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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 45361/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 16/03/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha respinto la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere il dissequestro di quanto oggetto di sequestro nei suoi confronti da parte di personale della Questura di Taranto in data 20 gennaio 2020 (precisamente: un tirapugni in metallo cromato, un arco sportivo con piedistallo, calibro cintura di sostegno, sei frecce, varie viti di nnontaferro il tutto in una apposita custodia di colore blu, due mini katana di colore nero), disponendo la confisca e la distruzione del medesimo materiale.

Al riguardo il Giudice per le indagini preliminari ha osservato che lo Storino era stato condannato con sentenza ex artt. 4::38 e ss. cod. proc. pen. emessa in data 20 dicembre 2022 alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione; inoltre, pur non essendo emerso dagli atti l'utilizzo del materiale in sequestro ai fini della commissione del reato per il quale era intervenuta la condanna, si trattava comunque di beni rientranti nella fattispecie di cui all'art.240, c:omma 2 n.2, cod. pen., potendo essere qualificati come strumenti atti ad offendere, come tali suscettibili di confisca pur in assenza di specifica pronuncia di condanna.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento della stessa.

2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'abnormità strutturale del provvedimento impugnato per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 205, comma 1, cod. pen. e 579 e 676 cod. proc. pen.

Al riguardo osserva che la confisca, non disposta con la sentenza di condanna, è stata ordinata senza contraddittorio tra le parti e senza che il Pubblico ministero avesse formulato le proprie conclusioni.

2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art.606, cornma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione dell'art.240, comma 2 n.2, cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione rispetto alla valutazione dei presupposti della misura di sicurezza patrimoniale. i;'V [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni appresso indicate.

2. Invero, il giudice della cognizione ha il potere di disporre la confisca quando pronuncia sentenza; non rientra invece nelle sue attribuzioni l'apposizione del vincolo una volta che abbia consumato il potere di decisione con l'emissione della sentenza.

Il difetto di potere qualifica come abnorme il provvedimento di confisca emesso successivamente alla pronuncia della sentenza.

In questo senso si è volte espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando, appunto, che "è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, in quanto all'omessa pronuncia di tale provvedimento è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria" ( Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Annmerti, Rv. 274578; Sez. 2, n. 21420 del 20 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250264; Sez. 6, n. 49071 del 6 novembre 2013, F., Rv. 258359; Sez. 6, n. 10623 del 19 febbraio 2014, Laklaa, Rv. 261886; Sez. 5, n. 26481 del 4 maggio 2015, Cannone, Rv. 264004 ).

3. Il provvedimento di confisca disposto nei confronti dell'odierno ricorrente deve pertanto essere annullato senza rinvio, in applicazione del disposto di cui all'art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen., in quanto provvedimento non consentito, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso.

L'eliminazione del provvedimento impugnato, infatti, non implica né la caducazione( né raccoglimento dell'istanza di dissequestro, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed impone, quindi, che sia data una risposta alla stessa da parte del Giudice competente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 16/03/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha respinto la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere il dissequestro di quanto oggetto di sequestro nei suoi confronti da parte di personale della Questura di Taranto in data 20 gennaio 2020 (precisamente: un tirapugni in metallo cromato, un arco sportivo con piedistallo, calibro cintura di sostegno, sei frecce, varie viti di nnontaferro il tutto in una apposita custodia di colore blu, due mini katana di colore nero), disponendo la confisca e la distruzione del medesimo materiale. Al riguardo il Giudice per le indagini preliminari ha osservato che lo Storino era stato condannato con sentenza ex artt. 4::38 e ss. cod. proc. pen. emessa in data 20 dicembre 2022 alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione; inoltre, pur non essendo emerso dagli atti l'utilizzo del materiale in sequestro ai fini della commissione del reato per il quale era intervenuta la condanna, si trattava comunque di beni rientranti nella fattispecie di cui all'art.240, c:omma 2 n.2, cod. pen., potendo essere qualificati come strumenti atti ad offendere, come tali suscettibili di confisca pur in assenza di specifica pronuncia di condanna. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento della stessa. 2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'abnormità strutturale del provvedimento impugnato per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 205, comma 1, cod. pen. e 579 e 676 cod. proc. pen. Al riguardo osserva che la confisca, non disposta con la sentenza di condanna, è stata ordinata senza contraddittorio tra le parti e senza che il Pubblico ministero avesse formulato le proprie conclusioni. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art.606, cornma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione dell'art.240, comma 2 n.2, cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione rispetto alla valutazione dei presupposti della misura di sicurezza patrimoniale. i;'V [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni appresso indicate. 2. Invero, il giudice della cognizione ha il potere di disporre la confisca quando pronuncia sentenza; non rientra invece nelle sue attribuzioni l'apposizione del vincolo una volta che abbia consumato il potere di decisione con l'emissione della sentenza. Il difetto di potere qualifica come abnorme il provvedimento di confisca emesso successivamente alla pronuncia della sentenza. In questo senso si è volte espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando, appunto, che "è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, in quanto all'omessa pronuncia di tale provvedimento è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria" ( Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Annmerti, Rv. 274578; Sez. 2, n. 21420 del 20 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250264; Sez. 6, n. 49071 del 6 novembre 2013, F., Rv. 258359; Sez. 6, n. 10623 del 19 febbraio 2014, Laklaa, Rv. 261886; Sez. 5, n. 26481 del 4 maggio 2015, Cannone, Rv. 264004 ). 3. Il provvedimento di confisca disposto nei confronti dell'odierno ricorrente deve pertanto essere annullato senza rinvio, in applicazione del disposto di cui all'art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen., in quanto provvedimento non consentito, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso. L'eliminazione del provvedimento impugnato, infatti, non implica né la caducazione( né raccoglimento dell'istanza di dissequestro, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed impone, quindi, che sia data una risposta alla stessa da parte del Giudice competente. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso. Co
Sentenza Cassazione n. 45361/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris