CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23086/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione in ordine all'attribuzione del fatto all'imputato (segnatamente, con riguardo alle modalità di sottoscrizione da parte sua del contratto in discorso, all'apprezzamento di quanto rassegnato dalla persona offesa e alla rilevanza del consenso di quest'ultima, alla commistione tra profili penali e civili) - e che il secondo motivo - che lamenta la violazione dell'art. 494 cod. pen. in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato -, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato, senza neppure denunciare il travisamento della prova, una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01), senza confrontarsi effettivamente con la motivazione del provvedimento impugnato; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. P.Q.M