CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 03815/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO di correzione di errore materiale sul ricorso iscritto al n.30739/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con gli a vvocat i D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresentano e difendno -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA- SEZ.DIST.SALERNO n.2310/2019 depositata il 14/03/2019 . letta l’istanza proposta dai difensor i del controricorrent e , con la quale si segnala l’errore materiale contenuto nel decreto n. 29425/2024, pubblicato il 14/11/ 2024, con il quale è stato dichiarato estinto il giudizio iscritto al n.r.g. 30739/2019 R.G. ai sensi dell’art.380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; considerata la delega già conferita al sottoscritto consigliere, comprensiva, secondo prassi e precedenti sezionali, anche del potere di provvedere alla eventuale correzione di errori materiali dai quali risultino affetti i decreti emanati ai sensi della norma citata (cfr. decreto del Presidente titolare in data 8 febbraio 2024 e decreto di correzione dell’errore materiale nel procedimento n. 4228/2024 racc. gen.); rilevato che nel decreto di estinzione n.29425/2024, nel condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, si è omesso di provvedere a norma dell’art.93 cod. proc. civ. e cioè di liquidare le stesse a favore dei procuratori costituiti ed antistatari, malgrado la specifica istanza formulata in calce al controricorso; rilevato che, in tali casi, è utilizzabile il procedimento per la correzione di errori materiali (v. Cass., Sez. Un. 7.7.2010 n.16037; Cass., Sez. U., 5.11.2021 n.32200); ritenuto che, pertanto, va disposta la correzione del decreto nel senso sopra indicato e che non occorre provvedere sulle spese. P.Q.M. Dispone la correzione del decreto n.29425/2024, p ubblicato il 14/11/2024, di estinzione, ai sensi dell’art. 38 - bis, secondo comma, cod. proc. civ., del giudizio iscritto al n.r.g. 30739/2019, inserendo nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, di seguito alle parole “agli accessori di legge” le seguenti parole: “da distrarsi in favore dei difensori del controricorrente dichiaratisi antistatari” e manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale del provvedimento. Così deciso, in Roma,