CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23125/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 maggio 2021, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Locri il 17 ottobre 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e l'ha riformata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei seguenti reati: art. 74 d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309, in qualità di partecipe (reato che avrebbe commesso «a partire dal mese di ottobre 1999, fino a marzo 2000»); artt. 110 cod. pen., 56 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 (reato accertato il 22 ottobre 1999); artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 (reato consumato in data 11 gennaio 2000). Ritenuta la continuazione tra questi reati, egli è stato condannato alla pena di anni tredici di reclusione oltre alle spese e alle pene accessorie previste dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile, in qualità di partecipe, del reato di cui all'art. 74 d.P.R n. 309/90 (che avrebbe commesso a partire dal mese di ottobre 1999, fino a marzo 2000) e, ritenuta la continuazione tra questo reato e quello oggetto della sentenza emessa dal IG.u.p. presso il Tribunale di Palmi il 9 maggio 2000 (artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. n. 309/90 consumato in data 11 gennaio 2000), è stato condannato alla pena complessiva di anni undici di reclusione oltre alle spese e alle pene accessorie previste dalla legge (tra queste, il ritiro della patente di guida ex art. 85 d.P.R. n. 309/90). 2. Contro la sentenza hanno proposto tempestivo ricorso entrambi gli imputati, per messo dei rispettivi difensori. I ricorsi sono articolati in più motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 3. Con il primo motivo - riferito al capo B) dell'imputazione (delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, accertato il 22 ottobre 1999, derubricato in delitto tentato nel giudizio di merito) - i difensori di [OSCURATO:PERSONA] lamentano carenza o illogicità della motivazione e violazione di legge con riferimento alle regole di valutazione della prova. Sostengono, in particolare, che l'affermazione della penale responsabilità sarebbe avvenuta sulla base di un unico dato indiziario rappresentato dal fatto che, il 22 ottobre 1999, Strangio si trovava alla stazione ferroviaria di [OSCURATO:PERSONA] in compagnia dì [OSCURATO:PERSONA] il quale, come emerso dalle intercettazioni telefoniche, avrebbe dovuto ricevere una partita di 4,5 kg di cocaina da un corriere che fu invece arrestato a Soverato. Assumono che dalla presenza alla stazione non può desumersi il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco alla ricezione e al successivo trasporto dello stupefacente, tanto più che, prima di partire per [OSCURATO:PERSONA] dove avrebbe dovuto incontrare il corriere, [OSCURATO:PERSONA] telefonò ad un uomo chiedendogli di accompagnarlo, ma nulla prova che quell'uomo fosse [OSCURATO:PERSONA] e anche la sentenza impugnata lo riconosce. Rilevano che Strangio ha fornito una spiegazione alternativa della propria presenza in stazione e la motivazione con la quale è stata esclusa la verosimiglianza di tale spiegazione alternativa è carente. Osservano, infine, che le sentenze di merito hanno qualificato il fatto come tentativo non essendovi prova che Strangio avesse partecipato alle trattative per l'acquisto della cocaina e rilevano che, se non v'è prova di tale partecipazione e non v'è prova che Strangic sia stato contattato telefonicamente da [OSCURATO:PERSONA] prima di recarsi a [OSCURATO:PERSONA], non v'è prova neppure che egli fosse consapevole del fatto che [OSCURATO:PERSONA] si era recato in stazione per ricevere sostanza stupefacente. 3.1. Col secondo motivo di ricorso - riferito al capo C) dell'imputazione (artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, consumato in data 11 gennaio 2000) - i difensori di [OSCURATO:PERSONA] lamentano carenza o manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge con riferimento alle regole di valutazione della prova. Lamentano, in particolare, che le sentenze di merito avrebbero identificato in [OSCURATO:PERSONA] il "nipote" del quale parla [OSCURATO:PERSONA] (condannato con sentenza definitiva per il reato associativo di cui al capo A) in alcune delle conversazioni intercettate. Osservano che [OSCURATO:PERSONA] non è l'unico nipote di [OSCURATO:PERSONA] e il fatto che 1'11 gennaio 2000 egli sia stato identificato mentre si trovava in auto insieme allo zio non rileva a sostegno dell'ipotesi accusatoria perché, quel giorno, né [OSCURATO:PERSONA] né [OSCURATO:PERSONA] furono trovati in possesso di sostanza stupefacente e, per quei fatti, il pubblico ministero non aveva neppure esercitato l'azione penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Anche col terzo motivo di ricorso - riferito al capo A) dell'imputazione (art. 74 d.P.R n. 309/90, commesso «a partire da ottobre 1999, fino a marzo 2000») - i difensori di [OSCURATO:PERSONA] lamentano carenza o manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge cori riferimento alle regole di valutazione della prova. Rilevano, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] è stato considerato partecipe della associazione pur essendo stato ritenuto coinvolto in due soli episodi (quello contestato al capo B e quello contestato al capo C), mentre [OSCURATO:PERSONA] (che in data 11 gennaio 2000 fu tratto in arresto insieme a [OSCURATO:PERSONA] perché si trovava alla guida di un'auto nella quale furono rivenuti 3,080 kg di cocaina e 3.175 kg di eroina) è stato assolto già in primo grado dal reato associativo proprio perché risultava convolto in un unico episodio di spaccio. Sostengono che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe sul punto / - contraddittoria avendo ritenuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 a prescindere dal numero di volte in cui egli poteva aver agito. Osservano, inoltre, che lo stabile inserimento del ricorrente nella compagine associativa sarebbe stato illogicamente dedotto dal fatto che, in alcune conversazioni telefoniche, [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento al nipote. Sottolineano che [OSCURATO:PERSONA] non è l'unico nipote di [OSCURATO:PERSONA] e nulla consente di affermare che, parlando di un nipote, egli parli dell'odierno ricorrente oppure che, come afferma la sentenza impugnata, parli di lui quando parla cli «Totò». Espongono inoltre che, quand'anche Pizzata, parlando con terzi, avesse fatto riferimento al nipote [OSCURATO:PERSONA], ciò non proverebbe che questi abbia fatto parte della associazione e la sentenza impugnata non spiega come sia possibile desumere da tali riferimenti che Strangio «avesse consapevolezza dell'esistenza di un'associazione strutturata o che aderisse alle promesse che il Pizzata faceva a terzi». 3.3. Col quarto motivo di ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA] lamentano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Contestano, in particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche motivato dall'atteggiamento «non collaborativo» dell'imputato e dai precedenti penali. Osservano che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, le attenuanti generiche non possono essere escluse solo perché l'imputato nega la propria responsabilità o rimane in silenzio e che Strangio si è sottoposto ad esame. Rilevano, inoltre, che le produzioni difensive dalle quali risulta che, nel 2002, Strangio ha conseguito un titolo universitario in economia e le argomentazioni relative alla giovane età dell'imputato sono state trascurate dalla Corte territoriale, come è stata trascurata la constatazione che «i fatti oggetto del procedimento risalgono al 1999 e sono stati intervallati, fino ad oggi, da un unico precedente ormai espiato». 4. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso contro la sentenza. Il ricorso è articolato in due motivi. 4.1. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità. Osserva, in primo luogo, che la Corte territoriale non ha motivato in ordine alla sussistenza del reato associativo, atteso che l'associazione ritenuta esistente avrebbe operato per soli quattro mesi, dall'ottobre 1999 al marzo del 2000. Rileva poi carenza di motivazione in ordine alla partecipazione al reato associativo di [OSCURATO:PERSONA], la cui «presenza sulla scena investigativa» sarebbe stata registrata per circa quindici giorni. Riconosce che, per giurisprudenza costante, il ristretto spazio di operatività temporale di un sodalizio è dato «giuridicamente neutro». Rileva, tuttavia, che gli indizi emersi nel giudizio di merito non avrebbero consentito di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi della associazione e che gli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale per sostenere il reato associativo sarebbero stati «compatibili con la diversa figura del concorso di persone nel reato continuato». Osserva, inoltre, che gli elementi raccolti a carico di [OSCURATO:PERSONA] palesano «solo la volontà di porre in essere un'unica operazione di cessione con il ruolo di corriere, ben individuata e determinata fin dall'ideazione del presunto accordo criminale, accordo destinato ad esaurirsi una volta centrato l'obiettivo». Sottolinea che, per tale operazione, [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato in flagranza 1'11 gennaio 2000 e condannato dal G.u.p. presso il Tribunale di Palmi con sentenza (passata in giudicato) del 9 maggio 2000. Quanto al contenuto delle intercettazioni telefoniche nelle quali [OSCURATO:PERSONA], parlando con terzi, si riferisce al cognato, la difesa sostiene che, nell'identificare in questo cognato [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata procede con argomentazione congetturale: in primo luogo, perché il ricorrente non è l'unico cognato di [OSCURATO:PERSONA]; in secondo luogo, perché, quando parla di «Mimmo», [OSCURATO:PERSONA] non fa necessariamente riferimento a un cognato e quindi non si può sostenere che, quando si parla di «Mimmo» e del cognato di [OSCURATO:PERSONA], si parla di una sola persona. Non vi sarebbe dunque alcuna prova che il contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA] non sia stato limitato al concorso nel reato dell'Il gennaio 2000. 4.2. Col secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Lamenta, in particolare, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. A questo proposito i difensori osservano che il magistrato di sorveglianza ha concesso a Pizzata dapprima permessi premio e poi la detenzione domiciliare, ma il buon comportamento serbato nel corso dell'espiazione della pena inflitta per il reato dell'il gennaio 2000 non è stato valorizzato dalla Corte territoriale che ha ritenuto tale condotta irrilevante perché «sopravvenuta al delitto». Lamentano inoltre che, nel ntenere sussistente il vincolo della continuazione tra il reato associativo e quello oggetto della sentenza definitiva del G.u.p. del Tribunale di Palmi, la Corte territoriale avrebbe erroneamente individuato nel reato associativo il reato più grave. Osservano che [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di tale reato in qualità di mero partecipe e che la condanna definitiva del G.u.p. del Tribunale di Palmi si riferisce a una imputazione per violazione degli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/90 che sarebbe punita con pena edittale superiore. Rilevano, infine, che la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare riguardo alle ragioni dell'applicazione della pena accessoria del ritiro della patente di guida prevista dall'art. 85 d.P.R. i. 309/90 e alla sua durata. 5. Con memoria depositata il 15 aprile 2022 i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno insistito nel primo e nel terzo motivo di ricorso sottolineando: - che la tesi difensiva secondo la quale la presenza di Strangio alla stazione di [OSCURATO:PERSONA] il 22 ottobre 1999 sarebbe stata meramente casuale è stata esclusa con motivazione «del tutto illogica e apodittica»; - che il rapportarsi con [OSCURATO:PERSONA], ritenuto al vertice della associazione, non può fondare una affermazione di responsabilità per partecipazione alla associazione; - che a tal fine sarebbero necessari elementi ulteriori, mancanti nel caso di specie; - che [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato direttamente intercettato; - che la sentenza impugnata non motiva in ordine alla «volontaria e consapevole realizzazione di attività funzionali» all'attuazione del programma associativo, né al contributo effettivo e operativo che Strangio avrebbe dato «all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione». 6. Con memoria depositata in data 8 aprile 2022, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno meglio illustrato i motivi di ricorso osservando che, secondo la sentenza impugnata, il ricorrente era stato impiegato quale corriere in altre due occasioni oltre a quella dell'Il gennaio 2000 e, in specie, il 20 dicembre 1999 e il 6 gennaio 2000. A questo proposito, la difesa osserva che si tratta in realtà di un'unica azione sviluppatasi tra la fine di dicembre del 1999 e l'inizio di gennaio del 2000 e conclusa con l'arresto di Pizzata. Ribadisce che, per poter ravvisare la sussistenza di un reato associativo, è necessario che vi sia tra gli associati affidamento reciproco e che il vincolo sia di tale intensità da assumere da se solo «una rilevanza negativa per l'ordinamento e per il vivere civile», ma su questo la sentenza impugnata non spende parole. Con specifico riferimento al secondo motivo di ricorso, la memoria riferisce che, dopo aver espiato la pena, [OSCURATO:PERSONA] ha svolto regolare attività lavorativa e non è mai più stato indagato. Sottolinea che la condotta successiva al reato rileva ai fini della applicazione delle attenuanti generiche, tanto più quando, come ne caso di specie, si tratti di reati molto risalenti nel tempo.7. All'odierna udienza, entrambi i difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto pervenire istanza di rinvio che è stata respinta con ordinanza allegata al verbale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] supera il vaglio di ammissibilità. I motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] sono tutti inammissibili o infondati salvo quello relativo alla pena accessoria di cui all'art. 85 d.P.R. n. 309/90 che deve essere accolto. 