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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47212/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di ORISTANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Oristano alla pena di 800 € di multa per il reato di percosse; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'errata quantificazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. a) del d.

Igs. n. 274 del 2000, quando il reato, come nella specie, è punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da euro 258 a euro 2.582; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di ORISTANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Oristano alla pena di 800 € di multa per il reato di percosse; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'errata quantificazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. a) del d. Igs. n. 274 del 2000, quando il reato, come nella specie, è punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da euro 258 a euro 2.582; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/
Sentenza Cassazione n. 47212/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris