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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 20847/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso a Fe - i - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano con sentenza in data 21 ottobre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 31 marzo 2021, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt.110, 628 c.p.

Propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per omessa motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche, in relazione all'art. 606, co. 1 lett.

E) c.p.p.

Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] MARIA A R ELLINO Luigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso a Fe - i - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano con sentenza in data 21 ottobre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 31 marzo 2021, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt.110, 628 c.p. Propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per omessa motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche, in relazione all'art. 606, co. 1 lett. E) c.p.p. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] MARIA A R ELLINO Luigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20847/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris