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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11897/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, ha confermato la sentenza emessa in data 27.09.2017 dal GIP presso il Tribunale di Velletri, che aveva ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli al capo 1 dell'imputazione (omicidio stradale di cui all'art. 589-bis co.1 e 2 cod. pen.), condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione.

2. L'imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando, con un unico motivo, erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al mancato giudizio di prevalenza di queste ultime sulle aggravanti, nonché in riferimento allo scostamento della pena dal minimo edittale.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il motivo proposto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito.

La Corte di appello ben si confronta con le peculiarità del caso di specie e motiva adeguatamente in relazione al diniego delle attenuanti generiche, al conseguente mancato giudizio di prevalenza sulle aggravanti ex art. 69 cod. pen e alla congruità della pena inflitta.

L'impugnata sentenza mette in luce correttamente, e con giudizio di merito insindacabile, gli elementi che rendono l'imputato immeritevole della concessione delle attenuanti generiche e di un più mite trattamento sanzionatorio (segnatamente, le plurime violazioni al codice della strada, le accertate condizioni di alterazione psico-fisica dell'imputato alla guida del veicolo anche se privo di patente in quanto ritirata, l'invasione dell'opposta corsia di marcia e la precedente condanna per guida in stato di ebbrezza, elementi rivelatori della gravità della condotta e della negativa personalità dell'imputato).

Va invero ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Inoltre, è principio consolidato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.

Il sindacato di legittimità è infatti ammissibile solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, ha confermato la sentenza emessa in data 27.09.2017 dal GIP presso il Tribunale di Velletri, che aveva ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli al capo 1 dell'imputazione (omicidio stradale di cui all'art. 589-bis co.1 e 2 cod. pen.), condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione. 2. L'imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando, con un unico motivo, erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al mancato giudizio di prevalenza di queste ultime sulle aggravanti, nonché in riferimento allo scostamento della pena dal minimo edittale. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Il motivo proposto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito. La Corte di appello ben si confronta con le peculiarità del caso di specie e motiva adeguatamente in relazione al diniego delle attenuanti generiche, al conseguente mancato giudizio di prevalenza sulle aggravanti ex art. 69 cod. pen e alla congruità della pena inflitta. L'impugnata sentenza mette in luce correttamente, e con giudizio di merito insindacabile, gli elementi che rendono l'imputato immeritevole della concessione delle attenuanti generiche e di un più mite trattamento sanzionatorio (segnatamente, le plurime violazioni al codice della strada, le accertate condizioni di alterazione psico-fisica dell'imputato alla guida del veicolo anche se privo di patente in quanto ritirata, l'invasione dell'opposta corsia di marcia e la precedente condanna per guida in stato di ebbrezza, elementi rivelatori della gravità della condotta e della negativa personalità dell'imputato). Va invero ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Inoltre, è principio consolidato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. Il sindacato di legittimità è infatti ammissibile solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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