2. Prima di procedere nell'esame dei motivi di ricorso è opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento impugnato deve essere volto a verificare: che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", sia quindi esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti fondata su argomenti logicamente "incompatibili" con «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di cassazione è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Un tal modo di procedere, infatti, trasformerebbe la Corte da giudice di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 3. Muovendo da tali premesse tutti i motivi articolati nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] appaiono inammissibili. 3.1. Il primo motivo si riferisce al reato di cui al capo B) - qualificato dai giudici di merito come violazione degli artt. 110, 56 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 - e reitera argomenti già sottoposti al giudice di appello, che la sentenza impugnata ha respinto con motivazione congrua, non contraddittoria né manifestamente illogica.La Corte territoriale ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni con le quali Strangio ha fornito una spiegazione alternativa della propria presenza alla stazione di [OSCURATO:PERSONA] in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], il quale - come reso evidente dal contenuto delle intercettazioni telefoniche - era in attesa di un correre che avrebbe dovuto consegnargli una partita di 4,5 kg di cocaina. Ha osservato in proposito: - che il 21 ottobre 1999 [OSCURATO:PERSONA] telefonò a [OSCURATO:PERSONA] per informarlo di aver deciso di mandargli qualcosa tramite una terza persona; - che il 22 ottobre 1999 un uomo contattò [OSCURATO:PERSONA] per dirgli che sarebbe arrivato alla stazione di [OSCURATO:PERSONA]; - che, subito dopo, [OSCURATO:PERSONA] telefonò a qualcuno per chiedergli di andare con lui a Reggio; - che vi furono contatti tra l'uomo che viaggiava sul treno e [OSCURATO:PERSONA], il quale spiegò al proprio interlocutore che lo avrebbe aspettato all'uscita dalla stazione sulla sinistra e aggiunse: «siamo in due». Dalla sentenza impugnata risulta che, sulla base di queste informazioni, furono predisposti servizi di controllo a bordo del treno e alla stazione di [OSCURATO:PERSONA]: sul lato sinistro della stazione ferroviaria di [OSCURATO:PERSONA] gli inquirenti osservarono due persone che «passeggiavano insieme, con fare di attesa» e furono poi identificate in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; a bordo del treno fu individuato e perquisito [OSCURATO:PERSONA], che deteneva in uno zaino circa 4,5 kg di sostanza stupefacente suddivisa in nove panetti. La Corte territoriale ha escluso che la presenza di Strangio insieme a [OSCURATO:PERSONA] potesse essere occasionale (come sostenuto invece dall'odierno ricorrente) perché [OSCURATO:PERSONA] aveva informato Soto che sarebbero stati in due ad attenderlo all'uscita della stazione, sulla sinistra, e, secondo quanto riferito in udienza dagli operanti, Strangio si trattenne insieme a [OSCURATO:PERSONA] sul lato sinistro della stazione per tutta la durata del servizio di osservazione, protrattosi per un paio di ore. La sentenza impugnata osserva che la concludenza probatoria di questo dato non può essere incrinata dal fatto che Strangip non sia stato visto arrivare insieme a [OSCURATO:PERSONA] e non si sia accertato quando egli giunse alla stazione di [OSCURATO:PERSONA] e quando ne ripartì: una chiave di lettura che non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. La circostanza che Strangio sia stato ritenuto responsabile di un delitto tentato non contraddice la ritenuta esistenza del dolo di concorso, tanto più alla luce del complessivo quadro probatorio e della condotta contestata al capo C), sulla quale ci si soffermerà tra breve. 3.2. Il secondo motivo di ricorso, si riferisce, appunto, al capo C) dell'imputazione (artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, consumato in data 11 gennaio 2000) e contiene argomentazioni in punto di fatto non diverse da quelle sottoposte alla Corte di appello, che le ha puntualmente esaminate e ha congruamente spiegato le ragioni del rigetto. I giudici di merito sottolineano in proposito: - che, in data 11 gennaio 2000, [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti si è proceduto separatamente) e suo nipote [OSCURATO:PERSONA] furono identificati a Rosarno a bordo della Citroen targata CZ 528183; - che, come constatato dagli operanti, quell'auto aveva viaggiato davanti alla Peugeot targata LU 544043, intestata a [OSCURATO:PERSONA], a bordo della quale si trovavano [OSCURATO:PERSONA] (cognato di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA]; - che questa seconda auto fu fermata e perquisita presso lo svincolo autostradale di Rosarno e, occultati in un doppiofondo ricavato sotto al pianale, furono rinvenuti tre panetti di cocaina, per un peso complessivo di kg. 3,080, e sei panetti di eroina, per un peso complessivo di kg. 3,175; - che, come risulta alle intercettazioni telefoniche, lo stupefacente doveva essere consegnato a [OSCURATO:PERSONA]. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la consegna dello stupefacente a Sorrentino era stata programmata da [OSCURATO:PERSONA] e che la Citroen a bordo della quale questi viaggiava insieme ad [OSCURATO:PERSONA] "faceva da staffetta" alla Peugeot nella quale la sostanza era nascosta. Emerge, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] informò subito dell'accaduto non solo Sorrentino, ma anche [OSCURATO:PERSONA], e spiegò a Sorrentino che, poco prima dello svincolo, «Mimmo e Ciccio» (quindi [OSCURATO:PERSONA] - Mimmo - e [OSCURATO:PERSONA] - Ciccio -) avevano sorpassato la sua macchina. Per quanto esposto, il percorso logico attraverso il quale si è giunti alla affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo C) si presenta immune da vizi. Dalla constatazione che, in occasione del controllo dell'H gennaio 2000, [OSCURATO:PERSONA] si trovava in compagnia del nipote [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata desume che quando, nelle conversazioni precedenti all'inizio del viaggio, Pizzata parlava del nipote, faceva riferimento proprio all'odierno ricorrente e tali conclusioni non appaiono illogiche né contraddittorie. 3.3. La sussistenza del reato associativo di cui al capo A) (peraltro ritenuto esistente con sentenza definitiva a carico di [OSCURATO:PERSONA]) e della partecipazione ad esso di [OSCURATO:PERSONA] è anch'essa adeguatamente motivata. Si fa riferimento, oltre che alla partecipazione attiva ai reati fine contestati ai capi B) e C): ad una conversazione telefonica del 28 dicembre 1999 nella quale, discutendo del prezzo degli stupefacenti, [OSCURATO:PERSONA] chiede a [OSCURATO:PERSONA] di mandare il nipote per chiudere i conti; ad altra conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] dice a Sorrentino che sta mandando da lui il nipote col cognato e li chiama per nome («Totò» con «Mimmo»); ad altre conversazioni nelle quali [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento ad attività delle quali avrebbe incaricato il nipote. Si chiarisce che non risultano aver operato all'interno della associazione altri nipoti o altri cognati di Pizzata e, pertanto, il riferimento al nipote Totò e al cognato Mimmo è un riferimento inequivoco a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] potesse essere incaricato di chiudere i conti e collaborasse sia con [OSCURATO:PERSONA] che con [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale desume che egli era a disposizione della associazione, la quale si avvaleva di lui, oltre che per il trasporto di stupefacenti, anc:he per la riscossione del denaro. La Corte di appello sottolinea che tale disponibilità non era occasionale perché si protrasse, quanto meno, dal mese di ottobre del 1999 al gennaio dell'anno successivo e sostiene che, proprio perché stabile e continuativa, tale disponibilità comportava consapevolezza e condivisione del programma criminoso. La motivazione è congrua, coerente, non presenta profili di manifesta illogicità ed è conforme ai principi ermeneutici in materia. La giurisprudenza di legittimità, infatti, è costante nel ritenere che la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose non rilevi ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti «purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato» (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440; Sez. 6, n. 42937 dei 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122). 3.4. Col quarto motivo, il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si osserva in proposito che la pena base è stata determinata per il più grave reato associativo in dieci anni di reclusione, vale a dire nella misura minima prevista per questo reato e la mancata applicazione delle attenuanti generiche è stata motivata avendo riguardo alla gravità delle condotte «consumate in contesti di criminalità organizzata e con connotati di professionalità» e ad altra condanna riportata da Strangio per reato associativo finalizzato al narcotraffico. La difesa non contesta che tale condanna vi sia stata (sostiene solo che la pena inflitta è stata ormai espiata); sostiene però che, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, sarebbe stato doveroso tenere conto della giovane età dell'imputato e del fatto che, nel 2002, egli ha conseguito un titolo universitario. Si deve ricordare allora che, per giurisprudenza costante, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899). La sentenza impugnata si uniforma a questi principi e perciò resiste ai rilievi del ricorrente. 4. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi. 4.1. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità. Rileva: che la associazione a delinquere di cui al capo A) è stata ritenuta sussistente pur avendo operato per soli quattro mesi; che [OSCURATO:PERSONA] è risultato operativo per un periodo di tempo non superiore ai quindici giorni; che egli si limitò a cooperare alla detenzione dello stupefacente sequestrato 1'7.1 gennaio 2000, per la quale fu tratto in arresto ed è stato condannato dal G.u.p. presso il Tribunale di Palmi con sentenza definitiva. Il ricorrente propone una ricostruzione alternativa del c:ompendio probatorio contestando quella accolta dai giudici di merito. Chiede perciò al giudizio di legittimità di reinterpretare gli elementi di prova valutati dai giudici di merito ai fini della decisione e, come esposto in premessa, ciò non è ammissibile. La motivazione delle sentenze di merito - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei ripetuti richiami che la sentenza d'appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - non appare né lacunosa né, tanto meno, intrinsecamente contraddittoria con riferimento a nessuno dei punti cui si riferiscono i rilievi del ricorrente. Quanto all'esistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico, oltre a ricordare che tale associazione è stata ritenuta esistente con sentenza definitiva a carico di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale sottolinea: che la associazione era incardinata sulle figure apicali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si avvalevano di una rete di fornitori italiani ed albanesi (su tutti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nonché di acquirenti capaci di operare e smerciare la sostanza su diversi mercati; che il gruppo era in grado di fronteggiare anche il sequestro di stupefacenti (come avvenne ad esempio nel mese di dicembre 1999) procurandosi altra sostanza attraverso fornitori diversi; che disponeva non soltanto di risorse economiche da investire nell'approvvigionamento di sostanze, ma anche di mezzi destinati allo scopo (come dimostra la disponibilità di autovetture dotate di doppiofondo).Con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata sottolinea - con motivazione esauriente scevra da contraddittorietà o illogicità - che, come emerge dalle conversazioni intercettate, il nipote e il cognato di [OSCURATO:PERSONA], si occupavano, oltre che del trasporto dello stupefacente, anche di questioni contabili. Chiarisce, inoltre, che quando parla del cognato, [OSCURATO:PERSONA] si riferisce certamente a [OSCURATO:PERSONA]: in primo luogo perché ne parla come di «Mimmo»; in secondo luogo, perché [OSCURATO:PERSONA] è certamente il «Mimmo» che fu controllato e arrestato l'11 gennaio 2000; infine perché, nel corso delle indagini, non sono emersi altri soggetti con questo nome, né è emerso che altri cognati di [OSCURATO:PERSONA] fossero coinvolti nell'attività del gruppo. 4.2. Col secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] si duole del trattamento sanzionatorio sia con riferimento al calcolo della pena che per quanto riguarda la mancata applicazione delle attenuanti generiche. Con riferimento al primo profilo, la difesa osserva che la sentenza impugnata ha ritenuto la continuazione tra il reato associativo contestato al capo A) e quello oggetto di condanna definitiva da parte del G.u.p. del Tribunale di Palmi. Rileva: che la sentenza di condanna definitiva si riferisce a 'violazione dell'art. 73 comma 1, aggravato ai sensi dell'art. 80 comma 2, d.P.R. n. 309/90; che per questo reato [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena della reclusione per anni otto e della multa di 50 milioni di lire, che questo era il delitto più grave, sicché l'aumento per continuazione avrebbe dovuto essere calcolato sulla pena determinata dal G.u.p. con la sentenza definitiva. Come noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 la pena detentiva minima per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 non è più di anni otto, ma di anni sei di reclusione. Tale mutata cornice edittale, della quale si deve tenere conto ai sensi dell'art. 2 cod. pen. trattandosi di trattamento sanzionatorio più favorevole, fa sì che la pena cletentiva prevista per il reato di cui agli artt. 73 comma 1 e 80 comma 2 d.P.R, 309/90 vada da un minimo di nove anni ad un massimo di 30 anni. La pena prevista dall'art. 74 comma 2 d.P.R. n. 309/90 per chi partecipa alla associazione, invece, non può essere inferiore a dieci anni di reclusione. La pena detentiva prevista per il reato associativo è dunque superiore nel minimo a quella prevista per il reato di cui agli artt. 73 comma 1 e 80 comma 2 d.P.R. 309/90 e correttamente la sentenza impugnata ha individuato quale reato più grave quello di cui all'art. 74 del citato d.P.R. Come emerge dalla lettura della sentenza, la pena base è stata determinata in misura pari al minimo (anni 10 di reclusione) e l'aumento per continuazione è stato indicato in anni uno, mesi sei di reclusione, ma diminuito di un terzo per il rito abbreviato prescelto di fronte al G.u.p. La pena finale è stata determinata, dunque, nella misura di anni undici di reclusione e ciò è avvenuto nel pieno rispetto dei principi giurisprudenziali in materia di reato continuato. Nell'individuare il reato più grave, infatti, si è tenuto conto della pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato da comparare, delle circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e dell'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347; Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, dep. 1998, Varnelli, Rv. 209485); è stata operata la riduzione per il rito abbreviato in relazione al reato satellite, giudicato con quel rito (Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547); essendo il reato più grave punito con la sola pena detentiva, su questa pena è stato operato l'aumento, ancorché il reato satellite sia punito con pena congiunta (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751). 4.3. Col secondo motivo di ricorso e con la memoria integrativa depositata in data 8 aprile 2022 i difensori di [OSCURATO:PERSONA] si dolgono della mancata applicazione delle attenuanti generiche. Osservano che la Corte territoriale non ha tenuto conto a tal fine del comportamento tenuto dopo la commissione del reato. Rilevano che, durante l'espiazione della pena inflitta dal G. u.p. di Palmi, Pizzata ha tenuto un comportamento corretto e, per questo, il magistrato di sorveglianza lo ha ammesso ad usufruire di permessi premio per consentirgli poi di scontare la pena in regime di detenzione domiciliare. Nell'escludere la possibilità di applicare le attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha valorizzato, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., la particolare gravità delle condotte e l'intensità del dolo, desumendo da tali elementi una «capacità criminale» che ha valutato ostativa all'applicazione di una pena inferiore al minimo edittale. Nel compiere tale valutazione la Corte territoriale ha ritenuto irrilevanti in senso contrario i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza. Tali motivazioni resistono alle censure del ricorrente non essendo manifestamente illogico far prevalere sul buon comportamento successivo al reato la gravità del fatto e la capacità a delinquere dimostrata nel commetterlo. Si rinvia in proposito ai principi (già illustrati con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]) secondo cui, nel decidere se applicare o meno le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899). 5. L'ultima censura difensiva, con la quale si lamenta la mancanza di motivazione riguardo alle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad applicare a [OSCURATO:PERSONA] la pena accessoria del ritiro della patente di guida ai sensi dell'art. 85 d.P.R. n.309/90 e a determinarne la durata nella misura di anni due, merita accoglimento.La sentenza di primo grado non motiva né sull'an della pena accessoria (che a norma di legge «può» non «deve» essere disposta), né sul quantum della stessa (che a norma di legge può essere disposta «per un periodo non superiore a tre anni») e la sentenza d'appello, pur investita della questione nei motivi di appello, si è limitata a confermare le statuizioni rese sul punto dal Tribunale. Va ricordato, allora, che la pena accessoria del ritiro della patente di guida prevista dall'art. 85 del d.P.R. n. 309/90 ha natura facoltativa e non obbligatoria, sicché il giudice non può irrogarla senza una specifica motivazione (cfr. Sez. 3, n. 10081 del 21/11/2019, dep. 2020, Radoman, Rv. 278537; Sez. 6, n. 20766 del 06/05/2014, Pittini, Rv. 259772; Sez. 6, n. 23851 del 24/04/2013, Nella, Rv. 255743). L'accoglimento di questo motivo di ricorso comporta che la sentenza impugnata debba essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla pena accessoria del ritiro della patente inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 85 d.P.R. 309/90. 6. Conclusivamente, sulla base di quanto sin qui esposto, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, mentre deve essere accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla pena accessoria del ritiro della patente di guida ex art. 85 d.P.R. 309/90. Alla inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. La sentenza impugnata deve essere annullata, invece, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma solo con riferimento alla pena accessoria del ritiro della patente di guida di cui all'art. 85 d.P.R. 309/90. Ne consegue la trasmissione degli atti, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Poiché l'annullamento si riferisce soltanto alla pena accessoria di cui all'art. 85 d.P.R. 309/90, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., deve essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Annulla l'impugnata sentenza, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla pena accessoria del ritiro della patente di cui all'art. 85