine al giudizio promosso dalla parte pubblica.3.

L'annullamento può essere disposto senza rinvio, ispirandosi al dictum delle Sezioni Unite circa la portata della novella dell'art. 620, comma 1, lett. 1), cod. proc. pen. ad opera della

I. 23 giugno 2017, n. 103 secondo cui «La Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto» (Sez.

U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831).

Nel caso di specie non occorre fare altro che aumentare di mesi due di reclusione la pena inflitta (per ripianare la differenza tra l'aumento di quattro mesi concretamente operato e quello di sei mesi imposto dalla norma), per giungere ad una pena finale, considerato il già disposto aumento per la continuazione pari a mesi uno, alla pena finale di anni uno e mesi sette di reclusione. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quanto al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in anni uno mesi sett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto I rigetto del ricorso. lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore generale, rappresentandb che la recidiva reiterata era stata erroneamente ritenuta. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 gennaio 2022 dal Giudice monocratico del Tribunale di Bergamo, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 76 comrna 6 d.lgs 159 del 2011, con il riconoscimento della recidiva reiterata. 2. Contro la sentenza predetta, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bergamo, che ha lamentato violazione di legge per avere il Tribunale operato un aumento ai sensi dell'art. 99, comma 4, prima ipotesi cod. pen. in misura inferiore della metà prevista dalla norma citata. L'aumento sulla pena base di un anno di reclusione, infatti, era stato erroneamente individuato in mesi quattro e non, come sarebbe stato corretto a lume della disposizione citata, in mesi sei di reclusione, non avendo il decidente alcun potere commisurativo discrezionale. Tale commisurazione non poteva neanche essere giustificata dall'eventuale applicazione della regola contenitiva di cui all'art. 99, comma 6, cod. pen., date le condanne precedentemente riportate dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con rideterminazione della pena da parte di questa Corte. 1. Si conviene con quanto sostenuto dalla parte pubblica ricorrente a proposito del fatto che l'aumento per la recidiva reiterata contestata — rispetto alla pena base di un anno di reclusione — doveva essere pari alla metà e che, di conseguenza, l'aumento di mesi quattro di reclusione è inferiore a quello normativamente previsto. Ciò consegue all'applicazione del disposto di cui all'art.99, comma 4 cod. pen. che prevede, in caso di recidiva reiterata nell'ipotesi di cui al primo comma, che l'aumento della pena sia «della metà» e non fino alla metà. D'altra parte, nessun dubbio può ricorrere anche quanto alla compatibilità costituzionale di tale esegesi, se la fissità dell'aumento per la recidiva di cui al quarto comma dell'art. 99 cod. pen. è passata indenne al vaglio della Consulta (ordinanza n. 0091 del 2008, come richiamata anche da Sez. 6, n. 8291 del 10/02/2022, Castrofilippo, Rv. 282910). 2. Quanto alla questione posta dal difensore dell'imputato solo con le conclusioni scritte — quella della corretta contestazione della recidiva — essa non può avere alcun seguito, dal momento che l'imputato non ha impugnato la sentenza quanto al riconoscimento dell'aggravante in discorso, il che rende inammissibile l'introduzione di qualsiasi questione sul punto in limine al giudizio promosso dalla parte pubblica.3. L'annullamento può essere disposto senza rinvio, ispirandosi al dictum delle Sezioni Unite circa la portata della novella dell'art. 620, comma 1, lett. 1), cod. proc. pen. ad opera della I. 23 giugno 2017, n. 103 secondo cui «La Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto» (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831). Nel caso di specie non occorre fare altro che aumentare di mesi due di reclusione la pena inflitta (per ripianare la differenza tra l'aumento di quattro mesi concretamente operato e quello di sei mesi imposto dalla norma), per giungere ad una pena finale, considerato il già disposto aumento per la continuazione pari a mesi uno, alla pena finale di anni uno e mesi sette di reclusione. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quanto al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in anni uno mesi sett
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