CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10573/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 48, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 4 957/5/2017 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 29 novembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 febbraio2023 dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: Tributi – Definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano che avevaaccolto i ricorsi proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro gli avvisi di accertament o per IRES e IRAP in relazione agli anni d’imposta dal 2004 al 2010. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi. La società contribuente resiste con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entratededuce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; 39 , comma 1, lett. d), 40 e 43 d.P.R. n. 600/73;96 e 109 d.P.R. n. 917/86; 57 e 58 d.lgs. n. 546/92; 50, 326, 331, 358, 331 e 405 cod. proc. pen.; 125 disp. att. cod. proc. pen.; 2 d.lgs. n. 74/00. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazionedegli artt. 111 Cost.; 112, 115, 116, 132, comma 2, n. 4, e 345 cod. proc. civ.; 118 disp. att. cod. proc. civ.; 1, comma 2, 36, comma 2, n. 4, 53, 57, 58 e 61 d.lgs. n. 546/92. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.; 118 disp. att. cod. proc. civ.; 4, 53, 54 e 61 d.lgs. n. 546/92. 4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 53 Cost; 115 e 116 cod. proc. civ.; 1273, 1322, 1325, 1343, 1344, 1345, 1362, 1414, 1813, 2697, 2727 e 2729 cod. civ.; 37-bis, comma 1, lett. d), e 40 d.P.R. n. 600/73; 109 d.P.R. n. 917/86; 5, 6 e 25 d.lgs. n. 446/97.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 6. Va preliminarmente rilevato che la società contribuente, con istanza in data 7 giugno 2019, ha chiesto disporsi la sospensione del giudizioai sensi dell’art. 6 , comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136, depositando copia della domanda di definizione agevolata della controversia e del versamento degli importi dovuti. 7. Vista la documentazione depositata dalla contribuente e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, va dunque dichiarat a l’estinzione del giudizioai sensi del comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzionedel giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha antic