Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 23514/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della congrua motivazione resa; considerato, infatti, che in applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo i quali il giudizio di particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che all'esito della valutazione degli indicatori relativi alla condotta, al danno e alla colpevolezza, deve risultare di minima offensività, i giudici la hanno esclusa per il rilievo attribuito alle modalità della condotta, all'intensità del dolo e alla abitualità della condotta, desunta dei precedenti penali, di cui uno specifico e altro per rapina, entrambi connotati da violenza e, pertanto, ostativi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 maggio 2024 Il consiglierè estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della congrua motivazione resa; considerato, infatti, che in applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo i quali il giudizio di particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che all'esito della valutazione degli indicatori relativi alla condotta, al danno e alla colpevolezza, deve risultare di minima offensività, i giudici la hanno esclusa per il rilievo attribuito alle modalità della condotta, all'intensità del dolo e alla abitualità della condotta, desunta dei precedenti penali, di cui uno specifico e altro per rapina, entrambi connotati da violenza e, pertanto, ostativi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consiglierè estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23514/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris