CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 34580/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27593-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.27593/2018 Cron. Rep. Ud.09/11/2023 CC dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -controricorrente - avverso la sentenza n. 98/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 19/03/2018 R.G.N. 297/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - c he , con sentenza del 19 marzo 2018 la Corte di Appello di Ancona, in riforma delladecisione resa dal Tribunale di Pesaro, rigettava la domanda, la sola accolta in primo grado, proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, alle cui dipendenze tutti gli istanti prestavano servizio quali appartenenti al corpo della locale polizia municipale applicati in turno, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dell’imputazione a ferie delle giornate coincidenti con le festività individuate dalla legge n. 260/1949, ove ricadenti in giorno di turno infrasettimanale; - che la decisione del la Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto , diversamente dal primo giudice, la legittimità dell’imputazione a ferie delle giornate coincidenti con le festività infrasettimanali ricadenti nel turno di servizio ma non lavorate derivare dalla qualificazione della prestazione in turno resa nelle festività infrasettimanali come rientrante nel normale orario di lavoro e in quanto tale da remunerarsi ai sensi dell’art. 22, comma 5, CCNL per il comparto Enti locali sottoscritto in data 14.9.2000, e non dell’art. 24, comma 2, del medesimo contratto, con diritto al riposo compensativo o al compenso per lavoro straordinario, ciò comportando per effetto del mancato espletamento del turno nella giornata la riduzione oraria della prestazione dovuta l’imputazione a ferie va necessariamente a compensare; - che per la cassazione di tale sentenza ricorrono tutti gli originari istanti ad eccezione della Belpassi affidando l’impugnazione adue motiv i, cui resiste, con controricorso, l’Amministrazione; - che entrambe le parti hanno poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare genericamente la violazione e falsa applicazione di norme di legge e di contratti collettivi di lavoro, lamentano la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale inteso aqualificare la prestazione del turno in coincidenza con la festività infrasettimanale come rientrante nel normale orario di lavoro, con applicabilità dell’art. 22, comma 5, CCNL per il comparto Enti locali sottoscritto in data 14.9.2000, in luogo dell’art. 24, comma 2, del medesimo contratto, relativo all’ipotesi di prestazione eccedente il normale orario di lavoro cui ricollega il riconoscimento del riposo compensativo ovvero del compenso per lavoro straordinario, da qui derivando in relazione alla mancata prestazione del turno la ritenuta riduzione dell’orario di lavoro e la legittimità dell’imputazione a ferie della giornata non lavorata; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della legge n. 260/1949, norma imperativa che riconosce il diritto alla fruizione delle festività infrasettimanali, i ricorrenti ribadiscono sotto il diverso profilo del contrasto con l’invocata normativa di legge della disciplina contrattuale, ove interpretata nei termini accolti dalla Corte territoriale; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati; - che, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, per i turnisti tutti i giorni della settimana, anche quelli ricadenti in un giorno festivo, devono essere considerati come non festivi e ciò sia per quanto riguarda la disciplina delle assenze, che devono sempre essere giustificate mediante gli ordinari istituti contrattuali (ferie, malattia o altre forme di congedo), sia per il regime retributivo onnicomprensivo (art. 22, comma 5, CCNL: “…indennità che compensa interamente il disagio…”); - che in tal senso questa Corte si è ripetutamente espressa ( cfr., da ultimo, Cass. n. 19449/2023, Cass. n. 25378/2022, Cass. n. 32905/2021) affermando che ai dipendenti del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale alla continuità del servizio, si applica, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, l’art. 22, comma 5, CCNL di comparto 14.9.2000, da leggersi nel senso che dal suo tenore letterale sia desumibile la volontà delle parti collettive di attribuire al dipendente che presti attività in giorno festivo ricadente nel turno un’indennità con funzione interamente compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario, e non invece l’art. 24 che prende in considerazione situazioni accomunate dal fatto che l’attività lavorativa viene svolta in giorni non lavorativi, ovvero non entro illimite del normale orario, quale deve ritenersi quello reso, di regola ed in via ordinaria, dai lavoratori turnisti; - che, in conseguenza, se il turnista nel giorno festivo infrasettimanale non presti attività, dovrà essere considerato in ferie (salvo altre forme di congedo) e ciò sia se la mancata presenza sia dipesa dalla sua volontà di assentarsi sia che sia dipesa da una decisione unilaterale del datore di lavoroadottata in funzione di ragioni organizzative; - che da tanto deriva la correttezza della pronunzia della Corte territoriale in ordine alla legittimità della compensazione della mancata prestazione nell’ordinario turno di servizio, per quanto cadente in una giornata di festività infrasettimanale, con l’imputazione a ferie della giornata non lavorata; - che è inammissibile la censura con la quale i ricorrenti addebitano all’Amministrazione di aver violato le regole di “correttezza e buona fede” trattandosi di rilievo che si sostanzia nella mera contrapposizione della propria ricostruzione dei fatti a quella sulla base della quale la Corte territoriale ha escluso, in concreto, una tale violazione valorizzando la circostanza che l’agente turnista sa in anticipo se dovrà lavorare nel giorno festivo oppure in caso negativo se viene posto in ferie(esclusa, così, ogni violazione dell’art. 2109, comma 3), la conformità di tale operare con le previsioni della contrattazione collettiva (che prevede unicamente che siano garantite due settimane consecutive di ferie); - che il ricorso va dunque rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto