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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06744/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5693-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - contro ricorrente - avverso il provvedimento n. 755/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/02/2020; P udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] proponeva, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ricorso per ricusazione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] quale "Consigliere delegato dal presidente" per aver, la stessa , con "condotte equivoche" assunte durante la fase istruttoria del giudizio relativo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa ( ora Unione di [OSCURATO:PERSONA] spa), avverso la sentenza della corte di appello di Catanzaro ( n. 755/2019), impedito di proporre memorie difensive.

Esponeva l'istante di aver ricevuto un primo avviso di fissazione di adunanza in camera di Consiglio in data 16/17.9.2021 con il quale era indicato che "Il Presidente visto l'art. 380 bis cpc considerato che si ravvisa la possibilità di definire il giudizio come da proposta del relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]", fissava la udienza camerale del 12.10.2021.

Il ricorrente specificava che, diversamente da quanto affermato nel predetto avviso, la proposta del relatore non era allegata al messaggio, sicchè veniva richiesto ( in data 21.9.2021) dall'[OSCURATO:PERSONA] alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la notifica della proposta del relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Nella stessa giornata l'[OSCURATO:PERSONA] riceveva un secondo avviso in cui era specificato che "il Presidente visto l'art.380 bis c.p.c., considerato che si ravvisa la possibilità di definire il giudizio come da proposta del relatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], allegata".

Posta tale premessa in fatto, lil ricorrente, rilevata l'equivocità dei due avvisi, di differente contenuto , ed anche considerato che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] era stata ricusata con precedente istanza in tal senso, ricusava, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], la Ric. 2020 n. 05693 sez.

ML - ud. 22-12-2022 -2- dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], per aver cagionato "un immotivato equivoco" atto a ledere i suoi interessi.

Il Presidente titolare della Sesta Sezione civile fissava per la decisione sull'istanza la camera di consiglio partecipata della sottosezione Sesta — Quarta in data 22 dicembre 2022.

Preliminarmente, deve darsi atto che il procedimento camerale attivato con l'istanza di ricusazione è regolato dall'art. 53, comma 2°, c.p.c., con le formalità partecipative ivi previste, quale disciplina speciale applicabile ratione materiae rispetto a quella di c:ui al d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla

1. n. 197 del 2016 (Cass.

SS.UU. n. 4098 del 2017).

Ad avviso del Collegio non ricorrono le condizioni per raccoglimento dell'istanza di ricusazione.

Come già precisato da questa Corte con riguardo ad altra istanza presentata dalla medesima parte, ( Cass.n. 20300/21), ai sensi dell'art. 52, co. 1, c.p.c., la parte può proporre la ricusazione "nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi"; tali casi sono delineati dall'art. 51, co. 1, c.p.c., e sono tradizionalmente suddivisi in due categorie a seconda che dipendano dal rapporto in cui il giudice si trova con l'oggetto della causa ovvero con le parti, collocandosi nella prima categoria l'avere "il giudice conosciuto del processo in altro grado" (art. 51, n. 4, c.p.c.), che è l'unica ipotesi che richiama la pregressa attività del giudice e riguarda il medesimo processo, riferendosi al dato oggettivo della pregressa "conoscenza" (cfr. Cass.

SS.UU. n. 16627 del 2014).

L'art. 51 c.p.c. enumera in maniera tassativa i casi di astensione obbligatoria del giudice, ai quali soli corrisponde la facoltà di ricusazione ad iniziativa delle parti (Cass. n. 2455 del 1972; successivamente, tra le altre, Cass.

SS.

UU. n. 12345 del 2001; Cass. n. 12525 del 2003; Cass.

SS.UU. n. 16627/2014 cit.).

Infatti, i casi di astensione e ricusazione, in quanto incidono sulla capacità del giudice e determinano una eccezionale deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, sono di stretta interpretazione e non Ric. 2020 n. 05693 sez.

ML - ud. 22-12-2022 -3- sono suscettibili di applicazione per via di interpretazione analogica (Cass.

SS.UU. n. 665 del 1964; Cass. n. 22930 del 2017).

Ancora ai sensi del comma 1 dell'art. 52 c.p.c. incombe su chi propone il ricorso individuare "i motivi specifici" per i quali ricusa il giudice tra quelli tassativamente elencati nell'art. 51 c.p.c., fornendo altresì i relativi "mezzi di prova".

Fatte tali premesse, nel caso in esame parte ricorrente non indica specificamente per quale dei casi tra quelli dettagliati nell'art. 51 c.p.c. abbia inteso ricusare il giudice.

Da quanto contenuto in ricorso si deduce che la dott. [OSCURATO:PERSONA] , Presidente non titolare della Sezione Lavoro e Presidente coordinatrice della Sottosezione Quarta della Sesta sezione civile, in tale sua ultima veste, avrebbe cagionato "un immotivato equivoco" atto a ledere gli interessi del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], consistete nell'invio al difensore del predetto, [OSCURATO:PERSONA], di due avvisi di fissazione di adunanza di contenuto contrastante: il primo contenente l'indicazione, quale giudice relatore ed estensore della proposta ex art. 380 bis c.p.c., del dott. [OSCURATO:PERSONA] ( avviso privo della allegata proposta), ed il secondo della dott.ssa Leo (quest'ultima era stata oggetto, peraltro, di precedente istanza di ricusazione da parte del medesimo ricorrente, conclusasi con decisione della Corte di legittimità n. 20300/21).

Tale divergenza degli avvisi in questione non avrebbe consentito la proposizione delle memorie difensive.

Il motivo prospettato a corredo della ricusazione non rientra tra quelli indicati, tassativamente, dall'art. 51 c.p.c. che, come sopra indicato, sono tradizionalmente suddivisi in due categorie a seconda che dipendano dal rapporto in cui il giudice si trova con l'oggetto della causa ovvero con le parti, collocandosi nella prima categoria l'avere "il giudice conosciuto del processo in altro grado" (art. 51, n. 4, c.p.c.), che è l'unica ipotesi che richiama la pregressa attività del giudice e riguarda il medesimo processo, riferendosi al dato oggettivo della pregressa "conoscenza" (cfr. Cass.

SS.ULI. n. 16627 del 2014).

Anche con riguardo alla seconda ipotesi, circa il rapporto Ric. 2020 n. 05693 sez.

ML - ud. 22-12-2022 -4- del giudice con le parti, che pure la norma considera al fine di assicurare l'assoluta terzietà del giudice, nessuna allegazione specifica è fornita nell'attuale ricusazione.

In conclusione deve ritenersi che, trattandosi di doglianza che non è ascrivibile alle tassative ipotesi di ricusazione, come delineate dal legislatore, il ricorso deve essere respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento della pena pecuniaria determinata in dispositivo, come sancito dall'art. 54, co.3 , c.p.c.

Nulla per le spese nei confronti del controricorrente, in assenza di attività difensiva svolta in sede di ricusazione.

Il testo della presente ordinanza deve essere comunicato, ai sensi del comma 4 dell'art. 54 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento della pena pecuniaria pari ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5693-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - contro ricorrente - avverso il provvedimento n. 755/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/02/2020; P udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] proponeva, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ricorso per ricusazione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] quale "Consigliere delegato dal presidente" per aver, la stessa , con "condotte equivoche" assunte durante la fase istruttoria del giudizio relativo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa ( ora Unione di [OSCURATO:PERSONA] spa), avverso la sentenza della corte di appello di Catanzaro ( n. 755/2019), impedito di proporre memorie difensive. Esponeva l'istante di aver ricevuto un primo avviso di fissazione di adunanza in camera di Consiglio in data 16/17.9.2021 con il quale era indicato che "Il Presidente visto l'art. 380 bis cpc considerato che si ravvisa la possibilità di definire il giudizio come da proposta del relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]", fissava la udienza camerale del 12.10.2021. Il ricorrente specificava che, diversamente da quanto affermato nel predetto avviso, la proposta del relatore non era allegata al messaggio, sicchè veniva richiesto ( in data 21.9.2021) dall'[OSCURATO:PERSONA] alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la notifica della proposta del relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Nella stessa giornata l'[OSCURATO:PERSONA] riceveva un secondo avviso in cui era specificato che "il Presidente visto l'art.380 bis c.p.c., considerato che si ravvisa la possibilità di definire il giudizio come da proposta del relatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], allegata". Posta tale premessa in fatto, lil ricorrente, rilevata l'equivocità dei due avvisi, di differente contenuto , ed anche considerato che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] era stata ricusata con precedente istanza in tal senso, ricusava, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], la Ric. 2020 n. 05693 sez. ML - ud. 22-12-2022 -2- dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], per aver cagionato "un immotivato equivoco" atto a ledere i suoi interessi. Il Presidente titolare della Sesta Sezione civile fissava per la decisione sull'istanza la camera di consiglio partecipata della sottosezione Sesta — Quarta in data 22 dicembre 2022. Preliminarmente, deve darsi atto che il procedimento camerale attivato con l'istanza di ricusazione è regolato dall'art. 53, comma 2°, c.p.c., con le formalità partecipative ivi previste, quale disciplina speciale applicabile ratione materiae rispetto a quella di c:ui al d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla 1. n. 197 del 2016 (Cass. SS.UU. n. 4098 del 2017). Ad avviso del Collegio non ricorrono le condizioni per raccoglimento dell'istanza di ricusazione. Come già precisato da questa Corte con riguardo ad altra istanza presentata dalla medesima parte, ( Cass.n. 20300/21), ai sensi dell'art. 52, co. 1, c.p.c., la parte può proporre la ricusazione "nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi"; tali casi sono delineati dall'art. 51, co. 1, c.p.c., e sono tradizionalmente suddivisi in due categorie a seconda che dipendano dal rapporto in cui il giudice si trova con l'oggetto della causa ovvero con le parti, collocandosi nella prima categoria l'avere "il giudice conosciuto del processo in altro grado" (art. 51, n. 4, c.p.c.), che è l'unica ipotesi che richiama la pregressa attività del giudice e riguarda il medesimo processo, riferendosi al dato oggettivo della pregressa "conoscenza" (cfr. Cass. SS.UU. n. 16627 del 2014). L'art. 51 c.p.c. enumera in maniera tassativa i casi di astensione obbligatoria del giudice, ai quali soli corrisponde la facoltà di ricusazione ad iniziativa delle parti (Cass. n. 2455 del 1972; successivamente, tra le altre, Cass. SS. UU. n. 12345 del 2001; Cass. n. 12525 del 2003; Cass. SS.UU. n. 16627/2014 cit.). Infatti, i casi di astensione e ricusazione, in quanto incidono sulla capacità del giudice e determinano una eccezionale deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, sono di stretta interpretazione e non Ric. 2020 n. 05693 sez. ML - ud. 22-12-2022 -3- sono suscettibili di applicazione per via di interpretazione analogica (Cass. SS.UU. n. 665 del 1964; Cass. n. 22930 del 2017). Ancora ai sensi del comma 1 dell'art. 52 c.p.c. incombe su chi propone il ricorso individuare "i motivi specifici" per i quali ricusa il giudice tra quelli tassativamente elencati nell'art. 51 c.p.c., fornendo altresì i relativi "mezzi di prova". Fatte tali premesse, nel caso in esame parte ricorrente non indica specificamente per quale dei casi tra quelli dettagliati nell'art. 51 c.p.c. abbia inteso ricusare il giudice. Da quanto contenuto in ricorso si deduce che la dott. [OSCURATO:PERSONA] , Presidente non titolare della Sezione Lavoro e Presidente coordinatrice della Sottosezione Quarta della Sesta sezione civile, in tale sua ultima veste, avrebbe cagionato "un immotivato equivoco" atto a ledere gli interessi del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], consistete nell'invio al difensore del predetto, [OSCURATO:PERSONA], di due avvisi di fissazione di adunanza di contenuto contrastante: il primo contenente l'indicazione, quale giudice relatore ed estensore della proposta ex art. 380 bis c.p.c., del dott. [OSCURATO:PERSONA] ( avviso privo della allegata proposta), ed il secondo della dott.ssa Leo (quest'ultima era stata oggetto, peraltro, di precedente istanza di ricusazione da parte del medesimo ricorrente, conclusasi con decisione della Corte di legittimità n. 20300/21). Tale divergenza degli avvisi in questione non avrebbe consentito la proposizione delle memorie difensive. Il motivo prospettato a corredo della ricusazione non rientra tra quelli indicati, tassativamente, dall'art. 51 c.p.c. che, come sopra indicato, sono tradizionalmente suddivisi in due categorie a seconda che dipendano dal rapporto in cui il giudice si trova con l'oggetto della causa ovvero con le parti, collocandosi nella prima categoria l'avere "il giudice conosciuto del processo in altro grado" (art. 51, n. 4, c.p.c.), che è l'unica ipotesi che richiama la pregressa attività del giudice e riguarda il medesimo processo, riferendosi al dato oggettivo della pregressa "conoscenza" (cfr. Cass. SS.ULI. n. 16627 del 2014). Anche con riguardo alla seconda ipotesi, circa il rapporto Ric. 2020 n. 05693 sez. ML - ud. 22-12-2022 -4- del giudice con le parti, che pure la norma considera al fine di assicurare l'assoluta terzietà del giudice, nessuna allegazione specifica è fornita nell'attuale ricusazione. In conclusione deve ritenersi che, trattandosi di doglianza che non è ascrivibile alle tassative ipotesi di ricusazione, come delineate dal legislatore, il ricorso deve essere respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento della pena pecuniaria determinata in dispositivo, come sancito dall'art. 54, co.3 , c.p.c. Nulla per le spese nei confronti del controricorrente, in assenza di attività difensiva svolta in sede di ricusazione. Il testo della presente ordinanza deve essere comunicato, ai sensi del comma 4 dell'art. 54 c.p.c. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento della pena pecuniaria pari ad
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