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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 29723/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 355/2021 in data 04/11/2021 del Tribunale di Catanzaro, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 04/11/2021, il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 05/10/2021, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo della complessiva somma di euro 3.534,09, di cui euro 403,17 a mente del combinato disposto degli artt. 640 quater, 322 ter cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen. (sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria) ed euro 3.130,92 a mente degli artt. 640, comma primo e 240, comma primo cod. pen. (sequestro finalizzato alla confisca facoltativa) in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 640, comma secondo, 61 n. 2 e 479, in relazione all'art. 476, comma secondo cod. pen., contestati ai capi 15) e 16) della rubrica.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: violazione di legge ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 321 e 324, comma 7, cod. proc. pen., in tema di difetto assoluto di motivazione in punto di periculum in mora del provvedimento genetico e di divieto di integrazione della motivazione da parte del tribunale del riesame con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria; motivazione apparente in tema di concretezza ed attualità del periculum in mora.

Secondo motivo: violazione di legge ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 321 cod. proc. pen., per motivazione apparente in tema di concretezza ed attualità del periculum in mora con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa.

3. Il ricorso è inammissibile, con riferimento ad entrambi i collegati motivi proposti.

4. Si osserva preliminarmente come il Giudice per le indagini preliminari abbia precisato come la misura sia stata disposta sul presupposto della pericolosità delle cose da confiscare, una pericolosità che, essendo predeterminata dal legislatore, rende del tutto inutile un concreto accertamento da parte del giudice, per poi aggiungere che, nella fattispecie, si era in presenza di un sequestro in forma diretta, che non richiede la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto dell'ablazione e il reato.

Il difensore afferma l'assenza di motivazione sul presupposto del peri culum in mora solo con riguardo alla somma oggetto di confisca obbligatoria, deducendo la violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., non potendo il Tribunale del riesame integrare la motivazione mancante; assume altresì che la motivazione fornita sarebbe comunque apparente in tema di concretezza ed attualità del periculum.

In realtà, il provvedimento genetico - limitato al quantum corrispondente al profitto derivante dalle condotte penalmente rilevanti poste in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] - appare sufficientemente motivato sia in ordine al fumus che al periculum, e nello stesso si fa riferimento anche al sequestro dell'ulteriore somma di denaro finalizzata alla confisca facoltativa, dando conto degli elementi posti a fondamento del vincolo reale.

In ogni caso, il Tribunale ha integrato la motivazione sul periculum, precisando che "è necessario mantenere il vincolo su tutte le somme poste sotto sequestro, le quali, ... se non vincolate, potrebbero essere occultate e sottratte alla eventuale confisca della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dimostrato con le sue condotte di non avere remore nell'impossessarsi di somme a lei non dovute ...".

Il provvedimento del Tribunale, oggetto d'impugnazione, non ha pertanto integrato una motivazione assente, ma si è posto in una funzione di garanzia e controllo del rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7 e 309, comma 9, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, dep. 2020, Esposito, Rv. 278509).

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 355/2021 in data 04/11/2021 del Tribunale di Catanzaro, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 04/11/2021, il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 05/10/2021, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo della complessiva somma di euro 3.534,09, di cui euro 403,17 a mente del combinato disposto degli artt. 640 quater, 322 ter cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen. (sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria) ed euro 3.130,92 a mente degli artt. 640, comma primo e 240, comma primo cod. pen. (sequestro finalizzato alla confisca facoltativa) in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 640, comma secondo, 61 n. 2 e 479, in relazione all'art. 476, comma secondo cod. pen., contestati ai capi 15) e 16) della rubrica. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 321 e 324, comma 7, cod. proc. pen., in tema di difetto assoluto di motivazione in punto di periculum in mora del provvedimento genetico e di divieto di integrazione della motivazione da parte del tribunale del riesame con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria; motivazione apparente in tema di concretezza ed attualità del periculum in mora. Secondo motivo: violazione di legge ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 321 cod. proc. pen., per motivazione apparente in tema di concretezza ed attualità del periculum in mora con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa. 3. Il ricorso è inammissibile, con riferimento ad entrambi i collegati motivi proposti. 4. Si osserva preliminarmente come il Giudice per le indagini preliminari abbia precisato come la misura sia stata disposta sul presupposto della pericolosità delle cose da confiscare, una pericolosità che, essendo predeterminata dal legislatore, rende del tutto inutile un concreto accertamento da parte del giudice, per poi aggiungere che, nella fattispecie, si era in presenza di un sequestro in forma diretta, che non richiede la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto dell'ablazione e il reato. Il difensore afferma l'assenza di motivazione sul presupposto del peri culum in mora solo con riguardo alla somma oggetto di confisca obbligatoria, deducendo la violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., non potendo il Tribunale del riesame integrare la motivazione mancante; assume altresì che la motivazione fornita sarebbe comunque apparente in tema di concretezza ed attualità del periculum. In realtà, il provvedimento genetico - limitato al quantum corrispondente al profitto derivante dalle condotte penalmente rilevanti poste in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] - appare sufficientemente motivato sia in ordine al fumus che al periculum, e nello stesso si fa riferimento anche al sequestro dell'ulteriore somma di denaro finalizzata alla confisca facoltativa, dando conto degli elementi posti a fondamento del vincolo reale. In ogni caso, il Tribunale ha integrato la motivazione sul periculum, precisando che "è necessario mantenere il vincolo su tutte le somme poste sotto sequestro, le quali, ... se non vincolate, potrebbero essere occultate e sottratte alla eventuale confisca della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dimostrato con le sue condotte di non avere remore nell'impossessarsi di somme a lei non dovute ...". Il provvedimento del Tribunale, oggetto d'impugnazione, non ha pertanto integrato una motivazione assente, ma si è posto in una funzione di garanzia e controllo del rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7 e 309, comma 9, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, dep. 2020, Esposito, Rv. 278509). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazion
Decreto Cassazione n. 29723/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris